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Misura cautelare e accesso all’archivio delle intercettazioni
A seguito dell’applicazione della misura cautelare, il difensore, ai sensi dell’art. 269 comma 1 secondo periodo potrà accedere all’archivio; alla luce di quanto ivi previsto: “al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell’imputato per l’esercizio dei loro diritti e facoltà, e in ogni caso consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate”.
Risponde al quesito il Prof. Giorgio Spangher
Risposta affermativa anche alla luce del riformulato comma 3 dell’art. 293 c.p.p., riportato in risposta al quesito “Misura cautelare e trasmissione intercettazioni”.
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La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.
La Consulta sull’obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato.
La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.