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Misura cautelare e trasmissione intercettazioni
Ai sensi del pure novellato art. 92 disp. att. cpp. l’art. 2 del d.l. n. 169 del 2019 mantiene la previsione per la quale il giudice della misura cautelare trasmette al p.m. per la conservazione nell’archivio di cui all’art. 89 bis disp. att. gli atti contenenti le comunicazioni e le conversazioni intercettate ritenute irrilevanti o inutilizzabili.
Saranno depositate ugualmente ai sensi dell’art 293 c.p.p. trattandosi di atti trasmessi al giudice dal p.m. con la richiesta della misura cautelare?
Risponde al quesito il Prof. Giorgio Spangher
Alla domanda deve darsi risposta negativa. Come emerge dall’art. 293, comma 3, c.p.p., riformulato in sede di conversione del d.l. n. 161 del 2019, “il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all’art. 291 comma 1”. Inoltre, il comma 1 dell’art. 269, anch’esso riformulato dal Senato, al terzo periodo dispone che al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli artt. 268, 415 bis o nel caso previsto dall’art. 454, comma 2 bis, per l’esercizio dei loro diritti e facoltà, è consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni.
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