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In attesa di un commento più estero, segnaliamo che la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Teramo in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 141, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in relazione all’art. 162-bis del codice penale, «nella parte in cui non prevede che l’imputato è rimesso in termini per proporre domanda di oblazione qualora nel corso del dibattimento, su iniziativa del giudice e in mancanza di una modifica formale dell’imputazione da parte del pubblico ministero, emerga la prospettiva concreta di una definizione giuridica del fatto diversa da quella contestata nell’originaria imputazione e per la quale l’oblazione non era ammissibile.