Il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha ampliato il catalogo dei reati dai quali dipende l’illecito amministrativo previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
L’intervento riguarda tre categorie di reati: contro la pubblica amministrazione e in materia di aiuti comunitari al settore agricolo, tributari e di contrabbando.
In relazione alla prima categoria, la responsabilità dell’ente deriva anche dalla commissione, secondo i criteri fissati dall’art. 5 d.lgs. n. 231/2001:
– del reato previsto dall’art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture);
– dei reati elencati nell’art. 24 d.lgs. n. 231/2001, compreso l’art. 356 c.p., commessi anche in danno dell’Unione europea;
– del reato di indebita percezione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia previsto dall’art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898 (art. 24 d.lgs. n. 231/2001);
– dei reati previsti dagli artt. 314, primo comma (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui) e 323 (Abuso di ufficio) c.p., quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea (art. 25 d.lgs. n. 231/2001).
Conseguentemente, è stata aggiornata la rubrica degli stessi artt. 24 e 25 d.lgs. n. 231/2001 mediante l’inserimento, rispettivamente, dell’Unione europea come persona offesa e danneggiata dalle condotte delittuose e dei nuovi titoli di reato.
Le modifiche hanno riguardato anche l’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001 che contempla i reati tributari.
È stato inserito il comma 1-bis che stabilisce quanto segue: «In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote».
Sono stati, poi, modificati il comma 2 (è previstol’aumento di un terzo della sanzione pecuniaria se in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità) ed il comma 3 (nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lett. c, d ed e, d.lgs. n. 231/2001).
È stato, infine, inserito l’art. 25-sexiesdecies relativo all’ulteriore ipotesi di reato, quella di contrabbando, che è fonte di responsabilità amministrativa dell’ente.
Si prevede ora che in relazione alla commissione dei reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 è applicata all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote; sanzione che arriva fino a quattrocento quote se i diritti di confine superano centomila euro.
Nei predetti casi, si applicano all’ente le sanzioni interdittive prima richiamate per i reati tributari