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Novità nel catalogo dei reati per la responsabilità degli enti

Il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha ampliato il catalogo dei reati dai quali dipende l’illecito amministrativo previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L’intervento riguarda tre categorie di reati: contro la pubblica amministrazione e in materia di aiuti comunitari al settore agricolo, tributari e di contrabbando.

In relazione alla prima categoria, la responsabilità dell’ente deriva anche dalla commissione, secondo i criteri fissati dall’art. 5 d.lgs. n. 231/2001:

– del reato previsto dall’art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture);
– dei reati elencati nell’art. 24 d.lgs. n. 231/2001, compreso l’art. 356 c.p., commessi anche in danno dell’Unione europea;
– del reato di indebita percezione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia previsto dall’art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898 (art. 24 d.lgs. n. 231/2001);
– dei reati previsti dagli artt. 314, primo comma (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui) e 323 (Abuso di ufficio) c.p., quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea (art. 25 d.lgs. n. 231/2001).
Conseguentemente, è stata aggiornata la rubrica degli stessi artt. 24 e 25 d.lgs. n. 231/2001 mediante l’inserimento, rispettivamente, dell’Unione europea come persona offesa e danneggiata dalle condotte delittuose e dei nuovi titoli di reato.

Le modifiche hanno riguardato anche l’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001 che contempla i reati tributari.

È stato inserito il comma 1-bis che stabilisce quanto segue: «In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote».

​Sono stati, poi, modificati il comma 2 (è previstol’aumento di un terzo della sanzione pecuniaria se in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità) ed il comma 3 (nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lett. c, d ed e, d.lgs. n. 231/2001).

È stato, infine, inserito l’art. 25-sexiesdecies relativo all’ulteriore ipotesi di reato, quella di contrabbando, che è fonte di responsabilità amministrativa dell’ente.

Si prevede ora che in relazione alla commissione dei reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 è applicata all’ente  la sanzione pecuniaria fino a duecento quote; sanzione che arriva fino a quattrocento quote se i diritti di confine superano centomila euro.

Nei predetti casi, si applicano all’ente le sanzioni interdittive prima richiamate per i reati tributari

D.Lgs. n. 75, 14 luglio 2020

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