È entrato in vigore dal 30 dicembre 2024 il Decreto del Ministero delle Giustizia n° 206/2024 del 27/12/2024 intitolato Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n° 217 in materia di processo penale telematico. (24G00226) (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2024).
Art. 1: A decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali:
- Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
- Procura europea;
- Sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario;
- Tribunale ordinario;
- Procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
Deroghe
Comma 2 – sino al 31/12/2025 solo per i soggetti abilitati interni è consentito il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al:
- Libro V, titolo IX (udienza preliminare);
- Libro VI, titolo II (patteggiamento), titolo V (procedimento per decreto), V-bis (procedimento di messa alla prova);
- Agli artt. 408, 409, 410, 411, 414 e 415.
Comma 3 – sino al 31/12/2025 per i soggetti abilitati interni ed esterni è consentito il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui a:
- Impugnazioni in materia di sequestro probatorio.
- Libro IV, (misure cautelari).
Comma 4 – sino al 31/3/2025 sono consentiti:
- Solo per soggetti i abilitati interni l’iscrizione delle notizie di reato di cui all’art. 335 cpp;
- Per soggetti abilitati interni ed esterni il deposito con modalità non telematiche di atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti di cui a: libro VI, titolo I (abbreviato), titolo III (giudizio direttissimo), titolo IV (giudizio immediato), ivi dunque comprese le impugnazioni
Comma 5 – dal 1/1/2027 diverrà obbligatorio il deposito per i soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie indirizzate a:
- Ufficio del Giudice di pace;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
- Tribunale per i minorenni;
- Tribunale di sorveglianza;
- Corte di appello;
- Procura generale presso la Corte di appello;
- Corte di Cassazione;
- Procura generale presso la Corte di cassazione.
Comma 6 – sino al 31/12/2026 resta opzionale il deposito telematico per soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie indirizzate a:
- Ufficio del Giudice di pace;
- Corte di appello;
- Procura generale presso la Corte di appello.
Comma 7 – sino al 31/12/2026, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici, resta consentito il deposito telematico per i soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie indirizzate a:
- Ufficio del Giudice di pace;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
- Tribunale per i minorenni;
- Tribunale di sorveglianza;
- Corte di appello;
- Procura generale presso la Corte di appello;
- Corte di cassazione;
- Procura Generale presso la Corte di cassazione.
Comma 8 – dal 1/1/2027 diverrà obbligatorio il deposito per soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie relativi a procedimenti:
- in materia di misure di prevenzione;
- fasi disciplinate da libro X (esecuzione);
- fasi disciplinate da libro XI (rapporti giurisdizionali con autorità straniere).
Comma 9 – resta consentito per i difensori il deposito a mezzo PEC in tutti i casi in cui il deposito può avere luogo con modalità non telematiche.