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Ostatività della recidiva per l’accesso alla detenzione domiciliare per i condannati ultrasettantenni: dichiarata l’illegittimità costituzionale.

Corte Cost. Sent. n. 56 del 9 marzo 2021

Segnaliamo che è stata depositata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 56 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1, della legge sull’ordinamento penitenziario, nella parte in cui esclude per i condannati ultrasettantenni che abbiano riportato condanne con l’aggravante della recidiva la fruizione della misura della detenzione domiciliare.

L’eliminazione dell’inciso «né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale» determina, dunque, la riespansione degli ordinari poteri discrezionali della magistratura di sorveglianza, chiamata a valutare se il condannato sia meritevole di essere ammesso alla detenzione domiciliare.

In particolare, la Consulta ha ritenuto sussistente una violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione in ragione del fatto che la disposizione censurata prevedeva preclusioni assolute all’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, con conseguente lesione altresì dei principi di rieducazione e umanità della pena.

 

 

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