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Per il delitto ex art. 624 bis c.p. si esercita l’azione penale con le forme del 550 c.p.p.

Segnaliamo l’ordinanza del 24 dicembre 2020 con la quale il GUP del Tribunale di Foggia restituisce gli atti al PM relativamente alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata per il delitto p. e p. dall’art. 624 bis c.p.

Il PM, infatti, non aveva esercitato l’azione penale nelle forme previste dall’art. 550 c.p.p. pertanto, nonostante l’art. 5 della L. n. 36/2019 abbia inasprito la pena per il reato ex art. 624 bis c.p., non vi sono i presupposti per non rispettare il modulo procedimentale della citazione diretta a giudizio. Non sussiste, infatti, alcuna influenza sulle modalità dell’esercizio dell’azione penale per il delitto di cui all’art. 624 bis c.p., in quanto l’inasprimento del massimo edittale non ha alcuna conseguenza sul thema decidendum.

Inoltre, la scelta legislativa di non prevedere l’udienza preliminare per una serie di reati espressamente elencati dall’art. 550, comma 2, c.p.p. (reati che, in base alla regola generale del quantum di pena ex art. 550, comma l, c.p.p., dovrebbero passare per l’udienza filtro di cui agli artt. 418 ss. C.P.P.), non è stata certamente imposta dagli astratti limiti edittali che, nel corso dei vari periodi, possono inasprirsi o viceversa attenuarsi in ragione dell’allarme sociale di volta in volta ingenerato nella collettività dalla consumazione di determinati delitti.

Anche la previsione specifica del delitto ex art. 648 c.p. tra le eccezioni elencate dall’art. 550, corrobora la volontà legislativa di sottrarre dal filtro dell’udienza preliminare le ipotesi di reato contro il patrimonio più frequenti, privando di validità l’equazione quantum pena – necessità di udienza preliminare.

La restituzione degli atti non comporta neanche una indebita regressione del processo, nè importa alcuna stasi processuale, in quanto il pubblico ministero che ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio, ex art. 416 c.p.p. potrà ricorrere allo schema processuale semplificato della citazione diretta a giudizio. Ragion per cui l’ordinanza di restituzione degli atti non è da considerarsi abnorme.

Per leggere l’ordinanza clicca su Ordinanza 24 dicembre 2020

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