Il Giudice emiliano ha dichiarato inammissibile una opposizione a decreto penale di condanna perché l’atto di impugnazione, sottoscritto dal solo difensore, era carente nei requisiti formali richiesti per l’ammissibilità dall’art. “581 comma 3 ter e 3 quater c.p.p.”
A prescindere dall’errato richiamo normativo (comma 1 ter e comma 1 quater!!!), Nel merito la decisione lascia perplessi.
Invero, in prima battuta il giudice si premura di confutare tutte le possibili argomentazioni opposte (mancato riferimento nell’articolo 581 cpp; tassatività delle ipotesi di inammissibilità dell’opposizione ex articolo 461 comma 4 cpp; mancato processo in assenza; riferimento dell’articolo 581 cpp alle sentenze e non ai decreti) per poi concludere con una sua riflessione, sorretta da una interpretazione estensiva di coerenza del sistema:
<<Tale interpretazione è, peraltro, l’unica che salvi la coerenza complessiva del sistema, poiché, in primo luogo, sarebbe irragionevole pretendere un mandato specifico a impugnare provvedimento (come le sentenze di condanna di primo grado) rispetto ai quali (in assenza di appello incidentale del PM) le conseguenze per l’imputato non potrebbero essere mai in peius, mentre consentire al difensore (ipoteticamente anche senza interlocuzione con il patrocinato) di dare lastura a un procedimento – quello conseguente l’opposizione – che sicuramente consente la applicazione di una specie di pena diversa e più afflittiva rispetto a quella applicata (e applicabile) con il provvedimento impugnato: infatti, a prescindere dalla diminuente per il rito, il giudizio ordinario conseguente l’opposizione consente la applicazione di pene detentive sole o cumulate alla pena pecuniaria, mentre il procedimento per decreto si conclude con un provvedimento applicativo esclusivamente della pena pecuniaria sostitutiva.
In secondo luogo, in un sistema delle impugnazioni ispirato, dopo la riforma, a consentire all’imputato una adeguata ponderazione e scelta personale, nel rapporto con il difensore, per la scelta se impugnare il provvedimento o meno, in ottica deflattiva ma anche di maggior garanzia in ordine alle scelte di strategia difensiva, sarebbe incongruo consentire una tale scelta al difensore proprio con riferimento al procedimento per decreto che consegue a un giudizio sommario e, strutturalmente, inaudita altera parte, e imporre il requisito del mandato specifico a impugnare solo nel procedimenti conclusi con sentenza a seguito di ordinario giudizio di cognizione.
In definitiva deve ritenersi che il difensore possa proporre opposizione a decreto penale di condanna solo in forza di un mandato specifico conferitogli dall’imputato dopo l’emissione del decreto opposto.>>