Con sentenza n. 218 depositata in data odierna, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 512, comma 1, c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che possano essere lette in dibattimento, qualora siano diventate nel frattempo “irripetibili”, le dichiarazioni rese al GIP, durante l’interrogatorio di garanzia, dall’imputato di un reato collegato dopo essere stato avvertito che su quelle implicanti la responsabilità di terzi egli potrà essere citato come “testimone assistito”.
In particolare, è stato giudicato “irragionevole” che la norma censurata consenta la lettura, per irripetibilità, degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori e dal GUP, e non anche degli atti assunti dal GIP nell’interrogatorio di garanzia dell’imputato di reato collegato, qualora questi sia stato citato per essere sentito come teste in dibattimento.
Corte cost., 23 settembre 2020 (dep. 20 ottobre 2020), n. 218
Comunicato Corte costituzionale 20 ottobre 2020
Seguirà commento più approfondito.