1.- A seguito dell’ordinanza di rimessione emessa dalla II Sezione penale della Suprema Corte di cassazione, le Sezione Unite, in data 19 dicembre 2019, hanno adottato la seguente soluzione in ordine alla questione giuridica controversa: «L’aggravante agevolativa dell’attività mafiosa ha natura soggettiva e si applica al concorrente solo se da lui conosciuta» (inf. provv. n. 28).
In attesa del deposito della motivazione, già può dirsi che il Giudice di legittimità, nel suo Consesso plenario, ha posto un nuovo punto fermo circa la risalente (e mai sopita) querelle nata attorno all’individuazione del criterio di imputazione dell’aggravante speciale già prevista dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (ed oggi inserita nell’art. 416 bis. 1 c.p.) al concorrente nel reato – sino ad ora difficilmente prevedibile, se non altro in ragione dei diversi orientamenti formatisi in materia – sancendo il definitivo abbandono della tesi per la quale, pur in assenza di un diretto e personale perseguimento da parte del concorrente della finalità di agevolazione mafiosa, il predetto avrebbe dovuto comunque rispondere dell’aggravante, in ragione della propria consapevolezza o colpevole ignoranza di tale altrui finalità.
Tesi, invero, originatasi sulla base della ritenuta natura di circostanza oggettiva dell’aggravante che, prendendo in considerazione elementi che si manifestano sul piano dell’azione, in quanto riguardanti le modalità della condotta, comporterebbe necessariamente l’esclusione della stessa da quelle circostanze che, ex art. 118 c.p., possono essere valutate solo nei confronti della persona cui si riferiscono ed imputate a titolo di dolo, dovendosi al contrario ritenere operante, in tal caso, il disposto dell’art. 59, comma 2, c.p.
2.- Mette conto rilevare che l’erroneità dell’impostazione appena richiamata era stata in qualche modo, già in passato, evidenziata da precedenti statuzioni delle Sezioni Unite, le quali avevano diversamente rilevato come «A scopo di maggior chiarezza è utile riportare il testo dell’art. 7 cit. d.l. che infra verrà richiamato e preso in esame. Detta norma sancisce che “per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. L’aggravante si articola dunque in due differenti forme, pur logicamente connesse: l’una a carattere oggettivo, costituita dall’impiego del metodo mafioso nella commissione di singoli reati, l’altra di tipo soggettivo, che si sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l’attività del gruppo» ([1]).
Il che, però, non aveva impedito, successivamente, la riviviscenza di quel filone interpretativo secondo cui l’aggravante agevolativa ha natura oggettiva sicché «se la consapevolezza di tale scopo dell’azione risulta essenziale alla configurazione dell’aggravante (…) tuttavia non è richiesto che tale consapevolezza sia condivisa da parte di tutti i concorrenti, poiché in proposito trova applicazione il disposto dell’art. 59, 2 co., c.p. che impone di valutare le circostanze a carico dell’agente, anche quando le abbia ignirate per sua colpa»([2]).
3.- Orbene, la recentissima pronuncia resa dalle Sezioni Unite sul punto, in attesa del deposito delle motivazioni, e quindi di una più articolata riflessione, pare porsi nel solco di quanto già tracciato in passato dal Supremo Consesso, risolvendo, per l’un verso, l’annoso contrasto giurisprudenziale sviluppatosi in materia, per altro verso, consacrando la tesi più condivisibile, almeno a parere di chi scrive, per la quale all’aggravante dell’agevolazione mafiosa va riconosciuta natura di circostanza soggettiva ([3]), con la conseguenza che, d’ora in poi, e per quel che più rileva, il criterio di imputazione dovrà ragionevolmente individuarsi nell’art. 118 c.p., e non già nei termini stabiliti dall’art. 59, co. 2, c.p. che, come detto, necessariamente presuppone l’individuazione della natura oggettiva dell’aggravante (già prevista dall’art. 7, d.l. 13 maggio 1991 n. 152 ed oggi) inserita nell’art. 416 bis. 1 c.p..
([1]) Cass., Sez. Un., 28.3.2001, Cinalli in Cass. pen., 2001, 10, 2662; nei medesimi termini, Cass., Sez. Un., 18.12.2008, Antonucci ivi, 2010, 4, 1417; tra le altre, Cass., Sez. VI, 19.4.2017, Realmulto, in C.E.D. Cass., n. 270158.
([2]) Così a pag. 3 dell’ordinanza di rimessione, Cass., Sez. II, n. 40846/2019.
([3]) Volontariamente tralasciando di ricordare le tesi intermedie e l’ampio excursus giurisprudenziale formatosi in materia, pure puntualmente richiamato nel tessuto argomentativo dell’ordinanza di rimessione più volte citata, a cui pertanto si effettua esplicito rinvio per più ampio approfondimento.
Per le Sezioni Unite l’aggravante agevolativa dell’attività mafiosa ha natura soggettiva e si applica al concorrente solo se da lui conosciuta
1.- A seguito dell’ordinanza di rimessione emessa dalla II Sezione penale della Suprema Corte di cassazione, le Sezione Unite, in data 19 dicembre 2019, hanno adottato la seguente soluzione in ordine alla questione giuridica controversa: «L’aggravante agevolativa dell’attività mafiosa ha natura soggettiva e si applica al concorrente solo se da lui conosciuta» (inf. provv. n. 28).
In attesa del deposito della motivazione, già può dirsi che il Giudice di legittimità, nel suo Consesso plenario, ha posto un nuovo punto fermo circa la risalente (e mai sopita) querelle nata attorno all’individuazione del criterio di imputazione dell’aggravante speciale già prevista dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (ed oggi inserita nell’art. 416 bis. 1 c.p.) al concorrente nel reato – sino ad ora difficilmente prevedibile, se non altro in ragione dei diversi orientamenti formatisi in materia – sancendo il definitivo abbandono della tesi per la quale, pur in assenza di un diretto e personale perseguimento da parte del concorrente della finalità di agevolazione mafiosa, il predetto avrebbe dovuto comunque rispondere dell’aggravante, in ragione della propria consapevolezza o colpevole ignoranza di tale altrui finalità.
Tesi, invero, originatasi sulla base della ritenuta natura di circostanza oggettiva dell’aggravante che, prendendo in considerazione elementi che si manifestano sul piano dell’azione, in quanto riguardanti le modalità della condotta, comporterebbe necessariamente l’esclusione della stessa da quelle circostanze che, ex art. 118 c.p., possono essere valutate solo nei confronti della persona cui si riferiscono ed imputate a titolo di dolo, dovendosi al contrario ritenere operante, in tal caso, il disposto dell’art. 59, comma 2, c.p.
2.- Mette conto rilevare che l’erroneità dell’impostazione appena richiamata era stata in qualche modo, già in passato, evidenziata da precedenti statuzioni delle Sezioni Unite, le quali avevano diversamente rilevato come «A scopo di maggior chiarezza è utile riportare il testo dell’art. 7 cit. d.l. che infra verrà richiamato e preso in esame. Detta norma sancisce che “per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. L’aggravante si articola dunque in due differenti forme, pur logicamente connesse: l’una a carattere oggettivo, costituita dall’impiego del metodo mafioso nella commissione di singoli reati, l’altra di tipo soggettivo, che si sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l’attività del gruppo» ([1]).
Il che, però, non aveva impedito, successivamente, la riviviscenza di quel filone interpretativo secondo cui l’aggravante agevolativa ha natura oggettiva sicché «se la consapevolezza di tale scopo dell’azione risulta essenziale alla configurazione dell’aggravante (…) tuttavia non è richiesto che tale consapevolezza sia condivisa da parte di tutti i concorrenti, poiché in proposito trova applicazione il disposto dell’art. 59, 2 co., c.p. che impone di valutare le circostanze a carico dell’agente, anche quando le abbia ignirate per sua colpa»([2]).
3.- Orbene, la recentissima pronuncia resa dalle Sezioni Unite sul punto, in attesa del deposito delle motivazioni, e quindi di una più articolata riflessione, pare porsi nel solco di quanto già tracciato in passato dal Supremo Consesso, risolvendo, per l’un verso, l’annoso contrasto giurisprudenziale sviluppatosi in materia, per altro verso, consacrando la tesi più condivisibile, almeno a parere di chi scrive, per la quale all’aggravante dell’agevolazione mafiosa va riconosciuta natura di circostanza soggettiva ([3]), con la conseguenza che, d’ora in poi, e per quel che più rileva, il criterio di imputazione dovrà ragionevolmente individuarsi nell’art. 118 c.p., e non già nei termini stabiliti dall’art. 59, co. 2, c.p. che, come detto, necessariamente presuppone l’individuazione della natura oggettiva dell’aggravante (già prevista dall’art. 7, d.l. 13 maggio 1991 n. 152 ed oggi) inserita nell’art. 416 bis. 1 c.p..
([1]) Cass., Sez. Un., 28.3.2001, Cinalli in Cass. pen., 2001, 10, 2662; nei medesimi termini, Cass., Sez. Un., 18.12.2008, Antonucci ivi, 2010, 4, 1417; tra le altre, Cass., Sez. VI, 19.4.2017, Realmulto, in C.E.D. Cass., n. 270158.
([2]) Così a pag. 3 dell’ordinanza di rimessione, Cass., Sez. II, n. 40846/2019.
([3]) Volontariamente tralasciando di ricordare le tesi intermedie e l’ampio excursus giurisprudenziale formatosi in materia, pure puntualmente richiamato nel tessuto argomentativo dell’ordinanza di rimessione più volte citata, a cui pertanto si effettua esplicito rinvio per più ampio approfondimento.
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