Con due distinte ordinanze di contenuto analogo qui pubblicate, emesse in pari data (21 maggio 2020), il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona del medesimo Giudice (Dr. Simone Spina), ha sollevato q.l.c. dell’art. 83, quarto comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per sospetto contrasto con il principio di legalità in materia penale, espresso dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione e, più in particolare, con il corollario della irretroattività della legge penale sfavorevole al reo, laddove è previsto che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimanga sospeso, per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali.
Il Giudice a quo ha insomma reputato confliggente con il canone di irretroattività in malam partem la disciplina introdotta al fine di regolare il funzionamento dei procedimenti penali durante l’emergenza Covid 19, nella parte in cui contempla, altresì, una “ nuova” ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, applicabile anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Infatti, in ragione di tale intervento normativo, i termini necessari all’estinzione dei reati, oggetto dei procedimenti interessati dalle disposizioni che si sono avvicendate nella contingenza, sono tutti andati incontro a un incremento corrispondente alla durata del congelamento del decorso del tempo ivi sancita.
Al di là della non manifesta infondatezza, nei casi sottoposti al sindacato del Giudicante si é integrato anche l’altro requisito di ammissibilità delle questioni.
La rilevanza delle questioni si apprezza invero osservando che, quando il Giudice a quo si è pronunciato, nell’ambito di un giudizio (quello contrassegno dal n. 704/ 2019 R.G. Dibattimento), uno solo degli illeciti edilizi oggetto delle imputazioni risultava già estinto per intervenuta prescrizione se il termine massimo non fosse slittato in avanti per effetto della causa sospensiva oggi prevista dall’art. 83, co. 4, d.l. 18/ 2020, conv. dalla l.n. 27 del 2020; nell’ambito dell’altro giudizio (contrassegnato dal n. 1034/ 2018 R.G. Dibattimento), il decorso del tempo sufficiente per il maturare della prescrizione aveva riguardato addirittura entrambe le imputazioni.
Seguirà un più approfondito commento sulla specifica questione dedotta nei provvedimenti pubblicati, nonché su altri due profili problematici connessi sempre alla sospensione della prescrizione dovuta all’emergenza Covid 19.
Trib. Siena, prima ordinanza 21 maggio 2020
Trib. Siena, seconda ordinanza 21 maggio 2020
Prime questioni di legittimità costituzionale sulla prescrizione “da Covid 19”
Con due distinte ordinanze di contenuto analogo qui pubblicate, emesse in pari data (21 maggio 2020), il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, in persona del medesimo Giudice (Dr. Simone Spina), ha sollevato q.l.c. dell’art. 83, quarto comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per sospetto contrasto con il principio di legalità in materia penale, espresso dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione e, più in particolare, con il corollario della irretroattività della legge penale sfavorevole al reo, laddove è previsto che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimanga sospeso, per un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali.
Il Giudice a quo ha insomma reputato confliggente con il canone di irretroattività in malam partem la disciplina introdotta al fine di regolare il funzionamento dei procedimenti penali durante l’emergenza Covid 19, nella parte in cui contempla, altresì, una “ nuova” ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, applicabile anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
Infatti, in ragione di tale intervento normativo, i termini necessari all’estinzione dei reati, oggetto dei procedimenti interessati dalle disposizioni che si sono avvicendate nella contingenza, sono tutti andati incontro a un incremento corrispondente alla durata del congelamento del decorso del tempo ivi sancita.
Al di là della non manifesta infondatezza, nei casi sottoposti al sindacato del Giudicante si é integrato anche l’altro requisito di ammissibilità delle questioni.
La rilevanza delle questioni si apprezza invero osservando che, quando il Giudice a quo si è pronunciato, nell’ambito di un giudizio (quello contrassegno dal n. 704/ 2019 R.G. Dibattimento), uno solo degli illeciti edilizi oggetto delle imputazioni risultava già estinto per intervenuta prescrizione se il termine massimo non fosse slittato in avanti per effetto della causa sospensiva oggi prevista dall’art. 83, co. 4, d.l. 18/ 2020, conv. dalla l.n. 27 del 2020; nell’ambito dell’altro giudizio (contrassegnato dal n. 1034/ 2018 R.G. Dibattimento), il decorso del tempo sufficiente per il maturare della prescrizione aveva riguardato addirittura entrambe le imputazioni.
Seguirà un più approfondito commento sulla specifica questione dedotta nei provvedimenti pubblicati, nonché su altri due profili problematici connessi sempre alla sospensione della prescrizione dovuta all’emergenza Covid 19.
Trib. Siena, prima ordinanza 21 maggio 2020
Trib. Siena, seconda ordinanza 21 maggio 2020
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La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.
La Consulta sull’obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato.
La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.