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Procedimento a carico di minorenni: la CGUE sul diritto di essere assistito da un difensore

Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 5 settembre 2024,
M.S. e a. (Droits procéduraux d’une personne mineure), causa C-603/22, ECLI:EU:C:2024:685

Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:

  • L’art. 6, parr. da 1 a 3, della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, letto alla luce dell’art. 18 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, da un lato, non prevede che i minori indagati o imputati siano assistiti da un difensore, se del caso nominato d’ufficio, prima di essere interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria e, al più tardi, prima del primo interrogatorio e, dall’altro lato, consente che i minori siano interrogati in qualità di indagati senza la presenza di tale difensore durante l’interrogatorio.
  • L’art. 2, parr. 1 e 3, della direttiva 2016/800 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto di essere assistito da un difensore nominato d’ufficio cessi automaticamente per le persone che possedevano la qualità di minore al momento in cui sono state sottoposte a procedimento penale, ma che, successivamente, hanno raggiunto l’età di 18 anni, nei limiti in cui siffatta normativa non consenta di valutare se, alla luce di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la maturità e la vulnerabilità di dette persone, sia appropriata l’applicazione di detta direttiva o di talune sue disposizioni e, di conseguenza, dei diritti che essa contiene.
  • L’art. 4, par. 1, della direttiva 2016/800, letto alla luce dell’art. 5, paragrafo 1,di quest’ultima, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non prevede che i minori indagati o imputati nei procedimenti penali ricevano, con il titolare della responsabilità genitoriale, al più tardi prima del primo interrogatorio di tali minori da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria, informazioni sui loro diritti conformemente all’art. 3 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, nonché sui diritti stabiliti dalla direttiva 2016/800, in un linguaggio semplice e accessibile, che tenga conto delle specifiche esigenze e vulnerabilità di detti minori.
  • L’art. 19 della direttiva 2016/800 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che, nell’ambito di un procedimento penale, non consente a un giudice di dichiarare inammissibili prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da un minore nel corso di un interrogatorio condotto dalla polizia in violazione del diritto di avvalersi di un difensore, previsto all’art. 6 della direttiva 2016/800, purché, tuttavia, nell’ambito del processo penale, tale giudice possa, da un lato, verificare che tale diritto, interpretato alla luce dell’art. 47 e dell’art. 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia stato rispettato e, dall’altro lato, trarre tutte le conseguenze derivanti da tale violazione, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio degli elementi di prova ottenuti in tali condizioni.
Normativa di riferimento
  • Artt. 2, 3 e 8, direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 , sul diritto all’informazione nei procedimenti penali
  • Artt. 3, 12 e 13, direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 , relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari
  • Artt. 2, 7 e 10, direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali
  • Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 18 e 19, direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali
Precedenti
  • Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 9 gennaio 2024, G. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1
  • Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798
  • Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a.,C‑612/15, EU:C:2018:392
  • Corte di Giustizia, Seconda Sezione, sentenza del 12 marzo 2020, VW (Diritto di avvalersi di un difensore in caso di mancata comparizione), C‑659/18, EU:C:2020:201
  • Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza dell’8 marzo 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effetto diretto), C‑205/20, EU:C:2022:168
  • Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 9 novembre 2023, BK (Riqualificazione dell’infrazione), C‑175/22,EU:C:2023:844
  • Corte di Giustizia, Terza Sezione, sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom, C‑467/18, EU:C:2019:765
  • Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 30aprile 2024, M.N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372
  • Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 2 marzo 2021, Prokuratuur (Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche), C‑746/18, EU:C:2021:152
  • Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 1º agosto 2022, TL (Assenza di interprete e di traduzione), C‑242/22 PPU, EU:C:2022:611

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