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Processo in contumacia e mezzi di ricorso effettivo: la pronuncia CGUE

Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 16 gennaio 2025, VB II (Information sur le droit à un nouveau procès), causa C-400/23, ECLI:EU:C:2025:14

Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che:

L’art. 8, par. 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con l’art. 9 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che:

– nel caso in cui una persona sia condannata in contumacia a una pena privativa della libertà benché le condizioni previste all’art. 8, par. 2, di tale direttiva non fossero soddisfatte, tali disposizioni non ostano a che, dopo la scadenza del termine previsto per impugnare la decisione pronunciata in contumacia, l’unico mezzo di ricorso giurisdizionale disponibile consista nel proporre, dinanzi ad un organo giurisdizionale diverso da quello che ha emesso tale decisione, una domanda diretta allo svolgimento di un nuovo processo, purché tale procedura sia conforme ai principi di equivalenza e di effettività. Quest’ultima condizione impone, in particolare, che la procedura di domanda di un nuovo processo consenta effettivamente lo svolgimento di un tale processo in tutti i casi in cui sia accertato, previa verifica, che le condizioni previste all’art. 8, par. 2, di detta direttiva non erano soddisfatte. Per contro, quest’ultima condizione non è soddisfatta qualora sia imposto a colui che richiede un nuovo processo, a pena di archiviazione della sua domanda, di comparire personalmente dinanzi all’organo giurisdizionale competente;

– in uno Stato membro la cui normativa preveda una tale procedura di domanda di un nuovo processo, l’art. 8, par. 4, seconda frase, in combinato disposto con l’art. 9, esige che la persona condannata in contumacia riceva, nel momento in cui è informata dell’esistenza di tale condanna o poco dopo, copia integrale della decisione pronunciata in contumacia, nonché un’informazione facilmente comprensibile relativa, da un lato, al fatto che ella ha diritto a un nuovo processo qualora non fossero soddisfatte le condizioni previste all’art. 8, par. 2, della medesima direttiva e, dall’altro, alla procedura che le consenta di chiedere lo svolgimento di un tale processo.

Inoltre, l’art. 8, par. 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con l’art. 9 e con l’art. 10, par. 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che gli obblighi imposti da tale direttiva sono rispettati quando l’organo giurisdizionale che conduce un processo in contumacia valuta esso stesso, dopo aver sentito al riguardo sia l’accusa sia la difesa, se le condizioni previste all’art. 8, par. 2, di detta direttiva siano soddisfatte e, in caso negativo, comunica nella decisione pronunciata in contumacia, della quale una copia integrale deve essere consegnata all’interessato nel momento in cui questi è informato di tale decisione o poco dopo, che quest’ultimo ha diritto a un nuovo processo.

Infine, l’art. 8, par. 4, seconda frase, e l’art. 9 della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso che essi si applicano non solo in caso di condanna in contumacia, ma anche in caso di assoluzione in contumacia.

Normativa di riferimento

Artt. 8, 9 e 10, direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

Art. 4-bis, decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009

Precedenti

Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401

Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza del 23 novembre 2023, Provident Polska, C‑321/22, EU:C:2023:911

Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 5 maggio 2022, BV, C‑570/20, EU:C:2022:348

Corte di Giustizia, Prima Sezione, sentenza del 4 luglio 2024, FP e a. (Processo in videoconferenza), C‑760/22, EU:C:2024:574

Corte di Giustizia, Decima Sezione, sentenza del 21 ottobre 2021, ZX (Rettifica dell’atto di imputazione), C‑282/20, EU:C:2021:874

Corte europea dei diritti dell’uomo, Terza Sezione, sentenza del 14 dicembre 1999, Khalfaoui c. Francia, ricorso n. 34791/97 CE:ECHR:1999:1214JUD003479197

Corte europea dei diritti dell’uomo, Terza Sezione, sentenza del 13 febbraio 2001, Krombach c. Francia, ricorso n. 29731/96, CE:ECHR:2001:0213JUD002973196

Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, sentenza del 15 dicembre 2005, Vanyan c. Russia, ricorso n. 53203/99, CE:ECHR:2005:1215JUD005320399

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