Il Gup presso il Tribunale di Roma – dr. Roberto Ranazzi – ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 420 bis c.p.p. nella parte in cui non prevede che il Giudice proceda in assenza dell’imputato, anche quando ritenga provato che l’assenza sia dovuta alla mancata assistenza giudiziaria o al rifiuto di cooperazione da parte dello Stato di appartenenza o di residenza dell’imputato; nonché quando ritenga che la mancata conoscenza della pendenza del procedimento, dipenda dalla mancata assistenza giudiziaria o dal rifiuto di cooperazione da parte dello Stato di appartenenza o di residenza dell’imputato.
L’articolata ordinanza che pubblichiamo esamina le violazioni dei principi costituzionali partendo dall’art. 24 Cost declinato prima con riferimento alle persone offese e ai danneggiati, ma anche con riferimento al diritto di difesa degli imputati ed alla l’effettività dell’accesso alla giustizia, con conseguente
sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale.
I passaggi più duri si leggono con riferimento all’art. 3 Cost. in cui si censura la situazione di sostanziale immunità imposta all’Italia dallo Stato estero: <<La scelta delle Autorità egiziane di sottrarre i propri cittadini alla Giurisdizione italiana per l’accertamento delle responsabilità in ordine a delitti che ledono i diritti inviolabili dell’uomo, è una scelta anti-democratica, autoritaria, che di fatto crea in Italia, Paese che si ispira ai principi democratici e di eguaglianza, una disparità di trattamento rispetto ai cittadini ,italiani e ai cittadini stranieri di altri Paesi, che in casi analoghi verrebbero processati>>.
Si invoca il principio di obbligatorietà dell’azione penale: <<Anche in questo caso l’immunità degli stranieri (segnatamente dei cittadini egiziani) rispetto all’esercizio dell’azione penale del pubblico ministero italiano, appare inaccettabile, perché contrasta con i principi di democrazia ed uguaglianza propri del nostro ordinamento costituzionale. Di fatto, l’azione penale, quando vi è il rifiuto delle Autorità straniere di far processare in Italia i propri cittadini, è subordinata al potere esecutivo dello Stato straniero.>>
Quanto agli obblighi internazionali ed alla Convenzione sulla tortura si legge che <<Tale ultima disposizione della Convenzione non solo è stata ignorata dalle Autorità di Governo e dalle Autorità giudiziarie egiziane, ma è stata “osteggiata” in modo palese. La violazione della Convenzione internazionale sulla tortura da parte dello Stato egiziano ( che ha ratificato il trattato), impedisce allo Stato italiano, a sua volta, di osservare la medesima Convenzione, e cioè di processare i presunti autori del delitto di tortura commesso nei confronti di Giulio Regeni.>>
Quanto infine all’art. 111 Cost. si stigmatizza in modo molto chiaro che <<Non vi è processo più “ingiusto” di quello che non si può instaurare per volontà di una Autorità di Governo>>
In attesa che si pronunci la Corte costituzionale, l’udienza preliminare è sospesa.