Con la sentenza n. 33027 del 28.07.2023 il Supremo Collegio chiarisce le condizioni per l’applicazione delle pene sostitutive in appello.
Il caso sottoposto all’attenzione della VI sezione era piuttosto lineare: definito il giudizio di responsabilità con il concordato in appello con una pena che avrebbe consentito l’applicazione delle pene sostitutive, non era stato applicato l’art. 455 bis c.p.p. a mente del quale “Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”. A sua volta, l’art. 20-bis c.p., indica che le pene sostitutive (la cui disciplina è declinata nella I.n. 689 del 1981) sono: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva.
La difesa proponeva ricorso per Cassazione, per violazione di legge.
Nel definire la materia il Supremo Collegio opera una netta distinzione tra il regime transitorio e quello a regime. Si afferma a tale proposito che la disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 dlgs n. 150 del 2022: “stabilisce espressamente l’applicabilità delle nuove pene sostitutive – in quanto più favorevoli – ai giudizi di appello in corso all’entrata in vigore del dlgs. n. 150 del 2022, senza introdurre limitazioni attinenti alla fase introduttiva o decisoria – del giudizio medesimo e, quindi, senza imporre che la – pur necessaria – richiesta sia contenuta nei motivi – originari o aggiunti – del gravame”.
Nel regime ordinario mancando ogni riferimento alla domanda, non trattandosi di un diritto dell’imputato, ma di una valutazione del giudice l’applicazione delle pene sostitutive dovrà essere richiesta con l’atto di impugnazione o con i motivi nuovi, stante quanto previsto dall’art. 597 c.p.p.
Si punta in tal modo a superare il dispositivo a struttura bifasica di applicazione delle pene sostitutive previsto dall’art. 545 bis c.p.p. per il giudizio di primo grado. Del resto, sembrerebbe una linea che il legislatore intende perseguire nel contesto delle ipotesi correttive del D.lgs. n. 150 del 2022 e del D.l. n. 162 del 2022 conv. in l. 199 del 2022.
Naturalmente in presenza della richiesta, il giudice, in caso di diniego, avrà l’onere di una puntuale motivazione che ove non condivisa dalla difesa, sarà suscettibile di ricorso in Cassazione.