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Reato continuato e particolare tenuità del fatto: il punto delle sezioni unite

Corte di Cassazione, Sez. un., sentenza 27 gennaio 2022 (dep. 12 maggio 2022), n. 18891, Cassano Presidente – De Amicis Relatore – P.M. Lignola

La  realizzazione di più condotte di violenza privata avvinte dal vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. Essa può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni impeditive legislativamente previste, tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.

  1. Il caso e la questione giuridica controversa – 2. La posizione della Suprema Corte – 3. Osservazioni conclusive.

1 – Il caso e la questione giuridica controversa

La Suprema Corte a Sezioni Unite è intervenuta a dirimere il contrasto circa la compatibilità tra la continuazione del reato e l’istituto delineato dall’art. 131-bis c.p.

In dettaglio, con sentenza del 12 maggio 2020, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità dell’appellante in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma e 610 c.p.

Avverso la richiamata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso la difesa dell’imputato, deducendo tra i motivi l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis c.p. e la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento dell’abitualità. Secondo la difesa, infatti, la Corte di appello avrebbe considerato, quale ragione ostativa alla declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il vincolo della continuazione tra le condotte poste in essere dall’imputato, sebbene le stesse, connotate dall’occasionalità e da modesti effetti lesivi, fossero state da lui realizzate solo per tre giorni e nel ristretto lasso temporale di un mese, nel medesimo luogo e nei confronti della stessa persona. In definitiva, la sentenza impugnata avrebbe dedotto l’elemento dell’abitualità dalla formale contestazione della continuazione, in assenza di una puntuale verifica degli elementi indicativi di una abituale propensione dell’imputato a commettere delitti.

Con ordinanza n. 38174 del 8 ottobre 2021 la quinta Sezione penale della Suprema Corte, prospettando l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza in merito alla compatibilità del reato continuato con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, formulando il seguente quesito: «Se la continuazione tra i reati sia di per sé sola ostativa all’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ovvero lo sia solo in presenza di determinate condizioni».

In particolare, secondo un primo indirizzo interpretativo, essenzialmente fondato sul tenore letterale della formulazione dell’art. 131-bis c.p., la continuazione tra reati sarebbe sintomatica di una condotta abituale espressamente esclusa dall’ambito applicativo della norma, la quale non trova applicazione nelle ipotesi in cui il reo sia stato dichiarato delinquente professionale, abituale o per tendenza, oppure commetta reati della stessa indole o aventi a oggetto condotte plurime, abituali o reiterate[1]. Ebbene, i reati esecutivi di un medesimo disegno criminoso, pur unificati al fine del trattamento sanzionatorio, «appaiono espressione di un “comportamento abituale”, di una “devianza non occasionale”, ostativa al riconoscimento del beneficio in quanto priva di quel carattere di trascurabile offensività che, invece, deve caratterizzare “il fatto” ove lo si voglia sussumere nel paradigma normativo di cui al citato art. 131-bis»[2]. Si è affermato che in caso di ripetuta violazione della stessa norma incriminatrice o di diverse disposizioni penali «sorrette dalla medesima ratio puniendi», il fatto deve essere considerato complessivamente nella sua «dimensione “plurima”», che lo rende di «una gravità tale da non potere essere considerato di particolare tenuità»[3]. Seguendo la medesima impostazione ermeneutica, si è osservato, inoltre, che il riconoscimento del nesso della continuazione, valorizzando il profilo della identità del disegno criminoso, «incide sulla valutazione del complessivo disvalore della progressione criminosa, ma non elide la circostanza che osta al riconoscimento del beneficio, ovvero la “oggettiva” reiterazione di condotte penalmente rilevanti». Ne discende che «il riconoscimento della continuazione incide sul trattamento sanzionatorio nella misura in cui segnala la minore intensità del dolo espresso nel corso della progressione criminosa, ma non consente di ritenere il fatto, anche nella dimensione consolidata dal riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, come una devianza “occasionale”, ovvero non reiterata»[4].

La diversa impostazione interpretativa muove dal rilievo che «non vi può essere una identificazione tout court tra continuazione e abitualità nel reato» e che «la condizione ostativa costituita dalla commissione di più reati della stessa indole non appare per nulla sovrapponibile all’ipotesi del reato continuato, bensì risponde all’intento di escludere dall’ambito di applicazione della nuova causa di non punibilità comportamenti espressivi di una sorta di “tendenza o inclinazione al crimine”»[5].

Al fine di escludere l’abitualità, quindi, sarebbe necessario un accertamento in concreto che valorizzi elementi quali la gravità del fatto, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi dal reo, oltre alle motivazioni, anche indirette, sottese alla condotta. Tali elementi possono contribuire ad escludere il connotato dell’abitualità della condotta nel caso della mera continuazione; sicché la non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest’ultima, non individuando comportamenti di per sé stessi espressivi del carattere seriale dell’attività criminosa e dell’abitudine del soggetto a violare la legge, non si identifica automaticamente con l’abitualità nel reato, ostativa come tale al riconoscimento del beneficio[6].

Entro tale prospettiva si è affermato, in particolare, che anche l’autore del reato continuato può accedere alla predetta causa di non punibilità, dovendo il giudice verificare in concreto se il “fatto”, nella sua unitarietà sia meritevole o meno di un apprezzamento di speciale tenuità. Ne discende che «la logica antinomia tra reato continuato e particolare tenuità del fatto è rilevabile solo nel caso in cui le violazioni, espressione del medesimo disegno criminoso, siano in numero tale da costituire di per sé dimostrazione di una certa serialità nel delinquere ovvero di una progressione criminosa, indicative di una particolare intensità del dolo o della versatilità offensiva tali da porre in evidenza un insanabile contrasto con il giudizio di particolare tenuità dell’offesa in tal modo arrecata, ovvero, in altre parole, ove detta reiterazione non sia espressiva di una chiara tendenza o inclinazione al crimine»[7].

La linea interpretativa tracciata da tale indirizzo giurisprudenziale affida pertanto alla discrezionalità del giudice la decisione, caso per caso, in ordine alla meritevolezza o meno della esclusione della punibilità nell’ipotesi della continuazione, dovendo egli valutare attentamente, in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo arrecato, l’incidenza della continuazione, al fine di risolvere i problemi legati all’applicazione di sanzioni penali formalmente ineccepibili, ma sostanzialmente sproporzionate, in concreto, al reale grado di offensività dei fatti oggetto del giudizio. L’orientamento in parola si fonda, altresì, sulla ratio dell’art. 131-bis c.p. ossia l’esigenza di deflazione [U1] che sarebbe frustrata dall’automatica esclusione del reato continuato dall’ambito applicativo dell’istituto in commento[8].

Si è osservato, peraltro, come la radicale esclusione dell’applicabilità dell’istituto in esame al reato continuato risulterebbe distonica rispetto alla sistematica sanzionatoria di cui è espressione l’art. 81 c.p., in quanto non solo pregiudicherebbe l’imputato che, pur beneficiando del regime di favore di cui al menzionato art. 81 c.p., non potrebbe poi beneficiare della disposizione di cui all’art. 131-bis c.p., ma comporterebbe, altresì, «un’ingiustificata, ed ingiustificabile, disparità di trattamento con la figura, per ampi tratti identicamente considerata dal legislatore ed identicamente configurante una unificazione di più illeciti operante esclusivamente quoad poenam, del concorso formale tra reati, prevista dal primo comma dell’art. 81 cod. pen., in cui l’unicità della condotta, pur considerata la risultante di una pluralità di violazioni commesse, consentirebbe l’eventuale applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.» [9].

2 – La posizione della Suprema Corte

La Suprema Corte, nella pronuncia in commento, aderisce al secondo dei citati orientamenti, facendone proprie tanto le conclusioni sistematiche quanto quelle strutturali.

Sotto il primo profilo, è richiamata la ratio legis sottesa all’introduzione dell’art. 131-bis c.p., identificandola con l’intento del legislatore di ampliare l’ambito della non punibilità di determinate condotte astrattamente integranti gli elementi di un reato, ma concretamente inoffensive, perseguendo in tal modo finalità strettamente connesse ai principi di proporzione e di extrema ratio della risposta punitiva, con la realizzazione di effetti positivi anche sul piano deflattivo. L’istituto in commento ha, quindi, come scopo principale «quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo»[10].

Nella medesima prospettiva si è precisato, con la richiamata decisione, che «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l’art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per affermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la “rieducazione del condannato”, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione». Ne consegue che la condotta non è punibile non perché inoffensiva, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa.

La Suprema Corte muove dall’assunto secondo cui la causa di non punibilità in esame ha natura sostanziale e portata applicativa generale, come tale riferibile a tutte le ipotesi di reato rientranti nei parametri previsti dall’art. 131-bis c.p. Ne discende che, al di fuori delle ipotesi tassativamente escluse dalla sfera di applicazione dell’istituto, la regola generale è quella secondo cui, nell’ambito delle fattispecie incriminatrici rientranti nei limiti edittali di pena stabiliti dall’art. 131-bis c.p., qualunque offesa arrecata può sempre essere ritenuta di particolare tenuità, se in tal senso viene concretamente valutata dal giudice sulla base delle modalità della condotta e del danno o del pericolo cagionato al bene giuridico protetto.

Partendo da tale presupposto, la Suprema Corte ritiene dirimente per la risoluzione del quesito sottoposto alle Sezioni Unite la definizione del concetto di abitualità del comportamento del reo.

Al riguardo la pronuncia in esame evidenzia come il legislatore abbia utilizzato la nozione di “non abitualità” del comportamento, diversa da quella di mera “occasionalità” del fatto, ma non ne abbia definito espressamente la sostanza e i contorni applicativi, rimettendo all’interprete il compito di ricavarla indirettamente dalla definizione normativa di “comportamento abituale”. In dettaglio, il terzo comma dell’art. 131-bis c.p. individua tre ipotesi di comportamento abituale che, sebbene considerate, nella relazione illustrativa del d.lgs. n. 28/2015, di tipo meramente “esemplificativo”, sono state ritenute tassative dalle Sezioni Unite, «anche in considerazione del fatto che il legislatore non fornisce una definizione positiva di comportamento non abituale a cui ricondurre ulteriori casi di comportamento abituale»[11]. In particolare, affinché la condotta possa essere qualificata come abituale e, quindi, ostativa all’applicazione della causa di esclusione della punibilità, occorre, in via alternativa: a) che l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; b) ovvero che siano stati commessi più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità; c) o, infine, che si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate.

Al di là del richiamo alla dichiarazione di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere del reo, che non pone particolari problemi interpretativi, essendo già definito dal legislatore con le disposizioni di cui agli artt. 102, 103, 105, 108 c.p., non altrettanto precisa appare la formulazione lessicale utilizzata per descrivere le altre due ipotesi che connotano in termini di abitualità il comportamento del reo, escludendo l’applicabilità della causa di non punibilità, ossia l’aver commesso più reati della stessa indole o l’aver commesso reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Sul punto, la sentenza in commento si pone in linea di continuità con una precedente decisione che ha fornito una puntuale interpretazione dei concetti sopra richiamati[12].

Con riferimento alla locuzione “più reati della stessa indole” «il tenore letterale lascia intendere che l’abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis» e che «i reati possono ben essere successivi a quello in esame», vertendosi in un ambito differente da quello della recidiva. Sotto tale profilo, inoltre, la Corte ha precisato che «la pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l’esistenza; come ad esempio nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui». La successiva locuzione “condotte abituali e reiterate” è stata presa in esame dalle Sezioni Unite, osservando che il legislatore fa riferimento ai reati «che presentano l’abitualità come tratto tipico» e ai reati «che presentano nel tipo condotte reiterate»: in tali situazioni, infatti, «la serialità è un elemento della fattispecie ed è quindi sufficiente a configurare l’abitualità che esclude l’applicazione della disciplina; senza che occorra verificare la presenza di distinti reati»[13].

Infine, con riguardo al concetto di “condotte plurime” la giurisprudenza di legittimità, una volta escluso che tale locuzione possa essere ridotta ad «una mera, sciatta ripetizione di ciò che è stato denominato abituale o reiterato», ha affermato che «l’unica praticabile soluzione interpretativa è quella di ritenere che si sia fatto riferimento a fattispecie concrete nelle quali si sia in presenza di ripetute, distinte condotte implicate nello sviluppo degli accadimenti»[14].

Dall’analisi del tenore letterale e del contenuto complessivo della disposizione in esame, quindi, non è desumibile alcuna indicazione preclusiva di una potenziale applicabilità della relativa disciplina al reato continuato. L’istituto della continuazione, infatti, non può essere considerato come sinonimo della nozione di “abitualità”, né appare coincidente o necessariamente sovrapponibile all’ipotesi in cui l’autore abbia commesso “più reati della stessa indole”. Per quel che attiene al primo profilo, il legislatore con la nozione di “non abitualità” – più ampia di quella di occasionalità – ha voluto garantire all’istituto regolato dall’art. 131-bis c.p. un più esteso ambito di operatività, escludendo dal suo raggio di applicazione solo quei comportamenti che siano espressione di una serialità nell’attività criminosa e di un’abitudine a violare la legge. Ebbene, tale concetto di abitualità è distinto da quello di continuazione poiché «l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»[15]. L’abitualità presuppone un impulso criminoso reiterato nel tempo che è incompatibile con l’unitaria deliberazione criminosa che caratterizza l’ipotesi del reato continuato[16]. Ne consegue che «la volontà di commettere più reati per scelta delinquenziale, dovuta alla generica deliberazione di persistere nella condotta delittuosa, non ha nulla a che vedere con l’unicità del disegno criminoso tra due o più reati. Questa, consistendo in un progetto delinquenziale unitario, nell’ambito del quale la consumazione dei reati sia stata ideata e programmata, con riguardo ai mezzi e alle modalità di esecuzione, anche in un arco di tempo non necessariamente breve, non può essere confusa con l’abitudine a commettere un determinato tipo di reato»[17].

È dunque necessario distinguere l’identità del disegno criminoso da altre ipotesi di collegamento tra pluralità di reati, che, come l’abitualità o la professionalità criminosa, giustificano, all’opposto, un giudizio di maggior gravità della condotta dell’agente.

Il rilievo assegnato alle diverse tipologie di comportamento ivi elencate giustifica, di contro, la diversa interpretazione secondo cui la disposizione in esame costituisce il risultato di una complessa opera di selezione normativa dell’area di incidenza della non punibilità, sicché non ogni ripetizione del comportamento preclude il beneficio, rilevando solo quelle reiterazioni di comportamenti che esprimono una particolare inclinazione a delinquere dell’agente, idonea ad evidenziarne un verosimile rischio di persistenza o di ricaduta nel reato. Linea esegetica, questa, alla quale rimane estraneo il reato continuato.

3 – Osservazioni conclusive

La soluzione interpretativa offerta dalla Suprema Corte consente di sviluppare qualche considerazione di più ampio respiro.

Si osserva come la pronuncia in commento dia conto della funzione di depenalizzazione in concreto propria dell’istituto del 131-bis c.p. ponendosi in linea di continuità con la precedente sentenza del 2016, più volte espressamente richiamata[18].

In quest’ultima pronuncia relativa alla compatibilità tra l’art. 131-bis c.p. e i modelli d’incriminazione incentrati sui limiti soglia e sulla violazione di funzioni amministrative, la Suprema Corte ha riaffermato il valore costituzionale del principio di offensività, statuendo come non vi siano situazioni archetipicamente non tenuamente offensive e ribadendo l’obbligo del giudice di valutare in concreto l’eventuale esiguità dell’offesa o, di contro, la rilevante lesione di un bene giuridico tutelato[19].

Nella pronuncia la Suprema Corte, inoltre, ha fatto applicazione del principio di meritevolezza della pena, intesa in riferimento sia alla gravità oggettiva del fatto, sia alla sua adeguatezza rispetto alla finalità rieducativa, che costituisce il fondamento  giustificativo dell’istituto e consente di orientarne l’interpretazione alla luce dei principi di extrema ratio e di proporzione, giustificando al contempo l’efficacia deflattiva che il legislatore ha inteso ricollegare alla realizzazione degli elementi richiesti.

Per altro verso, la decisione in commento merita di essere apprezzata alla luce di considerazioni di carattere sistematico: le Sezioni Unite, infatti, hanno risolto il problema della compatibilità tra reato continuato e non punibilità per particolare tenuità del fatto non solo ponendosi in linea di continuità con quanto affermato nel precedente arresto del 2016, ma anche in modo conforme alle indicazioni contenute nella c.d. riforma Cartabia.

L’art. 1 co. 21  l. 27 settembre 2021, n. 134, infatti, nel dettare le prescrizioni per le “modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”, raccomanda al legislatore delegato di «dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa».

In tal senso, risulta di particolare interesse il passaggio della pronuncia che prescrive di valorizzare le condotte successive al reato quale ulteriore parametro da prendere in considerazione «nell’ambito del giudizio di particolare tenuità dell’offesa, rilevando ai fini dell’apprezzamento della entità del danno ovvero come possibile spia dell’elemento soggettivo».


[1] Ex multis, Cass. pen., Sez. I, 24/10/2017, n. 55450; Sez. V, 15/05/2017, n. 48352; Sez. II, 5/4/2017, n. 28341 1; Sez. V, 14/11/2016, n. 4852; Sez. II, 15/11/2016, n. 1, tutte in De Jure.

[2] Cass. pen., Sez. VI, 13/12/2017, n. 3353, in De Jure.

[3] Cass. pen., Sez. III, 4/10/2019, n. 50002; Sez. III, 4/4/2017, n. 776; Sez. V, 14/11/2016, n. 4852, tutte in De Jure.

[4]  Cass. pen., Sez. VI, 20/3/2019, n. 18192; Sez. IV, 25/9/2018, n. 44896; Sez. III, 29/3/2018, n. 19159; Sez. VI, 13/12/2017, n. 3353; Sez. I, 24/10/2017, n. 55450; Sez. V, 15/5/2017, n. 48352; Sez. II, 5/4/2017, n. 28341; Sez. II, 2/1/2017, n. 1,tutte in De Jure.

[5] Ex multis Cass. pen., Sez. IV, 15/9/2021, n. 36534; Sez. III, 13/7/2021, n. 35630; Sez. V, 13/7/2020, n. 30434; Sez. II, 27/1/2020, n. 11591; Sez. IV, 13/11/2019, n. 10111; Sez. II, 10/9/2019, n. 42579; Sez. III,  20/11/2018, n. 16502; Sez. IV, 11/12/2018, n. 4649; Sez. IV, 25/9/2018, n. 47772, tutte in De Jure.

[5]  Cass. Pen., Sez. IV, 13/11/2019, n. 10111, in Cass. pen., 2020.

[6] Cass. pen., Sez. IV, 15/9/2021, n. 36534; Sez. III, 13/7/2021, n. 35630; Sez. V 13/7/2020, n. 30434; Sez. II, 27/1/2020, n. 11591; Sez. IV, 13/11/2019, n. 10111; Sez. II, 10/9/2019, n. 42579; Sez. III,  20/11/2018, n. 16502; Sez. IV, 11/12/2018, n. 4649; Sez. IV, 25/9/2018, n. 47772, cit.

[7]  Cass. Pen., Sez. IV, 13/11/2019, n. 10111, cit.

[8] Cass. pen., Sez. II, 29/3/2017, n. 19932; Sez. II, 6/6/2018, n. 41011; Sez. II, 10/9/2019, n. 42579, tutte in De Jure.

[9] Cass. pen., Sez. III, 20/11/2018, n. 16502, in Diritto & Giustizia, 2019.

[10] Cass. pen., Sez. U., 25/2/2016, n. 13681, in Guida al diritto, 2016.

[11] Cass. pen., Sez. U., 25/2/2016, n. 13681, cit.

[12] Cass. pen., Sez. U., 25/2/2016, n. 13681, cit.

[13] Cass. pen., Sez. U., 25/2/2016, n. 13681, cit.

[14] Cass. pen., Sez. U., 25/2/2016, n. 13681, cit.

[15] Cass. pen., Sez. I, 8/1/2016,  n. 15955, in De jure.

[16] Cass. pen., Sez. I, 5/7/2018, n. 36036, in De jure.

[17] Cass. pen., Sez. IV, 26/3/1993, n. 8897, in De jure.

[18] Cass. pen., Sez. U., 25/2/2016, n. 13681, cit. Per un commento sulla pronuncia in questione si veda M. Caterini, Inoffensività e tenuità del fatto nella recente giurisprudenza delle Sezioni unite, in Cass. pen.,  n. 2/2017, 623 ss.

[19] M. Caterini, op. cit., 623 ss.

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