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Reato ex art. 570 bis c.p.: accordo transattivo e precedente provvedimento giudiziario

 

Cass., Sez. VI,  7 febbraio 2020, n. 5236.  FIDELBO Presidente – APRILE Relatore- DALL’OLIO P.M.

 

Abstract: Il contributo, muovendo da un’analisi della sentenza della Cass. pen. Sez. VI, 07.02.2020, n. 5236, ricostruisce la genesi dell’art. 570 bis c.p. come introdotto dallart. 2 d.lgs. 1marzo 2018, n. 21 – tenendo conto delle motivazioni della sentenza Corte Cost. 05.06.2019 n. 189/2019 – per poi analizzare l’efficacia scriminante dell’art. 570 bis c.p. individuata dalla Corte nell’accordo transattivo sottoscritto dai coniugi, a cui il coniuge-imputato si era conformato, con il quale riducevano l’importo dell’assegno di mantenimento fissato dall’autorità giudiziaria sebbene l’accordo non fosse stato recepito in alcun provvedimento giudiziale.

 

The paper starts by analyzing the sentence of the Criminal Cassation Section VI, 07.02.2020, n. 5236, to reconstruct the genesis of art. 570 bis of the Italian Criminal Code, as introduced by art. 2, Legislative Decree n. 21 of 1st March 2018. In doing so, it takes into account the reasons of the Constitutional Court’s judgment, n. 189/2019 of 05.06.2019, to then move on and examine the justification effect of art. 570 bis of the Italian Criminal Code, identified by the Court in the settlement agreement signed by the spouses. The accused spouse had complied with said settlement agreement by which the amount of the maintenance allowance set by the judicial authority had been reduced, although the agreement had not been implemented by any judicial order.

 

Sommario: 1. La questione sottoposta all’attenzione della Corte – 2. La genesi dell’art. 570 bis c.p. – 3. La sentenza Corte Cost. 05.06.2019 n. 189/2019 – 4. La posizione della giurisprudenza – 5. Gli accordi transattivi tra i coniugi quali scriminanti dell’art. 570 bis c.p..

 

  1. La questione sottoposta all’attenzione della Corte.

Nella sentenza in commento il ricorrente veniva condannato ex art. 570 bis c.p. nei primi due gradi del giudizio per non aver versato integralmente l’importo al coniuge, quale assegno di mantenimento stabilito con sentenza di divorzio.

Nella sentenza impugnata, il Giudice del gravame sebbene l’imputato avesse effettuato dei pagamenti parziali in adempimento di un accordo transattivo raggiunto con l’ex coniuge, aveva ritenuto irrilevante le intese volte a ridurre l’importo dell’assegno di mantenimento fissato dall’autorità giudiziaria, in quanto l’accordo non era stato recepito in alcun provvedimento giudiziale.

La VIª Sezione della Corte di Cassazione disattendeva le motivazioni della Corte di appello territoriale e, citando un recete precedente della stessa sezione [1], rappresentava come la stessa giurisprudenza civile di legittimità avesse riconosciuto “la liceità delle intese economiche raggiunte dalle parti dopo la presentazione della domanda di divorzio, poichè gli accordi si riferiscono ad un divorzio che le parti hanno già deciso di conseguire e non semplicemente prefigurato (Cass. civ., Sez. 1, n. 5244 del 11/06/1997, Rv. 505124)”

Precisava la Corte che, attesa la diversità delle discipline sostanziali, mentre le intese patrimoniali raggiunte in sede di separazione non possono incidere sulla determinazione dell’assegno di divorzio che presuppone lo scioglimento del matrimonio, quelle intervenute successivamente alla sentenza di divorzio sono da ritenere valide, efficaci e vincolanti tra le parti purché non contrarie all’ordine pubblico o all’interesse dei beneficiari dell’assegno di mantenimento anche se non recepite in un provvedimento dell’autorità giudiziaria, come affermato dalla stessa Cassazione civile[2].

L’imputato veniva quindi assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato” attesi i versamenti mensili parziali effettuati che avevano di fatto privato dell’elemento soggettivo, sub species di dolo, l’art. 570 bis c.p. contestato.

  1. La genesi dell’art. 570 bis c.p.

Per meglio comprendere la questione giuridica sottesa alla pronuncia in commento si ritiene utile ripercorrere brevemente il quadro normativo che ha dato origine alla fattispecie di cui all’art. 570 bis c.p..

Prima dell’introduzione dell’art. 12 sexies della L. n. 898 del 1970, a seguito dell’entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, l’inadempimento degli obblighi di assistenza nei confronti dei figli era perseguibile solo mediante l’art. 570 c.p. dove, il secondo comma numero 2), puniva con la pena della reclusione congiunta a quella della multa chi «fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro», ovvero agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato «per sua colpa». Con l’art. 12 sexies, si sanzionava con le pene previste dall’art. 570 c.p. il coniuge divorziato che si sottraeva all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma dei precedenti artt. 5 e 6 della medesima legge. Il reato, procedibile d’ufficio[3], si configurava per il semplice inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto, diversamente da quanto previsto nella fattispecie ex art. 570 c.p. che richiedeva, invece, la sussistenza di tale circostanza. Nel caso di separazione tra i coniugi, invece, era configurabile esclusivamente il reato di violazione degli obblighi di assistenza previsto dall’art. 570 c.p.

Successivamente, l’art. 3 della l. n. 54 del 2006, sul cd. affido condiviso, ha previsto un’ulteriore fattispecie penale, formulata sul modello dell’art. 12 sexies della L. n. 898 del 1970, con la quale si è proceduto ad una sostanziale parificazione tra la violazione degli obblighi di mantenimento previsti dalle sentenze di divorzio alla violazione dei medesimi obblighi previsti nelle sentenze di separazione personale, ricomprendendo anche gli obblighi economici nei confronti dei figli minorenni e/o maggiorenni di genitori separati, senza che fosse necessario l’induzione in uno stato di bisogno richiesto dall’art. 570, comma 2, c.p.. Anche in questo caso l’apparato sanzionatorio era determinato con la stessa pena prevista dall’art. 570 c.p..

Il d.lgs. 1marzo 2018, n. 21, concernente “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, [4] ha introdotto nell’ordinamento penale il principio della riserva di codice inserendo l’art. 3-bis c.p. secondo il quale «Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia».

Nell’ottica di una revisione sistematica dell’ordinamento penale volta a garantirne una migliore organicità [5], l’art. 2 d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha inserito nel codice l’art. 570-bis c.p., intitolato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” che, richiamando anche questa volta l’apparato sanzionatorio dell’art. 570 c.p., punisce la condotta del coniuge che «si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».

L’art. 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 21 del 2018 ha previsto poi l’abrogazione dell’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, mentre la successiva lettera o) ha abrogato l’art. 3 della legge n. 54 del 2006, di tal modo trasferendo all’interno del codice penale le due figure criminose previgenti disciplinate dalle norme abrogate ora fuse nell’unica fattispecie di cui al nuovo art. 570 bis c.p..

Il principio della riserva di codice, permeato da una sempre più avvertita esigenza di un contenimento dell’espansione ipertrofica ed incontrollata del diritto penale, ha posto sin da subito la questione sul perimetro di tipicità del reato di omesso versamento di assegno di mantenimento. L’ambito applicativo non è infatti sembrato del tutto sovrapponibile con le fattispecie pregresse ed in particolare con il combinato disposto degli artt. 3 e 4 della legge del 2006 per le quali era sorto un dibattito all’interno della stessa VIª Sezione[6] in quanto l’art. 4 non sembrava disciplinare espressamente l’ipotesi in cui tale violazione fosse stata realizzata dal genitore convivente more uxorio.

  1. La sentenza Corte Cost. 05.06.2019 n. 189/2019

Con la sentenza n. 189/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 570 bis c.p., nella parte in cui esclude dall’ambito di operatività della disciplina penale ivi prevista i figli di genitori non coniugati.

I giudici a quibus, prospettando un eccesso di delega delle norme del d.lgs. 21/2018, avevano sottoposto al vaglio della Corte la legittimità della disposizione abrogativa, contenuta in un decreto legislativo, a seguito della quale era stata introdotta una nuova disposizione (rectius: art. 570 bis c.p.) ove erano state trasfuse le previgenti disposizioni, in violazione degli artt. 3, 25, 30 e 76 Cost.

La norma di nuovo conio, delimitata come reato proprio del “coniuge”, avrebbe quindi secondo i giudici rimettenti solo parzialmente abrogato “…l’omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli (minorenni, ovvero maggiorenni ma ancora non autosufficienti) nati fuori dal matrimonio; condotta che in precedenza era ricompresa – secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione – nell’alveo applicativo dell’abrogato art. 3 della legge n. 54 del 2006.”

In buona sostanza per i rimettenti, il nuovo art. 570 bis c.p. non conteneva alcun riferimento, neppure implicito, alla disciplina dei rapporti dei figli con i genitori non coniugati. Secondo la Corte la nuova norma si innestava, invece, su un consolidato assetto interpretativo giurisprudenziale che, partendo dalla indubitabile considerazione della piena vigenza dell’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 [7] , aveva ritenuto che la norma si riferiva a tutte le disposizioni, anche penali, delle detta legge compresa quella del delitto di cui all’art. 3. Sussisteva quindi una perdurante efficacia dell’estensione “ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati” della disciplina sanzionatoria delle violazioni degli obblighi economici, essendo del tutto irrilevante sul piano sostanziale che la norma incriminatrice prima contemplata dall’art. 3, della legge n. 54 del 2006, fosse stata successivamente trasferita nell’art. 570 bis c.p.

Pe tale ragione la Corte ha quindi escluso che l’art. 570 bis c.p. abbia introdotto una ingiustificabile disparità di trattamento tra figli legittimi e non, accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio.

  1. La posizione della giurisprudenza.

Alla luce di quanto sopra esposto, ed a parità di trattamento sanzionatorio, le condotte del coniuge-genitore inadempiente rispetto al versamento delle somme dovute all’ex coniuge e ai figli minorenni e/o maggiorenni anche se nati fuori dal matrimonio risulta, pertanto, allo stato affidata agli art. 570 [8] e 570 bis c.p. .

In sintesi:

  • la condotta costitutiva del reato prevista al 1° comma dell’art. 570 è quella di chi, investito della potestà di genitore o della qualità di coniuge, viola gli obblighi di assistenza ad essi conseguenti, abbandonando il domicilio domestico o comunque tenendo una condotta contraria all’ordine o alla morale familiare.
  • al 2° comma, quella di chi dilapida o malversa i beni del figlio minore o del coniuge ovvero fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o invalidi al lavoro, agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato per fatto a lui addebitabile.
  • nell’art. 570 bis c.p. la condotta incriminata, applicabile anche nel caso di unioni civili alla luce di quanto disposto all’art. 574 terp., concerne la sottrazione all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero la violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

All’interno di questo “rinnovato” quadro normativo, la Corte di Cassazione [9] ha in diverse occasioni sottolineato la continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 570 bis c.p. e quella prevista dall’art. 12 sexies della L. n. 898/1970 e dall’art. 3 L. n. 54/2006, confermando l’applicabilità dell’art. 570 bis c.p. anche nel caso di violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione tra i coniugi o di affidamento condiviso dei figli, compreso il mancato versamento delle spese straordinarie in favore dei figli.

Per quanto qui di interesse poi, si è avuto modo di precisare che affinché la condotta di cui all’art. 570 bis c.p. possa ritenersi scriminata non vale la dimostrazione della mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà economiche o la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, ma è necessario fornire una dimostrazione rigorosa di una vera e propria impossibilità assoluta a adempiere alle obbligazioni imposte dal giudice.[10]

Purtuttavia in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sono configurabili i reati di cui agli artt.12-sexies L. n. 898/1970 e 570 c.p., qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio che nulla abbia statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali.[11]

  1. Gli accordi transattivi tra i coniugi quali scriminanti dell’art. 570 bis c.p..

Il codice di rito civile, con la previsione contenuta nell’art. 710 c.p.c. consente alle parti la modifica delle condizioni di separazione sia quando mutano le condizioni patrimoniali dei coniugi, sia riguardo ai provvedimenti inerenti al mantenimento e l’affidamento della prole qualora intervengano nuove circostanze modificative delle condizioni già stabilite nella sentenza di separazione. Restano esclusi dal perimetro applicativo dell’art. 710 c.p.c. gli accordi patrimoniali autonomi raggiunti dai coniugi in previsione all’instaurazione di una vita separata, ancorché riferiti alla prole.

È, infatti, considerato jus receptum che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale, il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti, ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata.[12]

Inoltre, la tendenza delle ultime riforme varate dal Legislatore, con specifico riferimento alla separazione al divorzio ed alla loro modifica, appaiono chiaramente volte ad attenuare il ruolo dell’autorità giurisdizionale a favore di un deciso potenziamento degli accordi raggiunti direttamente dai coniugi [13].

Del resto, sotto il profilo sostanziale, agli accordi omologati in sede giurisdizionale i coniugi di sovente affiancano intese modificative che non vengono sottoposti al vaglio giudiziale, rispetto alle quali la giurisprudenza ha in diverse occasioni affermato che le convenzioni “a latere” possono legittimamente integrare o specificare ma non mutare sostanzialmente il quadro degli accordi portati al vaglio del giudice.[14]

La giurisprudenza civile di legittimità, si è addirittura spinta a riconoscere valore negoziale agli accordi tra i coniugi con autonomi effetti obbligatori anche laddove vadano a modificare le statuizioni patrimoniali contenute, non nell’accordo omologato in sede di separazione consensuale, ma nella sentenza di separazione giudiziale [15].  Ed è proprio a tale arresto giurisprudenziale a cui rinvia la sentenza in commento affermando l’insussistenza del reato di cui all’art.570 bis c.p. “… qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall’autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario”.

In buona sostanza, anche la giurisprudenza della VIª Sezione penale della Corte di Cassazione tende a prendere le distanze da quella giurisprudenza che considerava gli accordi circa la regolamentazione delle condizioni di separazione o di divorzio dei coniugi senza effetto se non trasfusi in un provvedimento giudiziale.

Ma quali sono gli accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale tra i coniugi che, sebbene non siano trasfusi nella sentenza di separazione o divorzio, possano ritenersi idonei a scriminare il reato di cui all’art. 570 bis c.p.?

A tale interrogativo il Supremo Collegio risponde richiamando criteri di ordine generale secondo cui  l’accordo transattivo non dovrà essere contrario all’ordine pubblico o all’interesse dei beneficiari dell’assegno di mantenimento, nel qual caso le intese raggiunte non solo saranno pienamente idonee a produrre autonomi effetti obbligatori tra le parti ma, soprattutto, costituiranno una scriminante  all’ipotesi delittuosa dell’art. 570 bis c.p. se l’imputato ha conformato la sua condotta agli accordi intercorsi con l’ex coniuge. La sentenza affronta de relato anche il problema della prova dell’accordo transattivo intercorso tra le parti.  Nel caso de quo, infatti, il ricorrente lamentava che la sentenza gravata aveva erroneamente confermato la decisione di condanna di primo grado, senza tenere conto che “…tra gli ex coniugi era stata sottoscritta una intesa con la quale l’assegno di mantenimento fissato dal giudice civile veniva consensualmente ridotto in ragione delle precarie condizioni lavorative del prevenuto.” Si desume, pertanto, che il compendio probatorio cristallizzato nell’istruttoria dibattimentale risultava viziato dalla mancata valutazione in termini assolutori di una documento scritto da entrambe le parti rispetto al quale l’imputato “..aveva adempiuto a quell’accordo, pur non essendo stato lo stesso trasfuso in un nuovo provvedimento giudiziale, con la consapevolezza di non avere così violato alcun obbligo di legge.”

Ed è proprio la valenza di scriminante del reato contestato attribuita dal giudice di legittimità ad un istituto civilistico (rectius: atto di transazione) l’aspetto più interessante della pronuncia.

Ed invero, sebbene l’atto stragiudiziale di transazione tenda proprio ad impedire il sorgere di liti ovvero a risolverle, il combinato disposto degli artt. 1965 – 1967 c.c., richiede la forma scritta ad probationem onde evitare che sorgano incertezze probatorie sul contenuto del contratto. Va da sé che la transazione conclusa senza la forma scritta ha piena efficacia probatoria soltanto se non sia contestata nella sua esistenza e nel suo contenuto dalla parte nei cui confronti vuole essere fatta valere. In caso contrario, non è ammissibile in sede civile la prova per presunzione né quella testimoniale a meno che il contraente dimostri di aver perduto senza sua colpa il documento che gli forniva la prova (artt. 2725 e 2724, n. 3 c.c.)[16].

Nell’ambito del processo penale, invece, a norma dell’art.193 c.p.p.[17], ed in virtù del principio del libero convincimento del giudice, non sono presenti i limiti stabiliti dalle leggi civili quali ad esempio, l’art. 2721 c.c., che pone limiti alla prova testimoniale, eccetto quelli riguardanti lo stato di famiglia e la cittadinanza. In buona sostanza il giudice penale è libero nella ricostruzione degli eventi, ha un’ampia discrezionalità nella valutazione delle prove, non è assoggettabile nella ricerca della prova ai divieti e ai limiti previsti nel processo civile e, pertanto, la prova potrà essere fornita con qualsiasi mezzo ed anche mediante un complesso di indizi che rispondono ai requisiti di gravità, precisione e concordanza voluti dall’art. 192 c.p.p. .

* Il presente contributo è stato sottoposto alla valutazione di un revisore, con esito favorevole.

[1] In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sono configurabili i reati di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, e art. 570 c.p., qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio che nulla abbia statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali.(Cass., pen. Sez. VI, 04/06/2019, n. 36392)

[2] L’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l’omologazione (Cass. civ., Sez. 3, 03/12/2015 n. 24621)

[3] cfr. Cass., S.U., 31/05/2013, n. 23866.

[4] L’art. 1, comma 85, lettera q), della legge n. 103 del 2017 aveva delegato il Governo all’ «attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato»

[5]  Le modifiche apportate al Codice penale risultano costituite all’interno del Titolo XII del Libro II da un nuovo Capo I-bis, intitolato ai “delitti contro la maternità”, e di una Sezione I-bis all’interno del Capo III del medesimo titolo, dedicata ai “delitti contro l’uguaglianza”. Si è poi proceduto con l’art. 240-bis c.p. “Confisca in casi particolari” a collocare la cd. confisca “allargata” all’interno del Codice penale tra le misure di sicurezza patrimoniali.

[6] “Nell’ambito della sesta sezione, sono emersi due orientamenti contrapposti. Secondo l’orientamento maggiormente attento all’esegesi testuale delle norme in questione, il reato di omesso versamento dell’assegno periodico previsto dell’art.12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall’art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54) è configurabile  esclusivamente nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, mentre, nel caso di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza può configurarsi il solo reato di cui all’art. 570, comma secondo, n.2, cod.pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 4, comma secondo, legge n. 54 del 2006, in base al quale le disposizioni introdotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, fa riferimento ai provvedimenti di natura civile e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale) (Sez. 6, n. 2666 del 19/01/2017, Rv. 268968). In senso contrario si registra una successiva pronuncia, secondo la quale il reato di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, educazione e istruzione dei figli, previsto dell’art.12-sexies l. 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall’art. 3 della l. 8 febbraio 2006 n. 54), è configurabile non solo nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ma anche in quello di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che, alla luce di un’interpretazione sistematica della disciplina sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, introdotta dalla l. 20 maggio 2016, n. 76 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, che ha inserito l’art. 337-bis. cod. civ., l’art.4, comma secondo, legge n.54 del 2006, in base al quale le disposizioni introdotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, deve essere interpretato con riferimento a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, comprese quelle che attengono al diritto penale sostanziale, in quanto una diversa soluzione determinerebbe una diversità di trattamento, accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio) (Sez.6, n. 25267 del 06/04/2017, Rv. 270030).” In https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9830-relazione-massimario-violazione-obblighi-assistenza-familiare-3.pdf – Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio Penale, Rel.: 32/18 pagg.8 e ss.

[7] Il quale prevede che le disposizioni della legge n. 54 del 2006 si applichino «anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati».

[8] La dottrina maggioritaria e la recente giurisprudenza sono orientate nel ritenere contemplate tre diverse autonome figure di reato. Nel 1° comma.: violazione dei doveri che trovano il loro fondamento nella comunione di vita del nucleo familiare; nel 2° comma: violazione del rapporto fiduciario nascente dal vincolo di parentela a seguito delle condotte di malversazione o dilapidazione dei beni appartenenti al figlio minore o al coniuge con conseguente offesa degli interessi patrimoniali dei familiari nonché violazione del dovere di solidarietà che lega i familiari a tutela di quelli indigenti.

[9] Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 17/10/2018, n. 56080

[10] Ne deriva che non sono sufficienti a dimostrare l’impossibilità oggettiva di versare l’assegno di mantenimento e le somme necessarie a sostenere le spese straordinarie in favore del figlio la vendita da parte del padre della propria attività e il fallimento della società di cui lo stesso era amministratore, in assenza di prove idonee a dimostrare la dedotta crisi economica. Cfr. Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 12/03/2019, n. 16138

[11] Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04/06/2019) 23/08/2019, n. 3639

[12] “…. detti patti non sono suscettibili di modifica o conferma in sede di ricorso “ad hoc” ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c.” cfr. Cass. Civ. n. 16909 del 19/08/2015; recentemente Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/07/2018, n. 19847;

[13] Si vuole fare riferimento al D.L. n. 132/2014 ed in particolare agli artt. 6 negoziazione assistita dai legali pur con la clausola di salvaguardia del vaglio del P.M, e 12, possibilità di una procedura direttamente dinanzi al Sindaco del Comune di residenza dei coniugi quale Ufficiale dello stato civile. Sullo stesso crinale si muove la L. 6 maggio 2015, n. 55, sul “c.d. divorzio breve” così come la mediazione familiare e la c.d. pratica collaborativa.

[14]Gli accordi tra i coniugi modificativi delle disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione ovvero nell’ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nell’art. 1322 c.c., sono validi ed efficaci, anche a prescindere dal procedimento ex art. 710 c.p.c., qualora non superino i limiti di derogabilità posti dall’art. 160 c.c. e purché non interferiscano con l’accordo omologato ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti agli interessi ivi tutelati”(Cass. Civ. 12 gennaio 2016 n. 298)

[15] Cass. civ. 3 dicembre 2015, n. 24621

[16] La Seconda Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ponendo la questione se in una transazione o anche, più in generale, in un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta “ad probationem“, sia operativo il divieto della prova per testi e se l’eventuale inammissibilità possa essere rilevata d’ufficio o debba, invece, essere eccepita dalla parte interessata entro il termine di cui all’art. 157c.p.c. art. 157 – Rilevabilità e sanatoria della nullità., comma 2, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva alla sua articolazione; il quesito è stato posto all’interno della più ampia questione riguardante l’esistenza o meno di un unitario regime processuale relativo all’inammissibilità della prova testimoniale, derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 2725c.c. art. 2725 – Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta. e 2729c.c. art. 2729 – Presunzioni semplici. c.c., applicabile indifferentemente sia ai contratti per i quali sia richiesta la forma scritta “ad probationem“, sia a quelli per cui la forma è richiesta “ad substantiam“.( Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20/11/2019, n. 30244)

[17] Pur in assenza di una espressa codificazione del fine ultimo del processo penale, non si può negare che esso vada individuato nella ricerca della “verità” del fatto oggetto dell’imputazione (Giarda, sub art. 193, in Comm. c.p.p. Giarda, Spangher, I, Milano, 2010, 1907).

 

Cass., Sez. VI,  7 febbraio 2020, n. 5236.

 

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