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RIFORMA CARTABIA: PRIME APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI

Cominciano a delinearsi a seguito delle decisioni della Cassazione i contorni delle questioni applicative, ma anche sostanzialistiche della riforma processuale penale targata Cartabia.

A

Questioni in tema di applicazione delle pene sostitutive brevi in appello tra regime ordinario e transitorio.

Con la sentenza n. 33027 del 28.07.2023 il Supremo Collegio chiarisce le condizioni per l’applicazione delle pene sostitutive in appello.

Il caso sottoposto all’attenzione della VI sezione era piuttosto lineare: definito il giudizio di responsabilità con il concordato in appello con una pena che avrebbe consentito l’applicazione delle pene sostitutive, non era stato applicato l’art. 455 bis c.p.p. a mente del quale “Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”. A sua volta, l’art. 20-bis c.p., indica che le pene sostitutive (la cui disciplina è declinata nella I.n. 689 del 1981) sono: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva.

La difesa proponeva ricorso per Cassazione, per violazione di legge.

Nel definire la materia il Supremo Collegio opera una netta distinzione tra il regime transitorio e quello a regime. Si afferma a tale proposito che la disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 dlgs n. 150 del 2022: “stabilisce espressamente l’applicabilità delle nuove pene sostitutive – in quanto più favorevoli – ai giudizi di appello in corso all’entrata in vigore del dlgs. n. 150 del 2022, senza introdurre limitazioni attinenti alla fase introduttiva o decisoria – del giudizio medesimo e, quindi, senza imporre che la – pur necessaria –  richiesta sia contenuta nei motivi – originari o aggiunti – del gravame”.

Nel regime ordinario mancando ogni riferimento alla domanda, non trattandosi di un diritto dell’imputato, ma di una valutazione del giudice l’applicazione delle pene sostitutive dovrà essere richiesta con l’atto di impugnazione o con i motivi nuovi, stante quanto previsto dall’art. 597 c.p.p.

Si punta in tal modo a superare il dispositivo a struttura bifasica di applicazione delle pene sostitutive previsto dall’art. 545 bis c.p.p. per il giudizio di primo grado. Del resto, sembrerebbe una linea che il legislatore intende perseguire nel contesto delle ipotesi correttive del D.lgs. n. 150 del 2022 e del D.l. n. 162 del 2022 conv. in l. 199 del 2022.

Naturalmente in presenza della richiesta, il giudice, in caso di diniego, avrà l’onere di una puntuale motivazione che ove non condivisa dalla difesa, sarà suscettibile di ricorso in Cassazione.

B

Inoppugnabile il provvedimento di trasmissione al giudice civile ex art. 573 comma 1 bis c.p.p.

Com’è noto, la Riforma Cartabia ha significativamente innovato la disciplina dell’impugnazione per i soli interessi civili. In particolare con l’art. 573 comma 1 bis c.p.p. si è previsto che “Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’Appello e la Corte di Cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civile utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”. La previsione ha trovato concreta estrinsecazione nell’art. 578 comma 1 bis c.p.p. con il quale si prevede che “Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 344 bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”.

Con la sentenza n. 30752 del 14.07.2023 la Cassazione è stata chiamata a valutare l’impugnabilità della decisione del giudice d’appello di trasmissione del procedimento al giudice civile. L’imputato, assolto in prima istanza, si doleva del fatto che l’appello della parte civile fosse, per svariate ragioni inammissibile. Invero, l’imputato aveva concreto interesse al gravame perché, essendo stato assolto, un’eventuale declaratoria di inammissibilità avrebbe determinato l’operatività dell’art. 652 c.p.p. e conseguentemente la preclusione di un’eventuale azione civile in sede civile, anche considerando la diversa regola di giudizio in sede civile rispetto a quella penale.

Il Supremo Collegio dopo aver considerato le varie eccezioni della difesa (abnormità del provvedimento; inoperatività nel caso di specie dell’art. 573 comma1 bis c.p.p.) ha ritenuto che il provvedimento non fosse impugnabile anche in relazione a quanto previsto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 568 c.p.p. ritenendo che non si tratti di un atto a contenuto decisorio in quanto, come espressamente stabilito, ci si trova in presenza di un atto con cui il giudice dispone “la prosecuzione del giudizio”. Secondo la Corte, infatti, l’imputato potrà far valere le sue eccezioni davanti al giudice civile che dovrà pronunciarsi al riguardo. Il punto solleva non poche perplessità: quali poteri debbono essere conferiti al giudice civile in punto di ammissibilità ex art. 591 c.p.p.; e quali effetti potrà avere la sua decisione che sarà o non sarà impugnabile ed eventualmente davanti a quale giudice.

C

L’ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Cassazione sulla competenza territoriale deve esser motivata

Le questioni di competenza per territorio, nonostante il ricorso alla perpetuatio iurisdictionis hanno rappresentato (come si è dimostrato in alcune significative vicende processuali) una autentica “mina vagante” sulle conclusioni del processo, in quanto il loro riconoscimento tardivo se non addirittura in limine iudici ha condotto alla caducazione del processo. Anche per questa ragione, la Riforma Cartabia ha introdotto l’art. 24 bis c.p.p. a mente del quale: “Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell’articolo 21, comma 2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l’indicazione delle parti e dei difensori. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall’articolo 127 e, se dichiara l’incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private. Il termine previsto dall’articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4. La parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento”. (la previsione opera dal 30.12.2022).

Si sono prospettate da subito non poche questioni applicative sia in ordine ai poteri – diritti della parti (alcune interessate allo spostamento ed altre contrarie al trasferimento del processo in altra sede) ed ai poteri – doveri del giudice, in relazione al contenuto dell’ordinanza e degli eventuali allegati (il fascicolo), sia in ordine ai poteri in materia della Cassazione.

Innestata da una trasmissione da parte del giudice di una richiesta di rimessione, limitata ad una mera presa d’atto delle eccezioni di incompetenza territoriale proposte dall’imputato, con la sentenza n. 31809 del 21.07.2023 la Cassazione ha meglio precisato contenuti e significato della previsione. Il Supremo Collegio chiarisce che la Corte di Cassazione non è giudice di merito della questione della competenza per territorio non essendo chiamata e non potendo valutare gli atti e che le modalità ed i tempi attraverso i quali la questione viene prospettata al giudice ovvero egli stesso la sollevi d’ufficio, chiariscono, unitamente al riferimento alla “trasmissione degli atti necessari” alla risoluzione della questione, che il giudice deve motivare l’ordinanza di rimessione alla Corte di Cassazione. Del resto, non trattandosi neppure di impugnazione, il giudice deve procedere alla ricostruzione del fatto processuale nella sua dimensione empirica e storica e deve precisamente individuare tutti gli elementi che rilevano ai fini della determinazione della competenza.

La questione di competenza territoriale, in altri termini, costituisce un tema che risulta dalla concreta combinazione di fattori che rilevano ai fini della decisione, fattori che devono essere, con chiarezza, enucleati nell’ordinanza di rinvio che deve illustrarne l’incidenza sulla questione della competenza per territorio.

Conseguentemente, il Supremo Collegio precisa che deve essere devoluta alla Corte di cassazione una “questione” giuridica sulla competenza territoriale in cui vengono illustrate le ragioni della controversia e non possono, viceversa, devolversi alla Corte di cassazione questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti, anche processuali, estranee alla funzione di legittimità.

D

La notificazione della citazione in appello all’imputato detenuto va eseguita nel luogo di detenzione

Una delle questioni che ha in qualche modo “avvelenato” il dibattito della Riforma Cartabia è stato quello relativo alla formulazione dell’art. 581 commi 1 ter e 1 quater c.p.p. Con il comma 1 ter si prevede che “Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”. Con il comma 1 quater si dispone che “Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.

Erano forti le riserve dell’avvocatura che nella nuova previsione unitamente a quella della specificità dei motivi (art. 581 commi 1 e 1 bis c.p.p.) intravvedevano la trama di una volontà di limitare e condizionare il ricorso da parte della difesa a promuovere il giudizio d’appello.

Il contrasto dell’avvocatura rispetto alla nuova previsione, considerata la ritenuta difficoltà di raccogliere un nuovo mandato (nella varietà delle situazioni soggettive dell’imputato che si potevano prospettare) aveva indotto il Ministro ad insediare un tavolo con la partecipazione di avvocati, magistrati e funzionari ministeriali destinato a riconsiderare il tema per individuare le soluzioni idonee a delineare i precisi contenuti della previsione ed eventualmente a superarli.

A tutt’oggi, peraltro, non se ne conoscono gli esiti. Sono state agevolmente risolte le questioni interpretative e ricostruttive del comma 1 ter dell’art. 581 c.p.p. invero, resta chiarito che la previsione opera solo per l’appello dibattimentale e quindi non per il ricorso in Cassazione e neppure nei confronti dell’impugnazione delle sentenze di non luogo e per le procedure cautelari ed esecutive.

Il riferimento all’accettazione in giudizio ex art. 601 c.p.p. nonché la considerazione che l’atto di nomina deve essere depositato e che non è necessario che sia successivo al gravame ha ulteriormente chiarito i termini della questione, legata ad un fatto che, seppure oneroso per la difesa consente di individuare con certezza il soggetto al quale notificare la data e il luogo della celebrazione del giudizio d’appello.

Permangono, invece, le questione relative all’operatività del comma 1 quater dell’art. 581 c.p.p. che peraltro trova preciso riferimento in una sentenza della Corte Costituzionale in relazione alla doppia legittimazione ad appellare dell’imputato e del difensore e, conseguentemente, nei rischi di una accentuazione del ricorso alla rescissione del giudico (art. 629 bis c.p.p.).

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33355 del 2023 ha affrontato il tema in relazione alla condizione dell’imputato detenuto alla luce di quanto previsto dall’art. 157 ter c.p.p. rubricato “Notifiche degli atti introduttivi al giudizio” il cui comma 3 stabilisce: “In caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater.”

Va, tuttavia precisato che il novellato art. 156 comma 1 c.p.p., rubricato “Notificazione all’imputato detenuto” prevede – con previsione da ritenersi regola generale in materia – “le notificazioni all’imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

È stato fissato conseguentemente il seguente principio di diritto: “la nuova disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 150 del 2023, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato D.Lgs. n.) – che richiede, a pena d’inammissibilità, il deposito, unitamente all’atto d’impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio – non opera anche nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto”.

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