Trasmesso alla Commissione Giustizia della Camera il testo di riforma dell’istituto della prescrizione.
Pubblichiamo il testo dell’emendamento approvato ieri che prevede l’introduzione dell’art. 159-bis c.p.(Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna):
«Il corso della prescrizione rimane sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.
I periodi di sospensione previsti dal primo comma decorrono dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale.
Se durante i periodi di sospensione sopravviene una causa di sospensione prevista dall’articolo 159, i termini di sospensione previsti dal primo comma sono prolungati per il tempo relativo a tale causa.
Quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della corte di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
I periodi di sospensione di cui al primo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere altresì quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo, l’imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all’accertamento della responsabilità ovvero sono accertate le nullità indicate negli articoli 604, commi 1, 4 e S-bis, del codice di procedura penale, anche ai sensi dell’articolo 623, comma 1, lettere b) e b-bis).
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello».
b) all’articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle parole: «il decreto di citazione a giudizio, la sentenza di condanna e il decreto di condanna.»:
c) all’articolo 161, secondo comma, le parole «e 640-bis», sono sostituite dalle parole: a, 582 e 583-quinguies, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 585, limitatamente ai casi di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma, numero I, e secondo comma, 612-bis e 640-bis,»;
d) l’articolo 161-bis del codice penale è abrogato.