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Rinnovate scansioni procedurali per l’applicazione delle pene sostitutive

Il contributo analizza in chiave critica le modifiche integrativo-correttive apportate dal d.lgs. 31/2024 alla disciplina applicativa delle pene sostitutive delineata dalla riforma Cartabia (l. 134/2021 – d.lgs. 150/2022).

The paper analyses the integrative-corrective amendments made by Decree 31/2024 to the discipline (for the application) of substitute punishments outlined by the Cartabia reform – Law 134/2021, Decree 150/2022.

Sommario: 1. Introduzione – 2. Il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 in parte qua – 3. Rimodulazioni operativo-funzionali pre-sentencing (art. 545-bis c.p.p.) – 4. La sostituzione in appello (artt. 598-bis e 599-bis c.p.p.) – 5. Efficacia temporale – 6. Un doppio rilievo critico, in positivo e in negativo

1 – Introduzione

La scommessa delle pene sostitutive è consentanea a un pensiero – il seguente: «l’unico modo per gestire nel futuro la penalità è ridurre il carcere»[1].

Su quest’idea[2], a ben vedere, si innestano in realtà tutti quei meccanismi che – a fronte della commissione di un crimine – tendono a offrire una risposta “diversa” o “alternativa” rispetto al tradizionale meccanismo punitivo-carcerario. In siffatto scenario, popolato da istituti quali il 131-bis c.p., il 162-ter c.p., il 168-bis c.p., dalle pene sostitutive per l’appunto e da altri dispositivi analoghi, il congegno più “differente” dall’ideologia carcero-centrica è la giustizia riparativa.

Ma non è questa l’occasione per soffermarsi sulla effettiva praticabilità di simili soluzioni a livello ordinamentale, né di pronosticare quale tragitto compirà la «macchina della dialettica punire/non punire» [3] all’interno del nostro sistema di giustizia criminale.

Quel che intendiamo fare col presente scritto, infatti, è – assai più modestamente – fornire una lettura ricognitiva, e altresì critica, dell’interpolazione operata dal d.lgs. 31/2024 con riguardo alla procedura da seguire per sostituire la pena detentiva breve (x 4 anni) con la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità.

Per afferrare appieno la portata delle novità processuali, tuttavia, non si può non avere contezza del contesto socio-storico-normativo in cui ci si trova. E allora, l’opportunità di questa brevissima introduzione sta proprio nell’evidenziare la progressiva valorizzazione di schemi giurisdizionali diversificati di reazione statale al fatto-reato. Nello specifico, interessa sottolineare l’esaltazione delle pene sostitutive da parte della riforma Cartabia, che ha fornito alle stesse «nuova linfa» [4], rivitalizzandole dal loro stato di agonia [5]. Ed è esattamente entro questa cornice funzionale – di senso e di valori – che il decreto legislativo in commento si è inserito. Invero, muovendosi ai sensi dell’art. 1, co. 4 l. 134/2021, il d.lgs. 31/2024 ha previsto «disposizioni integrative e correttive» l’impianto esistente, sulla scorta e «nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi» ispiratori il d.lgs. 150/2022. Non avrebbe d’altronde potuto essere altrimenti, pena l’eccesso di delega.

Ciò che emerge, dunque, è una linea-guida chiara in materia. L’intento è quello di deflazionare le pene detentive brevi [6], principalmente perché – a livello effettuale, e tra gli altri motivi – sono inefficaci, desocializzanti e per giunta criminogene. Di tale obbiettivo perseguito ogni studioso e operatore del diritto deve essere consapevole: specialmente il giurista che pratica le aule giudiziarie; giacché ora occorre tener conto e rappresentare all’indagato/imputato, quanto prima nel corso del procedimento, la possibilità d’accesso alla pena sostitutiva in caso di eventuale condanna [7].

Si tratta, se non (ancora) di un cambio di paradigma, perlomeno di un deciso cambio di passo e comunque di un cambio di postura nell’esercizio dell’attività giurisdizionale [8].

Averne contezza è indispensabile allorché si affronta la partita processuale.

2 – Il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 in parte qua

Calandoci nella disamina procedurale del decreto correttivo, in relazione alle pene sostitutive sono tre le direttrici di fondo.

La prima direttrice è quella di rimarcare l’importanza della volontà consenziente dell’imputato ai fini della sostituzione. È necessario manifestare un consenso «in senso forte» [9].

La seconda direttrice è quella di agevolare l’accesso alla pena sostituita del lavoro di pubblica utilità, a seguito di decreto penale di condanna.

La terza direttrice è quella di snellire l’iter applicativo per sostituire la pena detentiva breve, sia in primo che in secondo grado.

Avuto riguardo al primo profilo, cioè alla esplicita consensualità di chi sarà il destinatario del provvedimento giudiziale, l’art. 5 d.lgs. 31/2024 ha arricchito l’art. 58 l. 689/1981 di un nuovo comma – il terzo: «3. Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale». La previsione è limpida e non pone particolari problemi interpretativi. O meglio, non dà adito a dubbi sull’an: il consenso serve, punto. Per applicare le pene sostitutive è imprescindibile il consenso. Gli interrogativi, piuttosto, sorgono sul quando e sul quomodo, ovverosia sulle modalità e sui termini di manifestazione di tale consenso [10].

Avuto riguardo alla seconda direttrice, cioè all’agevolata accessibilità al l.p.u. (art. 56-bis l. 689/1981) nell’ambito del rito monitorio, il risultato è stato ottenuto tramite l’aggiunta all’art. 459, co. 1-ter c.p.p. della particella «anche» prima della locuzione «senza formulare l’atto di opposizione». L’ammissione, in sostituzione, al lavoro di pubblica utilità non presuppone più che ci si debba per forza opporre al decreto penale di condanna: la richiesta può essere avanzata, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, entro 15 giorni dalla notificazione dell’atto [11]. In tal modo si semplifica [12] e si velocizza [13] la dinamica rituale, con l’attuazione di «un efficace e rapido coordinamento fra le norme che dispongono l’applicazione delle pene detentive, pecuniarie e sostitutive nell’ottica di un efficientamento del sistema sanzionatorio penale» [14].

Avuto riguardo alla terza direttrice, cioè allo snellimento della procedura applicativa in sede di merito, l’aspetto saliente è che il meccanismo di sentencing opera soltanto quando il giudice ritiene che non sia possibile decidere immediatamente, o in un senso (positivamente: sì, si sostituisce) o nell’altro (negativamente: no, non si sostituisce). E qua si staglia una significativa differenza rispetto al recente passato. Ieri c’era in ogni caso un’interlocuzione tra il giudicante e le parti, dopo la pronuncia di condanna. Oggi non vi è più l’obbligo di avvisare e di coinvolgere gli interessati a prescindere: la dialettica sulla sostituzione è solamente eventuale [15]). Il giudice verifica motu proprio se ci sono i presupposti per apprezzare la sostituibilità della pena detentiva breve. Se la valutazione è praticabile e non servono controlli o accertamenti ulteriori, indipendentemente dell’esito positivo o negativo della stessa, il contraddittorio non si attiva. Con riferimento a questo passaggio, mentre la giurisprudenza di legittimità ha salutato con favore «il ridimensionamento del meccanismo di sentencing nel processo di cognizione» [16], in dottrina è stato paventato il rischio che «il giudice, per risparmiare sui suoi tempi, effettui un vaglio implicito negativo; con la conseguente riduzione sensibile del tasso di applicazione della pena sostitutiva in primo grado e (magari) il recupero in grado di appello. Con buona pace dell’efficienza complessiva del sistema» [17].

Passiamo adesso a riepilogare nel dettaglio le modifiche di stampo processualistico che sono state apportate.

3 – Rimodulazioni operativo-funzionali pre-sentencing (art. 545-bis c.p.p.)

Il d.lgs. 31/2024 riscrive il comma 1 dell’art. 545-bis c.p.p.

In base alla rinnovata formulazione, abbiamo che il giudice di prime cure decide direttamente, subito dopo la condanna, se sia possibile sostituire la pena detentiva con la semilibertà o con la detenzione domiciliare oppure con il lavoro di pubblica utilità o, ancora, con la pena pecuniaria corrispondente [18].

Il giudicante che ha vissuto personalmente il contraddittorio tra le parti e che, perciò, ha modulato causa cognita la sanzione irrogata all’imputato [19], consequenzialmente alla decisione di colpevolezza, può immediatamente operare la sostituzione… se ritiene ne ricorrano i presupposti.

La procedura è resa più agile, similmente a quanto accade per la sostituzione in l.p.u. della pena detentiva irrogata col decreto penale di condanna senza necessità di aprire il giudizio di opposizione, ai sensi del riformato art. 459, co. 1-ter c.p.p. Stavolta, però, la scelta sulla sostituibilità è rimessa preliminarmente in capo all’autorità giudiziale e non al condannato. In proposito, «anche nell’ottica deflativa dei tempi processuali» [20], relativamente al consenso – reso indispensabile dal novellato art. 58 l. 689/1981 – può immaginarsi che lo stesso potrà essere persino ricercato tra le carte presenti nel fascicolo, laddove non previamente ribadito in sede di discussione, “per tuziorismo”, dalla difesa.

Viceversa, se il giudice non riscontra la sussistenza dei requisiti applicativi del congegno sostitutivo, si aprono due possibilità.

La prima possibilità, si è già accennata, è quella di un vaglio implicito negativo: vale a dire che viene confermato il dispositivo così com’è, dato che mancano i presupposti per sostituire la pena detentiva; e tale carenza è, iudex dicit, irrimediabile.

La seconda possibilità, invece, si schiude quando il giudicante stima integrabile l’asset probatorio, ai fini della decisione. In tale ipotesi, l’assenza dei presupposti per sostituire la pena detentiva può essere risolta o acquisendo – se assente; se da attualizzare – il consenso dell’imputato o/e svolgendo ulteriori accertamenti istruttori. Per recuperare gli elementi utili a decidere, si attiva finalmente il “vecchio” meccanismo di sentencing [21].

Pertanto, schematizzando:

  • opzione integrativa n. 1 = lettura del dispositivo di condanna a pena sostituibile à coinvolgimento delle parti, per l’acquisizione del consenso à decisione, con conferma o integrazione del dispositivo.
  • opzione integrativa n. 2 = lettura del dispositivo di condanna a pena sostituibile à coinvolgimento delle parti, per lo svolgimento di attività istruttoria à fissazione di apposita udienza, da celebrare entro 60gg à sospensione del processo e, nel frattempo, recupero – dallo UEPE e, se del caso, dalla p.g. – i) di tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato, ii) del programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente, iii) della certificazione di disturbo da uso di sostanza o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e del programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi, iv) della documentazione di parte consegnata allo UEPE e v) delle memorie depositate in cancelleria à decisione, con conferma o integrazione del dispositivo.

 

L’impegno che i giudici di primo grado profonderanno nel valutare la reale praticabilità della sostituzione determinerà la riuscita dell’istituto ricalibrato. Evidentemente, il vaglio giudiziale officioso sarà tanto più efficace quanto più si atterrà ai princìpi del favor reie del favor libertatis, qui tramutati nelle vesti del favor sostitutionis.

4 – La sostituzione in appello (artt. 598-bis e 599-bis c.p.p.)

Per quanto attiene al giudizio di appello, il d.lgs. 31/2024 «coordina» [23] la normativa introducendo i commi 1-bis, 4-bis e 4-ter all’art. 598-bis c.p.p. e interpolando il comma 1 dell’art. 599-bis c.p.p.

Anzitutto, viene nel complesso mantenuto fermo il princìpio affermato dalle Sezioni unite Punzo [24], in forza del quale il giudice di seconde cure non può applicare d’ufficio le pene sostitutive delle pene detentive brevi, se non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta in tal senso. Si ribadisce, insomma, la centralità del consenso: in piena coerenza col nuovo comma 3 dell’art. 58 l. 689/1981.

Nell’assetto riformato si aprono poi tre strade, per addivenire all’applicazione della pena sostituita.

La prima strada è quella del concordato. Le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, indicando al giudice – ove la rideterminazione sia fattibileanche la pena sostitutiva sulla quale sono d’accordo. L’istanza «deve essere necessariamente accompagnata dal preventivo espresso consenso dell’interessato», da comunicare – a pena di decadenza – nel termine di 15gg prima dell’udienza [25]. Lo sviluppo procedurale, per il resto, è quello delineato dall’art. 598-bis c.p.p. [26].

Le altre due strade percorribili sono 1) quella di una richiesta sostitutiva avanzata con l’atto di impugnazione e 2) quella dell’applicazione della pena sostituita all’esito del giudizio di appello, conclusosi con una condanna papabile di sostituzione.

  1. Partiamo dalla richiesta sostitutiva avanzata con l’atto di impugnazione. Nell’istanza impugnatoria deve essere espresso il consenso, il quale tuttavia può essere esplicitato anche nei motivi nuovi e nelle memorie presentabili fino a 15gg prima dell’udienza, in caso di udienza non partecipata (art. 598-bis, co. 1-bis c.p.p.). Nei casi di udienza partecipata [27], il consenso alla sostituzione può essere espresso «sino alla data dell’udienza» (art. 598-bis, co. 4-bis c.p.p.): proposizione, quest’ultima, non del tutto felice giacché non chiarisce definitivamente se il consenso possa, o meno, essere reso noto anche in udienza [28] – visto che quel “sino alla data dell’udienza” è interpretabile come limite temporale che non vale a escludere la celebrazione dell’udienza stessa… vieppiù considerato che in primo grado non è affatto escluso, anzi è addirittura auspicato che la difesa manifesti o ribadisca la propria volontà consenziente alla sostituzione in udienza, prima della decisione [29]. È facile prevedere, allora, che la problematica si riverbererà ancora nella prassi.
    Dopodiché, acquisito il consenso, la Corte apprezza se esistono i presupposti per sostituire la pena detentiva. Se «non è possibile decidere immediatamente», ha luogo il meccanismo di sentencingsuesposto: sospensione del processo à coinvolgimento delle parti, per lo svolgimento di attività istruttoria à fissazione di apposita udienza, da celebrare – essendo in appello: di regola, senza la partecipazione delle parti – entro 60gg à sospensione del processo e, nel frattempo, recupero – dallo UEPE e, se del caso, dalla p.g. – i) di tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato, ii) del programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente, iii) della certificazione di disturbo da uso di sostanza o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e del programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi, iv) della documentazione di parte consegnata allo UEPE e v) delle memorie depositate in cancelleria à decisum.
  2. L’altra via è l’applicazione della pena sostituita all’esito del giudizio di appello, conclusosi con una condanna papabile di sostituzione. In questo caso, l’eventualità sostitutiva si schiude solamente con la pronuncia di secondo grado, che irroga una sanzione detentiva breve.

Ebbene, quando – per effetto della decisione sull’impugnazione – è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, si prospettano tre scenari (art. 598-bis, co. 4-ter c.p.p.):

  1. la Corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva e integra il dispositivo;
  2. se occorre acquisire il consenso, viene depositato il dispositivo e all’imputato sono perentoriamente assegnati 15gg per riferire la propria intenzione; quindi viene fissata un’udienza da tenersi, senza la partecipazione delle parti, entro i 30gg successivi; frattanto il processo è sospeso: e, alla sua ripresa, segue la decisione;
  3. «quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis [dell’art. 598-bis c.p.p.], terzo e quarto periodo»; l’itinerario è quindi quello del sentencing ex art. 545-bis c.p.p. «in quanto applicabil[e]»: sospensione del processo à coinvolgimento delle parti, per lo svolgimento di attività istruttoria à fissazione di apposita udienza, da celebrare – essendo in appello: di regola, senza la partecipazione delle parti – entro 60gg à sospensione del processo e, nel frattempo, recupero – dallo UEPE e, se del caso, dalla p.g. – i) di tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato, ii) del programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente, iii) della certificazione di disturbo da uso di sostanza o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e del programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi, iv) della documentazione di parte consegnata allo UEPE e v) delle memorie depositate in cancelleria à decisum.

A uno sguardo d’insieme, rispetto al giudizio di primo grado, il riformatore è stato un po’ più – sebbene non impeccabilmente – preciso nel definire i termini e le scansioni procedurali per la sostituzione della pena detentiva in appello [30].

5 -Efficacia temporale

Tutte le modifiche finora esposte sono entrate in vigore il 4 aprile 2024, ovverosia trascorsi gli ordinari 15gg dalla pubblicazione dell’atto normativo in Gazzetta Ufficiale. Non ci sono, invero, ragioni ostative all’operare del princìpio tempus regit actum.

Al contrario, sottostà al princìpio di irretroattività ex art. 2 c.p. la modifica in punto di responsabilità penale e di revoca della pena sostitutiva, ai sensi del novellato art. 72 l. 689/1981 [31]. La revoca del provvedimento sostitutorio ante-esecuzione, in conseguenza di condanna a pena detentiva per delitto non colposo, riportata dopo la sostituzione ma precedentemente alla fase esecutiva, «costituisce all’evidenza norma di sfavore» [32]: si applica, perciò, ai fatti-reato commessi dopo il 4 aprile 2024.

6 – Un doppio rilievo critico, in positivo e in negativo

Al termine di questo riepilogo dei correttivi apportati dal d.lgs. 31/2024 alle pene sostitutive, ci sia consentito un doppio rilievo critico – in positivo e in negativo.

In positivo, è stata sciolta la diatriba sulla “qualità” del consenso: deve trattarsi di un consenso forte, expressis verbis manifestato personalmente o tramite il difensore munito di procura speciale. Per disporre la sostituzione della pena detentiva breve in semilibertà, detenzione domiciliare o lavoro di pubblica utilità è imprescindibile la vox clara e logicamente favorevole dell’imputato. Il consenso è, oramai indubbiamente, il primo mobile delle pene sostitutive; e ciò forse comporterà lo spegnersi delle dispute interpretativo-argomentative sulla sostituibilità officiosa in sede di patteggiamento [33], laddove manchi una esplicitata volontà concorde al riguardo [34].

In negativo, sempre in relazione al profilo del consenso, residuano una contraddizione e un’incertezza. È contraddittorio, nel giudizio di primo grado, che da un lato si valorizzi il profilo della consensualità e, dall’altro lato, si tolga al contempo protagonismo all’imputato che ne è portatore, relegando il meccanismo partecipato di sentencing a fase meramente eventuale [35]. È poi incerto, o meglio: continua a restare incerto, sia in prime che in seconde cure, se il consenso possa essere prestato anche all’interno dell’udienza che si va celebrando, oppure no; il d.lgs. 31/2024 non è stato risolutorio sul punto.

Infine, per concludere con una considerazione sistematica, ci sembra opportuno ribadire che – oltre alle «numerose incognite»[36] che pesano e che peseranno sul funzionamento quotidiano delle pene sostitutive (es. risorse effettivamente disponibili; linearità del dialogo tra istituzioni coinvolte; approccio proattivo dell’imputato; suggerimenti strategici del difensore; forma mentis del giudice in merito a questa tipologia sanzionatoria [37]; ecc.) – non pochi sono gli aspetti da rimeditare e da riordinare in materia. Tra questi spicca il rapporto esistente tra pena sostituita e altri istituti: in specie, con la sospensione condizionale (art. 163 c.p.) e – soprattutto – con l’affidamento in prova ex art. 47 l. 354/1975 (misura alternativa della quale, ‘a dirla tutta’, ci si potrebbe/dovrebbe spingere persino a riconsiderarne la natura: sì da proporla come pena sostitutiva; convincimento, quest’ultimo, da anni diffuso e portato avanti dall’avvocatura, con la condivisione di gran parte della dottrina).

In definitiva, possiamo dire che i nodi irrisolti (per esemplificare ancora, v. fallimento/crisi della pena pecuniaria sostitutiva) continuano a essere ben di più dei nodi che sono stati appianati o sciolti.


[1] R. Bartoli, La gloriosa dissoluzione del mito populista “certezza della pena come certezza del carcere”, in www.sistemapenale.it, 22 aprile 2024, il quale poi, alla domanda «ciò significa che dobbiamo fare a meno del carcere?», risponde «ovviamente no. Impossibile fare a meno del carcere: il carcere deve restare ma soltanto come extrema ratio, come pena in astratto e in concreto per la criminalità grave violenta e soprattutto organizzata, mentre per quella medio bassa dobbiamo investire in alternative e soltanto se queste alternative falliscono in concreto si deve tornare al carcere. Insomma, ciò che si deve fare non è eliminare il carcere, ma ridurlo e collocarlo a chiusura di un sistema che si basa sulle alternative».

[2] L’idea che sia ineluttabile ridurre il carcere è un pensiero che trova fondamento sia in riflessioni teorico-sistematiche (dirette in primis a valorizzare il superamento paradigmatico della funzione classica della sanzione, intesa come retribuzione più o meno rieducativa) sia in considerazioni pratico materiali (volte a sottolineare l’urgenza di escogitare soluzioni ulteriori per affrontare le cose così come stanno veramente, in termini di numeri reali e di risorse concretamente disponibili).

[3] L’espressione è di M. Donini, Punire e non punire. Un pendolo storico divenuto sistema, in Riv. it. dir. proc. pen., 2024, 1331. Riferendosi al rito criminale come da ultimo modificato dalla riforma Cartabia, l’Autore sottolinea che «è tutto il meccanismo del procedimento, [dalle] indagini preliminari fino al giudizio di primo grado, che valorizza una diversificazione individualizzata di strategie che impegna sia l’accusa sia la difesa e che si riflette sul ruolo del giudice. Diritto penale e processo definiscono insieme il non punire» (1333).

[4] E. Dolcini, Dalla riforma Cartabia nuova linfa per le pene sostitutive, in www.sistemapenale.it, 30 agosto 2022.

[5] All’incirca un trentennio fa, C. E. Paliero, Metodologie de lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 537 definiva le pene sostitutive (riferendosi, nello specifico, alla semidetenzione e alla libertà controllata) delle «sanzioni agoniche di consunzione», soggette – dati statistici alla mano – a un «melanconico e inarrestabile declino».

[6] Nella Relazione illustrativa del d.lgs. 150/2022, in www.sistemapenale.it, 20 ottobre 2022, 184 (v. altresì 203, 211, 214, 217, 280) si parla espressamente di «lotta alla pena detentiva breve».

[7] Sulle pene sostitutive – tema di prevalente marca sostanziale – alla luce della riforma Cartabia, v. ex multis e con diversità di accenti: Aa.Vv., Il sistema sanzionatorio tra realtà e prospettive di riforma. Atti del IX Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale – Roma, 19-20 novembre 2021, in Riv. it. dir. proc. pen., 2022, 199 ss.; A. Abbagnano Trione, Le latitudini applicative della commisurazione e della discrezionalità nel sistema delle pene sostitutive, in www.lalegislazionepenale.eu, 27 dicembre 2022; A. Abbagnano Trione, Una semantica persuasiva nel disegno di revisione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. Dalle parole ai fatti, in Proc. pen. giust., 2022, 238 ss.; F. Alvino, Pene sostitutive di pene detentive brevi, in Aa.Vv., La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, (a cura di). A. Bassi – C. Parodi, Milano, 2022, 345 ss.; G. Amarelli, L’ampiamento delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: luci e ombre, in Proc. pen. giust., 2022, 234 ss.; G. Amarelli, Riparazione e pene sostitutive. Il sistema penale al bivio tra retrotopia e risemantizzazione, in Proc. pen. giust., 2023, 76 ss.; R. Bartoli, Verso la riforma Cartabia: senza rivoluzioni, con qualche compromesso, ma con visione e respiro, in Dir. pen. proc., 2021, 1167 ss.; A. Bernardi, Note sparse sulla disciplina della pena pecuniaria e delle altre sanzioni sostitutive nella riforma Cartabia, in www.sistemapenale.it, 18 maggio 2023; D. Bianchi, Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, in Aa.Vv., Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale, (a cura di) D. Castronuovo – M. Donini – E. M. Mancuso – G. Varraso, Milano, 2023, 83 ss.; G. Biondi, L’applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale, in Sist. pen., 2024, 2, 93 ss.; M. Bortolato, Percorsi alternativi alla pena detentiva nel giudizio di sorveglianza. I “liberi sospesi” e gli effetti della riforma Cartabia, in www.sistemapenale.it, 28 novembre 2023; P. Bottari, La sostituzione delle pene detentive brevi in appello alla luce della disciplina transitoria della riforma Cartabia, in Cass. pen., 2023, 3732 ss.; O. Calavita, La riforma delle sanzioni sostitutive: riflessioni processualistiche in attesa del decreto legislativo, in www.lalegislazionepenale.eu, 13 febbraio 2022; G. Canzio, Le linee del modello “Cartabia”. Una prima lettura, in www.sistemapenale.it, 23 agosto 2021; M. Cassano, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2023, Roma, 25 febbraio 2024, spec. 69-76; A. Cavaliere, Considerazioni “a prima lettura” su deflazione processuale, sistema sanzionatorio e prescrizione nella l. 27 settembre 2021, n. 134, c.d. riforma Cartabia, in questa Rivista, 27 settembre 2021; G. De Vero, La riforma del sistema sanzionatorio penale: uno sguardo d’insieme, in www.lalegislazionepenale.eu, 20 febbraio 2023; R. De Vito, Fuori dal carcere? La “riforma Cartabia”, le sanzioni sostitutive e il ripensamento del sistema sanzionatorio, in Quest. giust., 2021, 4, 28 ss.; A. Della Bella, I primi dati ufficiali sulle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi: già oltre 1.400 in esecuzione, in Sist. pen., 2023, 12, 23 ss.; A. Diddi, Le disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, in Proc. pen. giust., 2023 – spec. riforma Cartabia, 84 ss.; E. Dolcini, Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla riforma Cartabia, in www.sistemapenale.it, 2 settembre 2021; M. Donini, Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura delle discrezionalità, in Pol. dir., 2021, 4, 591 ss.; L. Eusebi, La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021, 823 ss.; G. Fidelbo, Una riforma coraggiosa rivolta a ridurre la centralità della pena detentiva carceraria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, 679 ss.; P. Gaeta, Ragionando su alcuni ossimori della riforma delle pene sostitutive, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, 573 ss.; A. Gargani, La riforma in materia di sanzioni sostitutive, in www.legislazionepenale.eu, 20 gennaio 2022; G. L. Gatta, Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’, in www.sistemapenale.it, 15 ottobre 2021; G. Grasso, Il nuovo sistema sanzionatorio dopo la riforma Cartabia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2023, 685 ss.; F. 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Travaglia Cicirello, La riforma delle sanzioni sostitutive e le potenzialità attuabili del lavoro di pubblica utilità, in www.lalegislazionepenale.eu, 21 settembre 2022; G. Varraso, Riforma Cartabia e pene sostitutive: la rottura “definitiva” della sequenza cognizione-esecuzione, in www.giustiziainsieme.it, 7 febbraio 2023.

[8] La Prima Presidente della Suprema Corte, all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2024, ha sottolineato come le pene sostitutive – assieme alla giustizia riparativa – costituiscano «la parte della riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che probabilmente possiede maggior carica valoriale sul sistema penale dal punto di vista ideale e culturale» (M. Cassano, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2023, Roma, 25 gennaio 2024, 69).

[9] D. Bianchi, Il rilancio delle pene sostitutive nella legge delega “Cartabia”: una grande occasione non priva di rischi, in www.sistemapenale.it, 21 febbraio 2022; R. Palavera, Condizioni e fattori di promozione della pena prescrittiva, in www.discrimen.it, 17 giugno 2021.

[10] V. par. 6.

[11] Con la presentazione dell’istanza, l’imputato può domandare un termine di 60gg per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’art. 56-bis, co. 1 l. 689/1981 e il programma predisposto dallo UEPE. Una volta trascorso tale lasso temporale, il giudice che ha emesso il decreto penale di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, la richiesta viene respinta e, se non è stata proposta – congiuntamente o successivamente – tempestiva opposizione, il provvedimento viene dichiarato esecutivo.

Lo schema è tratto da Aa.Vv., Il decreto correttivo alla Riforma penale Cartabia, (a cura di) G. Spangher, Milano, 2024, 37.

[12] Evidenzia la semplificazione nell’attuazione dell’istituto la Relazione illustrativa del d.lgs. 31/2024, in www.sistemapenale.it, 16 gennaio 2024, 29.

[13] È evidente la velocizzazione, comunque non disgiunta dall’effettività dell’agire repressivo-statale, che si ottiene eliminando l’onere di opporsi al decreto penale per ottenere la sostituzione della detenzione breve in l.p.u. L’imputato domanda subito al g.i.p. l’applicazione del lavoro di pubblica utilità, tutt’al più ritardando la procedura di 60gg per produrre i documenti utili allo scopo. Non si avvia il giudizio di opposizione – con risparmio degli oneri logistico-burocratici a esso correlati – e il giudice, se ritiene esistenti i presupposti, può direttamente sostituire la pena detentiva. In caso di valutazione negativa, al contrario, il provvedimento monitorio diventa esecutivo: sempreché la difesa non abbia proposto, «congiuntamente o successivamente [all’istanza sostitutiva promossa], tempestiva opposizione».

[14] Relazione tecnica del d.lgs. 31/2024, in www.sistemapenale.it, 16 gennaio 2024, 4.

[15] F. Fiorentin, Consenso imputato, gioie e dolori bypassando la fase di sentencing, in Guida dir., 2024, 13, 105 rileva una «decisa contrazione» della fase di sentencing, che resta «circoscritta a un ambito tendenzialmente residuale».

[16] Ufficio del Massimario e del ruolo, Relazione (n. 15/2024) su novità normativa. Decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, Roma, 16 aprile 2024, 36.

[17] M. Gialuz, Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature, in www.sistemapenale.it, 29 gennaio 2024.

[18] Il discorso sulle sostitutive non si apre, ovviamente, se viene applicata la sospensione condizionale della pena.

[19] Su questo aspetto, a riforma Cartabia invariata, v. G. L. Gatta, Il giudice di cognizione torna ad essere giudice della pena: una prima condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva, in Sist. pen., 2023, 1, 71 ss. e B. Cassiani, Pene sostitutive e discrezionalità del giudice al banco di prova della prassi: una prima pronuncia della Cassazione, in www.sistemapenale.it, 28 febbraio 2024.

[20] Ufficio del Massimario e del ruolo, Relazione (n. 15/2024), cit., 37.

[21] V. Relazione illustrativa del d.lgs. 31/2024, cit., 35.

[22] Lo schema è tratto da Aa.Vv., Il decreto correttivo alla Riforma penale Cartabia, cit., 37.

[23] V. Relazione illustrativa del d.lgs. 31/2024, cit., 37-38.

[24] Cass., Sez. un., 19 gennaio 2017, n. 12872, Punzo, in CED Cass. n. 269125-01 e in www.penalecontemporaneo.it, con nota di E. Andolfatto, Per le Sezioni unite le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi sono applicabili nel giudizio d’appello solo se esplicitamente invocate nell’atto di impugnazione, 5 aprile 2017. Invero, l’esercizio del potere officioso è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, co. 5 c.p.p. (che costituisce un’eccezione alla regola generale del princìpio devolutivo di cui al comma 1 dell’art. 597 c.p.p. e che, in rapporto alle pene sostitutive, rappresenta un indubbio, invalicabile limite alla discrezionalità decisoria ex art. 58 l. 689/1981).

[25] V. Relazione illustrativa del d.lgs. 31/2024, cit., 38.

[26]

Lo schema è tratto da Aa.Vv., Il decreto correttivo alla Riforma penale Cartabia, cit., 38.

[27] Le ipotesi sono quelle di cui all’art. 598-bis, co. 2, 3 e 4 c.p.p. – i) su richiesta delle parti; ii) per la rilevanza delle questioni da trattare; iii) quando la Corte ritiene necessario procedere alla rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.

[28] Si registra un conflitto giurisprudenziale di legittimità circa la possibilità di avanzare la richiesta di accesso alle pene sostitutive nel corso dell’udienza di discussione in appello. A favore, per favorire una più ampia applicazione della sostituzione: Cass., Sez. II, 1° marzo 2024, n. 12991, in CED Cass., n. 286017-01; Cass., Sez. IV, 21 gennaio 2024, n. 4934, ivi, n. 285751-01; Cass., Sez. VI, 21 novembre 2023, n. 3992, ivi, n. 285902-01; Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2023, n. 40319, inedita; Cass., Sez. VI, 29 settembre 2023, n. 46872, ivi, n. 285564-01; Cass., Sez. VI, 10 maggio 2023, n. 33027, ivi, n. 285090-01.A sfavore: Cass., Sez. VI, 27 settembre 2023, n. 41313, ivi, n. 285708-01.

[29] Cfr. Ufficio del Massimario e del ruolo, Relazione (n. 15/2024), cit., 38.

[30] P. Tonini – C. Conti, Manuale di procedura penale, Milano, in corso di lavorazione/pubblicazione (2024), parte V, cap. I, par. 5.

[31] All’art. 72 l. 689/1981, dopo le parole «per un delitto non colposo commesso» sono state inserite le parole «dopo l’applicazione ovvero»; sicché «la condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso dopo l’applicazione ovvero durante l’esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 58». Sulla maggiore apertura della ‘finestra giurisdizionale’ che s’affaccia sulla pena sostitutiva, ora spalancabile sin da «dopo l’applicazione» e non unicamente «durante l’esecuzione», il decreto correttivo-integrativo avrebbe potuto conferire al giudicante una discrezionalità di controllo, valutativo-decisoria, maggiore: sommando al riscontro notarile che esiste una «condanna a pena detentiva per un delitto non colposo» l’apprezzamento di altri aspetti, come ad esempio “altri fatti sintomatici una pericolosità sociale del reo” tali da rendere incompatibile la pena sostitutiva applicatagli e non altrimenti fronteggiabili che con la revoca della misura (così in Aa.Vv., Il decreto correttivo alla Riforma penale Cartabia, cit., 36).

[32] Ci conforta, in ciò, l’Ufficio del Massimario e del ruolo, Relazione (n. 15/2024), cit., 32.

[33] Sulla tematica, v. D. Albanese, Sostituzione officiosa della pena detentiva breve “patteggiata”: la Cassazione prende posizione, ma non dissipa i dubbi, in Sist. pen., 2023, 10, 157 ss.; volendo, M. Cecchi, Patteggiamento: poteri del giudice in relazione alle sanzioni sostitutive, in Dir. pen. proc., 2017, 254 ss.; P. Corvi, I poteri del giudice di appello in materia di sostituzione delle pene detentive brevi, in Proc. pen. giust., 2017, 822; F. Lazzarini, L’applicazione delle pene sostitutive nel patteggiamento tra iniziativa delle parti e poteri del giudice, in www.sistemapenale.it, 14 settembre 2023.

[34] Pro D. Albanese, Sostituzione officiosa della pena detentiva breve “patteggiata”, cit., 158-162. Contra e, post-riforma Cartabia, sicuramente da condividere (con superamento dell’impostazione che si è sostenuta, vigente un differente quadro legislativo, in M. Cecchi, Patteggiamento: poteri del giudice in relazione alle sanzioni sostitutive, cit.) F. Lazzarini, L’applicazione delle pene sostitutive nel patteggiamento, cit.

[35] Peraltro, si presenta «il problema pratico di non poco momento del termine entro il quale (e del modo) in cui dovrà essere espresso il consenso: una questione “tutta processuale” che, in assenza di una specifica indicazione normativa, troverà risposta nella “futura prassi”. Alla possibilità di esprimerlo nelle conclusioni in dibattimento, si è però già opposto il rilievo che questa soluzione “sembra stridere con il diritto di difesa, perché si costringe l’avvocato ad anticipare nella fase di discussione sulla responsabilità una volontà che attiene alla tipologia di pena”» (Ufficio del Massimario e del ruolo, Relazione (n. 15/2024), cit., 38, richiamando – nei passi virgolettati [“…”] – M. Gialuz, Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia, cit.).

[36] G. Nicolò, Pene sostitutive, cit., 4375 (sull’affidamento in prova, v. in part. nt. 53).

[37] Cfr. E. Ranieri, Le nuove pene sostitutive: l’act loyal delle parti e il ruolo del giudice, cit., 1520-1525.

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