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RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO PER MUTAMENTO DEL COLLEGIO

1. Il tema della rinnovazione del dibattimento pe mutamento del collegio è da sempre uno dei “nervi scoperti” nel dibattito che vede contrapposta avvocatura e magistratura.

La contrapposizione si è accentuata dopo le sezioni unite Bajrami e superata la proposta Bonafede in una delle previsioni della legge delega per la riforma del processo penale, in attuazione della direttiva art. 1 c. 11 lett. d della l. 134 del 2021, la materia è stata ridefinita dall’art. 495 comma 4 ter c.p.p. nei seguenti termini.

L’art. 495 comrna 4:ter c.p.p. introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) afferma che: «Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze».

Si tratta di una disposizione attuativa (con qualche discutibile scostamento) dall’art. 1 comma 11 lett. d della legge delega (I. 134/2021) per la quale si prevede che « .. nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta»; stabilire che «quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze … ».

Con l’art. 93-bis della disciplina transitoria sempre della legge Cartabia, modificato dal d.l. 162/2022 convertito nella l. 199/2027, si è previsto che: «La disposizione di cui all’articolo 495, comma 4- ter. del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell’esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1°gennaio 2023». L’art. 510 comma 2-bisc.p.p. introdotto dall’art. 30 comma 1 lett. i d.lgs. 150/2022 precisa che: «L’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell’articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico». La previsione, inizialmente differita di un anno (art. 94 d.lgs. 150/2022) è stata successivamente (con il.d.l 162/2022 conv. in I. 199/2022) ridotta a sei mesi. Resta fermo quanto previsto dall’art. 525 cpv c.p.p.

Come anticipato sul punto si sono pronunciate le S.U. Bajrami.

Affrontando il problema de quo, il tribunale di Tempio Pausania (Cass. 10.07.2023) ha rigettato la richiesta di rinnovazione avanzata dai difensori degli imputati considerata la mancata riproduzione con mezzi di ripresa audiovisiva delle dichiarazioni testimoniali già acquisite.

Secondo i giudici di Tempio Pausania nel caso in esame, non si è preceduto all’escussione dei testimoni con i predetti mezzi di riproduzione audio-visiva, atteso che l’art. 510 comma 2 bis c.p.p., all’epoca dell’assunzione delle stesse, non risultava essere in vigore sulla base dì quanto disposto dall’art. 94 delle disposizioni transitorie di cui al d.lgs. 150/2022, che prevede l’obbligo di videoregistrazione delle prove dichiarative soltanto a decorrere dal 30 giugno 2023. Pertanto sarebbe illogico ed irragionevole ritenere – in un’ottica di interpretazione sistematica e di necessario coordinamento normativa – attribuire alla difesa un diritto alla rinnovazione dell’Istruttoria in assenza di un corrispondente obbligo, da parte del tribunale, alla video-registrazione delle testimonianze. Inoltre, quanto argomentato dalla difesa sulla base del disposto dell’art. 93 bis d.Igs .150/2022 non appare condivisibile, in quanto tale disposizione, nel prevedere che il diritto alla rinnovazione di cui all’art. 495 comma 4 ter c.p.p, non si applica per le dichiarazioni rese in data anteriore al 1° gennaio 2023, non implica, per ciò solo, che detto diritto possa legittimamente esercitarsi, in maniera automatica, a decorrere da quella stessa data. Ed infatti, ad avviso di questo collegio, deve ritenersi che la predetta disposizione vada intesa nel senso che il diritto in questione possa esercitarsi certamente, in tutti i casi, per le prove dichiarative assunte (non video-registrate) successivamente al 1° luglio 2023, mentre prima di tale data, solamente nell’ipotesi in cui il tribunale si sia, dotato degli strumenti di videoregistrazione e non li abbia, tuttavia, attivati per l’assunzione della singola testimonianza.

2. Alla luce del riferito quadro normativo, mentre appare certo che l’art. 495 comma 4-ter c.p.p. non si applica alle dichiarazioni assunte prima del 1° gennaio 2023, il problema sembrerebbe più complesso per quelle assunte successivamente a quella data.

AI riguardo, si potrebbero operare delle distinzioni tra quelle assunte prima del 30 giugno 2023 e quelle assunte dopo (non escludendosi forse la possibilità di operare una distinzione anche in relazione al momento della richiesta).

Il tema è reso complesso dalla mancanza di una disciplina transitoria.

In tal modo resterebbe affidata a una variabile l’entrata in vigore della norma, determinando situazioni di fatto differenziate nelle diverse sedi giudiziarie in modo del tutto casuale.

Pertanto, mancando la videoregistrazione ci troveremmo in una situazione senza videoregistrazione e senza rinnovazione.

È all’opposto possibile avere una videoregistrazione che escluda la rinnovazione ovvero la rinnovazione per mancanza di videoregistrazione.

Resterebbe da valutare il profilo dell’interesse, peraltro, non contenuto nella delega e tuttavia non incidente sul rapporto con la videoregistrazione, ma data per possibile la rinnovazione condiziona il diritto del richiedente.

Sta proprio qui il deficit argomentativo dell’ordinanza per la quale se ci fossero state le registrazioni si sarebbe esclusa la rinnovazione alla quale comunque non si poteva procedere in mancanza della videoregistrazione.

Nel corso dell’ultimo comitato direttivo centrale dell’ANM, il Presidente ha chiesto l’intervento del legislatore per differire l’entrata in vigore della norma, peraltro, ormai operativa, ovvero di modificarla.

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