1.Rilevato il contrasto giurisprudenziale che si era venuto a delineare con riguardo alla individuazione del mezzo di gravame da proporre avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio emesso in sede di udienza preliminare, la III Sezione Penale, con la ordinanza di rimessione n. 33959 del 15.09.2022 aveva devoluto al Supremo Consesso la seguente questione di diritto: “se a fronte di istanza di revoca del sequestro probatorio promossa nel corso dell’udienza preliminare, il provvedimento di rigetto emesso dal Giudice dell’udienza preliminare sia impugnabile con ricorso per cassazione oppure mediante appello dinanzi al tribunale del riesame”.
Solo qualche giorno fa, le Sezioni Unite si sono pronunciate sul tema, con la decisione a sorpresa per la quale un simile provvedimento del Giudice per l’Udienza Preliminare non può formare oggetto di impugnazione.
2. Questa, in breve, la premessa in fatto al presente contributo, la cui finalità ultima è quella di anticipare l’impianto motivazionale della sentenza, che di qui a poco gli ermellini provvederanno a depositare.
3. Ferma questa debita precisazione, entrando nel vivo della questione, è di palmare evidenza che il Supremo Consesso, per aver assunto tale determinazione, deve avere superato ambedue gli orientamenti giurisprudenziali che avevano dato luogo al contrasto interpretativo, rimesso alla sua cognizione.
Con la ripresa di quel risalente indirizzo ermeneutico, da quasi trent’anni disapplicato, in forza del quale l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro probatorio adottato dal Giudice per l’Udienza Preliminare non è assoggettabile a gravame.
Sulla scorta del presente rilievo, appare lapalissiano sottolineare che le Sezioni Unite siano tornate ad apprezzare il dato per cui non esiste alcuna specifica disposizione codicistica che accordi all’interessato il diritto di avversare l’ordinanza reiettiva dell’istanza di dissequestro emessa in sede di udienza preliminare.
Ciò, senza esimersi dal ricordare quanto stringente sia il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, per come cristallizzato dall’art 568 c. 1 c.p.p.
Principio questo che può essere derogato attraverso il ricorso all’interpretazione analogica, solo allorquando la sua ferrea applicazione importi la lesione di una prerogativa costituzionalmente tutelata.
Il Supremo Consesso si deve allora essere prodigato nel sostenere che l’assenza di uno specifico rimedio impugnatorio da opporre all’ordinanza reiettiva dell’istanza di dissequestro emessa in sede di udienza preliminare non pregiudichi né il diritto di difesa né tantomeno il diritto di proprietà.
Specie, considerando la brevità che connota il segmento processuale in questione.
4. A ben vedere, con la statuizione ora in commento, il massimo organo della Corte di legittimità, chiamato a sciogliere la questione di diritto afferente all’individuazione del mezzo di gravame da proporre contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro probatorio adottato dal Giudice per l’Udienza Preliminare, si è interessato della questione di diritto a monte; così stabilendo che la ordinanza reiettiva in parola non può formare oggetto di impugnazione.
Se questa decisione appare apprezzabile, per aver precluso alla giurisprudenza la possibilità di eludere un principio portante dell’ordinamento processualpenalistico, come quello di tassatività dei mezzi di gravame, è d’obbligo chiedersi se, all’atto pratico, il risultato cui conduce sia o meno tollerabile per l’interessato che, privato di ogni strumento impugnatorio, è destinato a subire una compressione, sia pur limitata nel tempo, dei propri diritti costituzionalmente garantiti.
Qualunque sia la risposta al quesito appena formulato, di certo vi è solo che le Sezioni Unite avrebbero potuto optare per una differente soluzione, rispettosa all’un tempo del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e delle prerogative difensive del singolo interessato, laddove avessero sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art 322 bis c.p.p., nella parte in cui non concede all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione il diritto di proporre appello pure contro le ordinanze emesse in materia di sequestro probatorio.
5. In ogni caso, occorrerà attendere il deposito delle motivazioni, per poter sviluppare un più amplio commento, utile a vagliare, con senso critico, le argomentazioni che il Supremo Consesso spenderà a sostegno della propria decisione.