La Corte Costituzionale ha dichiarato oggi con la Sentenza n. 173 l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del c.p., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti c.p.p.
La disposizione censurata viola l’art. 3 Cost., stante la ingiustificata disparità di trattamento tra la fattispecie contemplata dall’art. 131-bis cod. pen. e altre analoghe, in cui, pur a fronte di una sentenza penale di proscioglimento dell’imputato, è invece consentita la sua condanna civile restitutoria o risarcitoria sul presupposto dell’accertamento pieno dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato e della sua commissione da parte dell’imputato. Inoltre si pone in violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, secondo comma, Cost.), nella specie della parte civile, la quale subisce la mancata decisione in ordine alla sua pretesa risarcitoria (o restitutoria) anche quando essa appare fondata e meritevole di accoglimento proprio in ragione del contestuale accertamento, ad opera del giudice penale, della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità della condotta illecita all’imputato nel contesto del proscioglimento di quest’ultimo ex art. 131-bis cod. pen. Infine, essa collide con il canone della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) a causa dell’arresto del giudizio che ne deriva, quanto alla domanda risarcitoria (o restitutoria), con soluzione di continuità rispetto a un nuovo giudizio civile, del cui promovimento è onerata la parte civile, anche solo per recuperare le spese sostenute nel processo penale.