Cass., sez. un., 26 novembre 2020, informazioni provvisorie
All’udienza del 26 novembre le Sezioni unite si sono pronunciate, oltre che sul tema della prescrizione, su altre due questioni, di diritto processuale la prima, e di diritto sostanziale la seconda.
Quanto alla prima, hanno affermato che il condannato con sentenza pronunciata “in assenza” che intenda eccepire nullità assolute e insanabili derivanti dall’omessa citazione propria e/ o del suo difensore nel procedimento di cognizione non può a tal fine adire il giudice dell’esecuzione, con richiesta ai sensi dell’art. 670 c.p.p., formulando questione sulla formazione del titolo esecutivo.
Hanno quindi precisato che le nullità che abbiano riguardato la citazione dell’imputato e/ o del difensore, coperte dal giudicato, pongono il condannato nella condizione di proporre richiesta di rescissione del giudicato, ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p., allegando l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che, da quelle, sia derivata.
Hanno infine escluso che la richiesta formulata dal condannato, perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza (art. 670 c.p.p.) in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, sia riqualificabile, ai sensi dell’art. 568, comma 5, c.p.p., come richiesta di rescissione del giudicato.
Quanto alla seconda, hanno chiarito che la causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. è applicabile anche al convivente more uxorio.