All’udienza del 24 settembre 2020, il ruolo di udienza delle Sezioni unite penali era particolarmente nutrito, essendo fissata la discussione di sei ricorsi.
Due, tuttavia, non sono stati trattati: in attesa della decisione della Corte costituzionale, che potrebbe incidere sulla soluzione delle questioni controverse, sono stati rinviati al prossimo 26 novembre i procedimenti nei quali la Suprema Corte avrebbe dovuto pronunciarsi sui quesiti “se la sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. in I. n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero, invece, con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette” e “se la causa di non punibilità di cui all’art. 384, comma primo, cod. pen. sia o meno applicabile al convivente more uxorio”.
Nei procedimenti definiti, invece, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto.
Rispondendo al quesito circa l’individuazione del luogo di deposito del ricorso per cassazione in materia cautelare, le Sezioni unite hanno affermato che l’impugnazione avverso il provvedimento reso dal Tribunale del riesame, deve essere presentata esclusivamente presso la cancelleria del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, nella cancelleria dell’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, non trovando applicazione gli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p. (sui termini del contrasto: https://penaledp.it/alle-sezioni-unite-ancora-due-quesiti-in-tema-di-impugnazioni-cautelari/).
Rispondendo al quesito circa l’individuazione dei criteri per definire lo spazio minimo disponibile per ogni detenuto, hanno precisato che si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti “a castello” (sui termini del contrasto: https://penaledp.it/alle-sezioni-unite-tre-questioni-in-materia-di-sovraffollamento-carcerario-e-rimedi-risarcitori/).
Ancora, hanno puntualizzato che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale operato dall’art. 649-bis c.p., ai fini della previsione di procedibilità di ufficio di taluni reati contro il patrimonio, riguarda anche la recidiva qualificata di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 99 dello stesso codice.
Infine, hanno stabilito che l’omesso versamento del prelievo unico erariale dovuto sull’importo delle giocate, al netto delle vincite erogate, da parte del gestore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro o del “concessionario” per l’attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito costituisce il delitto di peculato.