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Sì al patrocinio a spese dello Stato per la persona offesa nel procedimento di archiviazione.

pdf Sentenza C.Cost. 17 gennaio 2020, n.3

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 74 comma 1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nella parte in cui non esclude la possibilità per il giudice, chiamato a decidere sulla ammissione al beneficio della persona offesa che ha presentato una denuncia-querela, di valutare la eventuale evidente assenza di fatti di rilevanza penale.

Sommario: 1. Quadro normativo – 2. La questione di costituzionalità – 3. La “novità” della pronuncia.

1.Quadro normativo – La difesa dei poveri, anche nel processo penale, diviene “accollo” dello Stato solo con la legge n. 217 del 1990, legge istitutiva del patrocinio a spese dello Stato. In precedenza, il diritto al “gratuito” patrocinio si era imposto a livello internazionale intorno al 1950, in quanto riconosciuto come diritto fondamentale dell’individuo da numerose norme internazionali: l’art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma 4 novembre 1950) e il Patto internazionale dei diritti civili e politici di New York del 19 dicembre 1966, art. 14, comma 3, lett. d). Il principio che si era andato affermando prevedeva per gli indigenti il patrocinio a spese dello Stato, strumento principe per assicurare a ciascuno un accesso effettivo alla giustizia. La materia del patrocinio a spese dello Stato è oggi regolata dal d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nella parte III dedicata specificamente al “patrocinio a spese dello Stato” e, per le disposizioni concernenti il processo penale compresa nei titoli I, II, III del predetto d.P.R. (artt. 74-118). La vera legge di riforma dell’istituto è, invero, opera della legge 29 marzo 2001, n. 134, sulla quale il predetto d.P.R. (propriamente appellato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), al di là delle apparenze, ha apportato solo qualche ritocco. L’istituzione del patrocinio riguarda sia il processo penale e tutti i reati che attraverso esso vengono trattati che il processo civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione ma con un distinguo importante. Se, infatti, nel processo penale il beneficio, ove sussistano i presupposti per fruirne, viene concesso senza condizioni, negli altri ambiti (processo civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione) la difesa del non abbiente è assicurata solo “quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate” (art. 74 n. 2). Tanto assumerà rilievo per le considerazioni che si succederanno in ordine alla questione di legittimità costituzionale in argomento.

2.La questione di costituzionalità – Con la pronuncia in commento, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 74 comma 1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nella parte in cui non esclude la «possibilità per il giudice, chiamato a decidere sulla ammissione al beneficio della persona offesa che ha presentato una denuncia-querela, di valutare la eventuale evidente assenza di fatti di rilevanza penale» e quindi di rigettare l’istanza di ammissione presentata dalla medesima. Il caso prendeva le mosse da una denuncia-querela sulla quale il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione per irrilevanza penale dei fatti ivi rappresentati. Si doleva, pertanto, il giudice rimettente dell’impossibilità per il magistrato procedente di respingere l’istanza di ammissione al beneficio, stante il contenuto dell’art. 74, assumendo che lo Stato in questo modo “sarebbe difatti costretto a sopportare un onere economico del tutto ingiustificato, in quanto funzionale alla difesa di soggetti che non rivestirebbero la effettiva qualità di persona offesa dal reato, avendo presentato denuncia-querela al solo scopo di coltivare conflittualità private”. Nel rigettare la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame, la Consulta muove dal presupposto che l’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro di cui all’art. 335 c.p.p. – condizione cui la giurisprudenza (Cass. sez. IV, 6 giugno 2017, n. 43865, C.E.D. Cass. pen. 2017) ha ancorato il diritto all’ammissione al beneficio da parte delle persona offesa –  non è automatica né può configurarsi quale atto dovuto a fronte della mera presentazione di una denuncia-querela. Il pubblico ministero procede alla predetta iscrizione solo dopo aver previamente valutato, quali fatti non penalmente irrilevanti, quelli descritti nella denuncia-querela, potendo il medesimo non iscrivere nulla, qualora, prima facie, gli stessi non assumano almeno “l’apparenza” di un reato. Ricorda, altresì, la Consulta che solo con l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. la persona offesa acquista detta qualità e che ove il procedimento volga alla richiesta di archiviazione, alla medesima è riconosciuta la possibilità di opporsi ex art. 410 c.p.p.o di presentare memorie al G.I.P. ex art. 90 c.p.p.: accordare alla stessa la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, anche se non è ancora “parte” del procedimento, significa, da un lato, poterle assicurare tutte le garanzie difensive, sin dal primo atto compiuto, dall’altro, valorizzare quell’attività di supporto e controllo sull’operato del pubblico ministero, funzionale alla salvaguardia del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui anche la persona offesa è promotrice.

3. La “novità” della pronuncia – Nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione sottoposta al suo vaglio, la Consulta, seppur indirettamente, opera una manovra di apertura sul contenuto dell’art. 74 del noto testo unico sul patrocinio a spese dello Stato. Detta norma, infatti, esordisce con la frase “E’ assicurato il patrocinio nel processo penale”, nel successivo art. 75 si precisa, altresì, che “l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo”: ad una prima lettura, il termine “processo” contemplato nella prima parte della norma e richiamato nel successivo art. 75, sembrerebbe escludere dall’ambito del beneficio qualsivoglia fase procedimentale prodromica o eventualmente prodromica al processo, quindi la fase delle indagini preliminari, attivata anche da una denuncia-querela. Che si tratti, tuttavia, di una mera svista del legislatore lo si ricava dal riferimento all’indagato tra i soggetti fruitori del beneficio, termine che si ripete nel capo V del medesimo testo unico, per gli incarichi dei difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte (art. 100), ammettendo implicitamente l’estensione dell’istituto anche ad una fase pre-processuale. La Consulta, a sua volta, nella pronuncia in esame, oltre a valorizzare il ruolo della persona offesa nella fase di promovimento dell’azione penale, blinda le garanzie di un istituto che, quale che sia l’esito di una denuncia sporta, comunque anche alla persona offesa deve estendersi, non soltanto nel processo ma fin dalle primissime fasi del suo ingresso nel procedimento penale. La previa valutazione di infondatezza della notitia criminis, che il giudice rimettente invoca al fine di valutare un’eventuale ammissione al beneficio richiesto, contrasta con il secondo comma dell’art. 74 che, solo per l’ambito civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione assicura la difesa del non abbiente “quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate” (art. 74 n. 2). Diversamente, nel procedimento penale il patrocinio a spese dello Stato, ove sussistano i presupposti per fruirne, viene e deve essere concesso senza condizioni e – potremmo aggiungere – anche se detto procedimento non arriva a processo.

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