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Sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale: illegittimità costituzionale parziale

C. Cost., 17 ottobre 2024, (ud. 24 settembre 2024), n. 162, Pres. A. Barbera; Red., F. Viganò

Segnaliamo la sentenza della Corte Costituzionale n. 162, depositata il 17 ottobre 2024, con la quale si dichiara l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 14, comma 2 ter, D. Lgs. 159/2011 e degli artt. 1 e 2 L. 136/2010.

Nella specie, il Tribunale di Oristano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, cod. antimafia, nella parte in cui prevede che, in caso di sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto a detenzione per esecuzione di pena, il tribunale verifica la persistenza della sua pericolosità sociale soltanto ove lo stato di detenzione si sia protratto per almeno due anni. Più precisamente, il giudice a quo dubita della compatibilità con la Costituzione della disposizione censurata, nella parte in cui, a contrario sensu, esclude l’obbligo di rivalutazione della pericolosità dell’interessato, da parte del tribunale che ha adottato la misura di prevenzione, nell’ipotesi in cui l’efficacia del provvedimento sia stata sospesa durante il tempo in cui l’interessato è stato sottoposto a detenzione per esecuzione di pena per una durata inferiore a due anni.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), limitatamente alle parole «se esso si è protratto per almeno due anni».

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