La farraginosa applicazione della novella in tema di impugnazione nell’interesse di un imputato assente sta dando vita ad una copiosa giurisprudenza di legittimità che, incalzata, offre risposte pavloviane.
Qualche giorno fa abbiamo dato notizia della decisione con la quale la quarta sezione (Cass. pen. n. 43718 dell’11 ottobre 2023) ha affermato la compatibilità costituzionale delle previsioni in tema di impugnazione dell’imputato assente, dichiarando inammissibile il ricorso <<in quanto proposto da difensore privo dello specifico mandato ad impugnare di cui all’art. 581 co. 1 quater cod. proc. pen.>>, poiché dalla motivazione emerge che si trattava di un imputato giudicato con il rito abbreviato, la decisione suscita qualche perplessità.
Sembra maggiormente condivisibile la motivazione adottata dalla terza sezione il giorno dopo (Cass. pen.n. 43835 del 12 ottobre 2023) che, occupandosi di un imputato giudicato con il rito abbreviato, esclude che possa applicarsi il termine aggiuntivo di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen dal momento che:<< il testo dell’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., indica chiaramente che il conferimento della procura speciale per richiedere i riti alternativi fa considerare presente l’imputato perché rappresentato in giudizio. >>
In entrambi i casi l’esito è comunque l’inammissibilità dei ricorsi.
Nel primo caso la Corte si duole del fatto che <<la Corte di Appello di Roma, che pure ha pronunciato la sentenza impugnata il 9/1/2023, ovvero in data successiva al 30/12/2022, non abbia ritenuto, come pure avrebbe potuto, di pronunciarsi per l’inammissibilità dell’appello proposto in assenza dello specifico mandato.>> preconizzando forse anche il superamento del principio tempus regit actum, non potendo ipotizzarsi che l’atto di appello sia stato presentato dopo l’entrata in vigore della riforma.
Nel secondo caso, invece, la Corte di legittimità ha avallato la decisione della Corte di Appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, non trovando applicazione l’aumento del termine previsto per l’assente, nel caso di imputato rappresentato in udienza dal procuratore speciale.
Conforterebbe sapere che, poiché per giurisprudenza costante <<la presentazione di un ricorso invalido comporta l’inammissibilità del medesimo, osta quindi ad un valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del “giudicato sostanziale”>>, quantomeno in sede di esecuzione gli imputati giudicati con rito abbreviato dovrebbero recuperare la riduzione di un sesto della pena inflitta come previsto dal comma 2-bis dell’art. 442 c.p.p.