Cerca
Close this search box.

Sulla credibilità della persona offesa in caso di ritardo nell’emersione della notitia criminis e di disvelamento progressivo dei fatti

Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 31 luglio 2020, n. 23419, Aceto Presidente – Macri Relatore

 

Il contributo si sofferma su un tema di grande interesse relativo alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un soggetto minore d’età, presunta vittima di reati di natura sessuale, osservando come né il ritardo nella denuncia dei fatti di reato né la progressione dichiarativa tipica di un narrato che vada completandosi nel tempo siano elementi di per sé soli tali da minarne il giudizio di attendibilità.

The essay focuses on a topic of a great interest relating to the evaluation of the accusatory statements coming from a young witness, presumed victim of sexual crimes, noting how neither the delay in reporting the crime facts nor the declarative progression are able to undermine the judgment of their reliability.

 

Nessun dubbio di credibilità della persona offesa può validamente porsi a fronte di una notitia criminis emersa in ritardo e con modalità di disvelamento dei fatti progressiva allorquando la  sentenza ne offra una spiegazione logica e adeguata. E’, infatti, preclusa al giudice di legittimità la lettura alternativa dei fatti posti a fondamento della decisione a meno che non sia dedotta l’illogicità o l’irragionevolezza manifesta, non potendo egli sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e nemmeno saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.

 

SOMMARIO: 1. Il caso di specie. – 2. Il vizio “genetico” relativo all’emersione della notitia criminis. – 2.1. Il ritardo nella denuncia di abuso. – 2.2. La progressione dichiarativa nel racconto. – 3. Il giudizio sulla credibilità della persona offesa. – 4. Considerazioni conclusive.

 

  1. Il caso di specie.

Con la pronuncia in commento, i giudici della III Sezione della Corte di cassazione hanno rigettato il ricorso di un imputato, la cui condanna per abusi sessuali ai danni di una minorenne di età compresa tra i 9 e i 15 anni era stata confermata in sede d’appello. Avverso la pronuncia della Corte di merito, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione dolendosi di plurimi errori valutativi e vizi motivazionali in ordine all’apprezzamento della prova, valorizzando l’incongruenza dei racconti, l’inverosimiglianza dei fatti, le contraddizioni del narrato e, in definitiva, l’inattendibilità della persona offesa, che erano tali da consentire alla difesa di offrire una ricostruzione alternativa dei fatti. I giudici di legittimità, nel chiarire come la lettura alternativa dei fatti fosse loro preclusa, non essendo stata dedotta l’illogicità e l’irragionevolezza manifesta, osservavano, piuttosto, come la sentenza impugnata avesse offerto una spiegazione logica e non contraddittoria delle denunciate incongruenze. In questa direzione, si valorizzava come, anche grazie alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, fossero emerse in modo chiaro e del tutto plausibile le ragioni del ritardo nella denuncia di reato, dovute, in buona sostanza, alla incredulità e titubanza manifestata dai familiari che, a vario titolo, avevano raccolto le prime dichiarazioni accusatorie della minore verso l’amico di famiglia, nonché alla loro più generale tendenza a sottrarsi al problema. Allo stesso tempo, anche la circostanza secondo cui la minore avrebbe parlato al fidanzatino solo di avances, non raccontando subito dei più gravi abusi subiti, era stata ritenuta compatibile con l’esigenza interiore della persona offesa di non disvelare tutto, non essendo la medesima ancora pronta ad aprirsi.

 

  1. Il vizio “genetico” relativo all’emersione della notitia criminis.

L’argomento principe posto a fondamento delle doglianze del ricorrente aveva riguardato un vizio per così dire “genetico” relativo all’emersione della notitia criminis, che, da una parte, era avvenuta con modalità tali da determinarne una ritardata acquisizione; dall’altra, si era verificata in via graduata, senza che il primo racconto si fosse disvelato ab origine già esaustivo e completo di tutte le informazioni di dettaglio circa i gravi fatti subiti. Si tratta di tematiche invero assai ricorrenti nei procedimenti per reati di natura sessuale aventi a fondamento le dichiarazioni accusatorie provenienti da un soggetto minore d’età[1] e su cui il sapere giuridico non può affatto prescindere dal contributo proveniente dalle scienze psicoforensi al fine di dare una spiegazione al fenomeno.

 

2.1. Il ritardo nella denuncia di abuso

 

Com’è noto, oltre alle difficoltà che si riscontrano nel far emergere dal tessuto sociale le condotte devianti poste in essere in danno dei minori – spesso non denunciate per omertà o più semplicemente perché occultate, consapevolmente o meno, proprio dalle giovani vittime – uno dei problemi più significativi che ci si trova a dover affrontare quando si ha a che fare con una notitia criminis, che vede coinvolto quale offeso un soggetto minorenne, è senza dubbio quello relativo alla sua genesi.

In casi di questo tipo, da una parte, diventa imprescindibile un’oculata “esplorazione” del contesto in cui i fatti si sarebbero verificati nonché delle condizioni familiari, sociali e culturali del minore, in modo da chiarire in quale ambito e come sia maturata la sua prima rivelazione o da chi sia provenuta la decisione di sporgere denuncia. Dall’altra, assumono un rilievo decisivo – sia nelle fonti europee[2] che nell’ordinamento interno[3] – il diritto del minore di essere sentito e le modalità di assunzione del suo contributo dichiarativo sin dalle prime fasi di emersione, quando cioè lo stesso si presenti ancora incontaminato.

Per quanto concerne il primo profilo, ossia l’indagine circa il contesto in cui può maturare la decisione del minore di rivelare le violenze subite, non si può omettere di ricordare che, talvolta, uno dei principali ostacoli incontrati discende dalla sussistenza di un rapporto ambivalente che lega il bambino all’abusante – soprattutto quando questi sia un genitore o una figura adulta per lui significativa – ma anche dalla presenza di un forte senso di colpa,  vergogna o umiliazione che spesso lo affliggono. Anche il silenzio serbato per lungo tempo o la mancanza di precisione e coerenza nel racconto non possono essere considerati tout court sintomi indicativi di minore attendibilità; ciò che impone una valutazione particolarmente attenta proprio da parte di quei soggetti che per primi si rapportano con la giovane vittima. Peraltro, la difficoltà che si riscontra nell’“isolare” le prime rivelazioni del minore discende anche dal fatto che coloro che hanno a che fare con tali dichiarazioni prima di ogni altro soggetto sono generalmente proprio i familiari del bambino. Questi, com’è stato osservato, ‹‹dapprima assumono un atteggiamento incredulo, poi egocentrico e dominato dai sensi di colpa e, infine, iperattivo ed inquinante, quasi mai accogliente nei confronti del minore, che, uscito da poco dal bozzolo di un silenzio doloroso, diventa il bersaglio di una pressante serie di domande, tese ad ottenere la “prova” definitiva ed inconfutabile dell’abuso patito, ma mai finalizzate ad accogliere, contenere, lenire il dolore, il turbamento, la solitudine ed il sentimento di tradimento che si accompagnano ad un (eventuale) abuso reale››[4].

Per quel che attiene, invece, la necessità di assunzione delle dichiarazioni del minore fin dalle primissime fasi di emersione della notizia di reato, non pare superfluo riflettere sulla tendenza da ultimo manifestata dal legislatore nazionale che, con il c.d. Codice Rosso[5], ha voluto garantire maggiore celerità proprio nella fase di raccolta delle primissime dichiarazioni[6] anche allo scopo di scongiurare quanto più possibile il rischio di contaminazione ed inquinamento ineluttabilmente legato al trascorrere del tempo, permettendo altresì di valutare precocemente la gravità della situazione e di predisporre, conseguentemente, ogni più idoneo strumento di tutela. Inoltre, cautele ancora maggiori devono assistere le prime audizioni del minore[7] se si riflette su quella che costituisce un’acquisizione ormai pacifica nella comunità scientifica, ossia il fatto che l’uso di metodologie errate sin dalle prime fasi di acquisizione della notizia di reato può contribuire in maniera esiziale a minare l’esito degli accertamenti futuri[8].

 

2.2. La progressione dichiarativa nel racconto

 

Per quanto concerne le modalità di disvelamento del racconto, gli studiosi della materia hanno evidenziato una serie di caratteristiche proprie delle dichiarazioni rese da soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, quali i minorenni presunte vittime di reati di natura sessuale. In particolare, in simili evenienze, è emerso come non si possa prescindere da un dato fondamentale, ossia quello secondo cui le dichiarazioni accusatorie raramente si presentano come immediatamente esaustive ed omogenee, in quanto le giovani vittime non riescono a concedere immediatamente ed in un’unica soluzione l’intera rappresentazione dei fatti per cui si procede, anche in considerazione del fatto che si trovano a doversi confrontare con gli effetti del trauma primario denunciato e con gli esiti del trauma secondario scaturente dal processo[9].

Al contrario, l’esperienza e gli studi scientifici in materia insegnano che le dichiarazioni vanno completandosi nel tempo e sono solite emergere a seguito di percorsi faticosi di rivisitazione e superamento del trauma subito e, magari, anche di accresciuto affidamento del dichiarante verso l’autorità giudiziaria. Infatti, non si deve dimenticare come il contributo dichiarativo possa essere grandemente influenzato proprio dalla fiducia o dall’eventuale rifiuto che il giovane testimone abbia maturato nei confronti del soggetto interrogante. Le acquisizioni raggiunte in campo psicologico hanno evidenziato come i meccanismi del ricordo siano fortemente influenzati dal setting della audizione – e, in primis, dal rapporto con l’intervistatore – e come la testimonianza non sia affatto omogenea nel corso delle varie audizioni effettuate in tutto il corso del procedimento. Inoltre, accade sovente che le dichiarazioni si riempiano di contenuti man mano che tutti i dettagli vengono rielaborati dal minore o, più semplicemente, riportati alla memoria[10]. Si parla, infatti, di cd. “progressione dichiarativa” per indicare la caratteristica della dichiarazione che, con il tempo, si connota di nuove sfumature fino a diventare un racconto spesso molto diverso da quello reso in occasione delle prime interviste. Il problema per il minore – prima di una certa maturazione psicofisica, che viene collocata intorno agli otto anni[11] – riconosciuto pacificamente tra gli studiosi di psicologia dell’età evolutiva non è, infatti, tanto la sua capacità cognitiva, ma la sua spiccata tendenza ad incorporare informazioni post evento nel proprio patrimonio mnestico.

Il fanciullo, oltre ad andare incontro molto più velocemente dell’adulto al fenomeno del tutto naturale del decadimento progressivo del ricordo, possiede una sorta di “memoria in progress[12], ossia caratterizzata da una notevole inclinazione a confondere o a modificare il ricordo con eventi immaginari, frutto di suggestione o con informazioni acquisite dopo il fatto[13]: la pericolosità di un simile meccanismo discende dal fatto che, come insegna la comunità scientifica, qualora costui sia acquiescente a prospettazioni etero indotte, potrà reiterare la versione dei fatti appresa ab externo.

I dati che entrano in maniera più o meno regolare nel patrimonio conoscitivo del minore sono destinati a condirsi attraverso suggerimenti, stimoli e sollecitazioni successive, tanto che il momento storico vissuto potrebbe risultare una commistione tra fatti realmente accaduti ed eventi immaginari. Al proposito, si osserva correttamente in dottrina[14], come il minore ‹‹ricorda raccontando›[15], mentre l’adulto ‹‹racconta ricordando››, per evidenziare la differenza del meccanismo sotteso all’espressione di un vissuto da parte dei due diversi soggetti.

E allora, poiché ‹‹lo svelamento è (quasi sempre) progressivo e le dichiarazioni rese dal minore nelle varie audizioni non sono (quasi mai) perfettamente sovrapponibili, l’attendibilità complessiva del dichiarato si ricava dalla analisi congiunta, giudiziale e tecnico-psicologica, della progressione dichiarativa››[16]. Anzi, pare di potersi sostenere che, allorquando ci si raffronti con le dichiarazioni provenienti da bambini presuntivamente abusati, la progressione nel racconto costituisca la regola e, allo stesso tempo, pur contraria alle dinamiche ordinarie in tema di valutazione della prova, rappresenti, invece, un’importante garanzia di genuinità del racconto[17]. Se, ordinariamente, il fatto che le dichiarazioni rese in tempi diversi siano discordanti tra loro è un elemento che viene sfruttato attraverso il meccanismo delle contestazioni per minare la credibilità del testimone adulto, tale ragionamento non può essere indiscriminatamente esteso alla valutazione del propalato del minore. In quest’ultimo caso, infatti, sarà solo attraverso una più ampia visione d’insieme che tenga conto di tutto il percorso dichiarativo compiuto, che il giudice potrà vagliare l’attendibilità del contributo probatorio offerto dal giovane intervistato e la sua credibilità[18].

 

  1. Il giudizio sulla credibilità della persona offesa

 

L’odierno sistema processuale penale rifugge dal sistema delle cd. “prove legali”, affidando, invece, così come sancito ex art. 192, comma 1, c.p.p., al giudice il compito di valutare la prova secondo quello che sarà il suo libero convincimento[19], essendo libero di attribuire alla medesima la valenza conoscitiva che ne scaturisce da una valutazione concreta. Tuttavia, considerando questo il punto di partenza ed applicando, anche in subiecta materia, tutte le considerazioni ordinariamente valevoli in tema di potere valutativo del giudice, che dovrà vagliare quelli che sono i criteri comuni relativi all’attendibilità soggettiva del teste ed oggettiva del narrato, è bene evidenziare come, sul tema della testimonianza minorile, la giurisprudenza abbia elaborato ulteriori specifici criteri, che costituiscono delle linee guida funzionali al vaglio delle deposizioni dei giovani testi[20], non potendosi considerare sufficiente una valutazione che si riferisca unicamente all’intrinseca coerenza del racconto, senza tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che possono influire sulla medesima[21]. Tale vaglio, poi, dovrà essere condotto con ancor maggiore scrupolo ed attenzione allorquando il minore sia anche persona offesa dal reato[22], specie se “in condizione di particolare vulnerabilità”[23] e dovrà giungere ad essere particolarmente penetrante allorquando il minore risulti offeso proprio da reati di natura sessuale[24].

La valutazione dell’attendibilità soggettiva del giovane testimone deve essere desunta dalle sue caratteristiche personali, morali ed intellettive e dall’esistenza di motivi personali di rancore, di astio o di altri sentimenti verso l’accusato[25]; l’attendibilità oggettiva del narrato, invece, deve essere colta dall’osservazione della genesi del racconto, della sua spontaneità, della coerenza interna, della specificità dei dettagli[26] e, eventualmente, della sua corrispondenza rispetto ad ulteriori elementi acquisiti al processo[27], non senza tenere in precipua considerazione il più ampio contesto sociale, familiare e ambientale al fine di escludere l’intervento di fattori inquinanti in grado di minarne la credibilità[28].

 

  1. Considerazioni conclusive.

Le considerazioni svolte in ordine alla peculiarità del mezzo di prova testimoniale proveniente da soggetto minore d’età presunta vittima di reati di natura sessuale, allora, non possono che corroborare e riempire di significato le osservazioni provenienti dalla Corte territoriale e riprese dai giudici di legittimità nel caso che ci riguarda:  “la ricerca della verità non segue la strada di una puntigliosa ricerca delle differenze di dettaglio in due narrazioni […] rese in due diverse sedi dichiarative (con tutte le differenze relative, dal contesto, a come sono rivolte le domande etc.), ma quelle della verifica della corrispondenza della struttura essenziale del corpo dichiarativo, dell’emergere o meno di indici di effettività esperienziale, del cogliere gli accenti di sincerità, o viceversa, del verificare la presenza o meno di fattori distorsivi mnestici o emotivi”. Si tratta di un vaglio assai delicato cui il giudice non può in alcun modo sottrarsi.

L’importanza del momento valutativo, poi, la si può ben cogliere considerando che anche il relativo percorso motivazionale della sentenza dovrà tener conto, non solo dell’intrinseca coerenza del racconto, ma, come detto, anche di tutte le circostanze concrete che possono aver influito su tale valutazione[29], restando insindacabile in sede di legittimità la scelta del giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche[30] e specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria[31]. In tal senso, del tutto opportunamente, nel caso che ci riguarda, si chiarisce come, anche a seguito della modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per effetto della L. n. 46/2006[32], sia preclusa al giudice di legittimità la lettura alternativa dei fatti posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione dei fatti a meno che non sia dedotta l’illogicità o l’irragionevolezza manifesta. Infatti, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa non solo la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno[33].

[1]       Per una più ampia disamina della tematica in discorso, sia consentito il richiamo a  F. Tribisonna, L’ascolto del minore testimone o vittima di reato nel procedimento penale. Il difficile bilanciamento tra esigenze di acquisizione della prova e garanzie di tutela della giovane età, Cedam, 2017.

[2]       Si badi come la direttiva 2012/29 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, fatta a Strasburgo il 25 ottobre 2012, in G.U.U.E., L. 315 del 14 novembre 2012, che istituisce “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato” e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI dedichi l’art. 10 al “Diritto di essere sentiti” delle vittime di reato, precisando che qualora si tratti di un minore, si debbano tenere in debito conto la sua età e la sua maturità.

[3]       Cfr. le novità apportate dal d.lgs 15.12.2015, n. 212, recante “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre  2012,  che  istituisce  norme  minime  in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”, in Gazz. Uff., 5.1.2016, n. 3, in vigore dal 20.1.2016 che ha previsto, tra le altre cose, che la persona offesa debba ricevere informazioni in modo agevole e comprensibile sin dal primo momento in cui intrattiene un contatto con le autorità competenti, allo scopo di consentirle di prendere parte attiva al procedimento penale mediante un consapevole esercizio dei propri diritti (v. art. 90-bis c.p.p.). Sia consentito il richiamo, in dottrina, a G. Sergio-F. Tribisonna, La vittima minorenne nel processo penale: diritti, protezione, assistenza, in Aa.Vv., Manuale psicoforense dell’età evolutiva, Milano, 2018, p. 600 ss.

[4]       S. Recchione, Le indagini nei casi di sospetti abusi su minori. La prova dichiarativa debole e la fruibilità degli atti di indagine, in Cass. pen., 2009, 1, 247.

[5]       Cfr. L. 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, in Gazz. Uff., 25.7.2019, n. 173.

[6]       Cfr. art. 2, comma 1, L. n. 69/2019, che ha inserito all’art. 362 c.p.p. il nuovo comma 1 ter, prevedendo che il pubblico ministero, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da colui che abbia presentato denuncia, querela o istanza per i fatti relativi ai reati di violenza domestica e di genere; il tutto salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.

[7]       Sull’importanza dell’indagine relativa alle primissime dichiarazioni del minore, v., pur datata, Cass., Sez. III, 17.1.2007, n. 9811, in Guida dir., 2007, 5, 57, secondo cui ‹‹nella valutazione della testimonianza di un bambino, le primissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili proprio perché non inquinate da interventi esterni che possono alterare la memoria dell’evento. L’indagine sulla genesi delle prime narrazioni è sempre opportuna per escludere la presenza di eventuali falsi ricordi›› nonché, nella giurisprudenza di merito, C. App. Milano, Sez. I, 4.10.1995, n. 1188, inedita, 83 ss., secondo cui deve essere attribuita importanza determinante alla “prima comunicazione” resa dal minore vittima di abuso sessuale, in quanto nelle successive deposizioni le dichiarazioni possono essere influenzate da fattori esterni o da suggestioni dovute a persone estranee al fatto che possono compromettere l’attendibilità della testimonianza.

[8]       Si badi come il tema delle modalità di escussione del minore non riguardi solo le fasi embrionali del procedimento, ma anche quelle successive. Per approfondimenti circa la nota problematica relativa alla possibilità di offerta di domande di natura suggestiva da parte del giudice, v., di recente, Cass., Sez. IV, 6.2.2020, n. 15331, in questa rivista, 2020, 3, 467 ss. con nota di I. Benevieri, Il giudice suggestivo. L’esame testimoniale condotto dal giudice in una prospettiva tra diritto e linguaggio. Sul medesimo argomento, sia consentito, altresì, il richiamo a Cass., Sez. III, 24.2.2012, n. 7373, in Dir. pen. e proc., 2012, 12, 1471 ss., con nota di F. Tribisonna, Poteri del giudice ed estensione del divieto di domande suggestive al minorenne.

[9]       Cfr. M. Monzani, Il modello circolare di vittimizzazione. Dalla percezione del rischio alla consapevolezza della vittimizzazione, Milano, 2019, p. 106, che chiarisce come la seconda vittimizzazione consista nelle conseguenze di tipo psicologico, legate al dover riferire quanto subito, a terzi, ed in queste situazioni i sentimenti di vergogna, autocolpevolizzazione, timore di non essere creduti, possono creare danni gravissimi. Nel senso che, di fatto, spesso, la paura di una seconda vittimizzazione sia alla base della maggior parte delle mancate denunce da parte delle vittime, v. G. Di Chiara., Un focus: tutela della vittima, danno da ascolto metodologicamente errato, strumenti di prevenzione della vittimizzazione secondaria, in Aa.Vv., La vittima del processo. I danni da attività processuale penale, Torino, 2017, p. 457.

[10]      Cfr. le osservazioni di F. Sportelli, Vulnerabilità e codice, in Aa.Vv., Il testimone vulnerabile, a cura di D. Carponi Schittar, Milano, 2005, 133, secondo cui ‹‹il ricordo sarà il prodotto finale di un complesso processo di assimilazione al termine del quale l’accaduto risulterà fissato, attraverso il passaggio nella memoria a breve termine, in quella a lungo termine. Tuttavia, quante più elaborazioni avranno avuto luogo, tanto più alterata risulterà l’originaria genuinità dell’evento››.

[11]      Cfr. quanto contenuto nelle Linee Guida Nazionali. L’ascolto del minore testimone, redatte dalla Consensus Conference, Roma, 6.11.2010 e, in particolare, art. 2.19: ‹‹i bambini non hanno un ricordo esplicito degli eventi occorsi nel periodo preverbale (prima dell’acquisizione delle competenze linguistiche, cioè prima dei 24 mesi). Ci sono comunque evidenze circa il fatto che qualche ricordo non verbale possa implicitamente influenzare il comportamento nel periodo in cui viene acquisito il linguaggio››; art. 2.20: ‹‹bambini di 4-5 anni possono avere ricordi autobiografici specifici per eventi occorsi prima dei 3 anni, sotto forma di immagini visive e conoscenze concettuali, seppur poco dettagliate ed organizzate, la maggior parte delle quali poi non saranno ricordate da adulti››; art. 2.21: ‹‹la possibilità di ricordare successivamente fatti avvenuti tra i 4 ed i 7 anni è via via maggiore, ma è solo a partire dai 8-10 anni che i ricordi cominciano ad acquisire strutturazione, contenuto e organizzazione simili a quelli dell’adulto›› e art. 2.23: ‹‹esiste una fascia d’età critica per il ricordo nella quale agisce la cosiddetta amnesia infantile. Questa si defrinisce come l’incapacità di ricordare, da adulto, eventi autobiografici avvenuti prima di una soglia che la letteratura colloca tra i 2.5 e i 3 anni di età››.

[12]      L’espressione è di G. Giostra, La testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2005, 3, 1026.

[13]      Così L. Camaldo, La testimonianza dei minori nel processo penale: nuove modalità di assunzione e criteri giurisprudenziali di valutazione, in Ind. pen., 2000, 1, 177.

[14]      Cfr. G. Mazzoni, La testimonianza in età evolutiva, in Età evolutiva, 1995, 52, 55 ss. Per approfondimenti della medesima A., cfr., amplius, G. Mazzoni, Psicologia della testimonianza, Milano, 2011.

[15]      Ai sensi dell’art. 2.22 Linee Guida Nazionali. L’ascolto del minore testimone, redatte dalla Consensus Conference, Roma, 6.11.2010 ‹‹i bambini “ricordano raccontando”, nel senso che costruiscono il ricordo attraverso la sua narrazione. In bambini fino a circa sei anni questa narrazione avviene di solito in collaborazione con un adulto, che può quindi influenzarne il contenuto. Nelle narrazioni successive di un evento, ciò che il bambino presenta come “ricordo” può essere influenzato non solo da ciò che egli ha narrato la volta precedente, ma anche da fattori esterni, dal parlarne ad es. con coetanei o adulti, da informazioni o suggerimenti ricevuti, ecc. Da qui l’importanza della “prima dichiarazione” e della modalità con cui viene assunta››.

[16]      S. Recchione, Le indagini nei casi di sospetti abusi su minori. La prova dichiarativa debole e la fruibilità degli atti di indagine, in Cass. pen., 2009, 1, 249. Per ulteriori osservazioni, v. S. Maffei, Testimone “vulnerabile” e diritti fondamentali: l’esperienza sopranazionale comparativa, in Aa.Vv., Testimoni e testimonianze deboli, a cura di L. De Cataldo Neuburger, Padova, 2006, 329 nonché P. Onorato, Giurisprudenza di legittimità in tema di violenza sessuale, in Cass. pen., 2010, 10, 3658 ss.

[17]      Cfr. A. Balabio-G. Sartori-R. Vacondio., La memoria del testimone, in AA.VV., Manuale psicoforense dell’età evolutiva, Milano, 2018, p. 655, secondo cui, in virtù della sua personalità fragile e delle difficoltà che riscontra nel percepire e riferire la realtà, il minore non è in grado di effettuare una dichiarazione articolata, e qualora quest’ultima fosse effettuata, potrebbe far sorgere il sospetto che il bambino possa essere stato suggestionato, influenzato e nella peggiore delle ipotesi intimidito o condizionato dall’adulto.

[18]      Sul tema, si veda, ancora una volta, S. Recchione, Le indagini nei casi di sospetti abusi su minori. La prova dichiarativa debole e la fruibilità degli atti di indagine, in Cass. pen., 2009, 1, 248, la quale osserva come ‹‹in caso di abuso la regola è lo svelamento progressivo, sicché l’arricchimento del dichiarato iniziale e la non perfetta coincidenza delle diverse deposizioni, con l’eventuale aggravamento del quadro accusatorio nel corso della progressione dichiarativa, devono essere considerati indici di attendibilità intrinseca, esattamente al contrario di quanto avviene nella valutazione dei testi adulti, in relazione ad eventi non traumatici››.

[19]      Per un’impostazione nel senso che il legislatore del 1988 abbia optato per una sorta di recupero del principio di legalità della prova, volto ad evidenziare la funzionalità delle regole di acquisizione probatoria rispetto alla formazione del convincimento giudiziale, cfr. E. Amodio, Libero convincimento e tassatività dei mezzi di prova: un approccio comparativo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, 3 nonché V. Grevi, Prove, in G. Conso-V. Grevi, Profili del nuovo codice di procedura penale, Padova, 1996, 227, che ha rilevato come le “disposizioni generali” collocate a guisa di preambolo del libro III del codice dedicato interamente alle prove, fungano da ‹‹catalogo dei principi guida da osservarsi in materia probatoria››.

[20]      Per tali considerazioni, cfr. L. Camaldo, La testimonianza dei minori nel processo penale: nuove modalità di assunzione e criteri giurisprudenziali di valutazione, in Ind. pen., 2000, 1, 175.

[21]      In questi termini, Cass., Sez. III, 23.5.2013, n. 39405, in CED Cass.,  257094, secondo cui ‹‹è affetta dal vizio di manifesta illogicità la motivazione della sentenza nella quale la valutazione sull’attendibilità e credibilità delle dichiarazioni del minore vittima di abusi sessuali venga condotta esclusivamente riferendosi all’intrinseca coerenza del racconto, senza tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale valutazione››.

[22]      In giurisprudenza, v. Cass., Sez. III, 12.7.2012, n. 43149, in Dir. pen. e proc., 2013, 7, 835 ss. con nota di E. Franceschini, La sola estimonianza del minore sessualmente abusato è sufficiente per pervenire ad una sentenza di condanna. Cfr., altresì, Cass., Sez. IV, 18.10.2011, n. 44644, in CED Cass., 251663; Cass., Sez. II, 20.9.2011, n. 43307, in Dir. e giust., 2011, 380 ss., con nota di A. Ferretti, Si alla testimonianza della persona offesa come prova della responsabilità dell’imputato; Cass., Sez. I, 24.6.2010, n. 29372, in Cass. pen., 2010, 3121 ss.; Cass., Sez. III, 23.10.2008, 43339, in Guida dir., 2009, 2, 80; Cass., Sez. VI, 14.4.2008, 27322, in CED Cass., 240524; Cass., Sez. III, 27.4.2006, n. 34110, in CED Cass., 234647; Cass., Sez. V, 10.4.2006, n. 18092, in Guida dir., 2006, 25, 95; Cass., Sez. IV, 21.6.2005, n. 30422, in CED Cass., 232018; Cass., Sez. VI, 3.6.2004, n. 33162, in CED Cass., 229755; Cass., Sez. IV, n. 16860/2004; Cass., Sez. III, 13.11.2003, n. 3348, in CED Cass., 227493. Sulla testimonianza in generale della persona offesa, si veda, in dottrina, A. Giarda, La persona offesa dal reato nel processo penale, Milano, 1971, 393, che ha osservato come ‹‹le dichiarazioni dell’offeso debbono essere attentamente e scrupolosamente valutate; si richiede uno scrupolo ed un’attenzione speciali che saranno evidenziate nel segno visibile della motivazione, la quale rappresenterà appunto lo strumento di cui potranno avvalersi le parti al fine di controllare, per quanto è possibile, se quello scrupolo e quell’attenzione siano stati rispettati››.

[23]      La vulnerabilità del testimone genera infatti una esigenza di protezione riconosciuta sia dalla normativa interna (art. 398 c.p.p., comma 5-ter e art. 498, comma 4-quater c.p.p.) che dalla normativa sovranazionale (art. 22 ss. direttiva 2012/29/UE), ma non comporta un abbattimento presuntivo della capacità dimostrativa dei contenuti dichiarativi. In materia, si è così espressa Cass., Sez. II, 27.10.2015, n. 46100, in CED Cass., 265380: ‹‹in tema di valutazione della prova testimoniale, la vulnerabilità della persona offesa, nella misura in cui produce fratture non decisive della progressione dichiarativa, emergenti anche a seguito delle contestazioni, e si manifesta attraverso un contegno timoroso, non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, dovendo la credibilità dei contenuti essere valutata anche sulla base della comunicazione non verbale, della quale deve essere verificata la coerenza con le cause della vulnerabilità e, segnatamente, con la relazione che lega il dichiarante con l’accusato››.

[24]      Sul punto, si veda, Cass., Sez. III, 5.5.2010, n. 29612, in CED Cass., 247740; Cass., Sez. III, 4.10.2007, n. 42984, in CED Cass., 238067; Cass., Sez. III, 26.9.2007, n. 39994, in CED Cass., 237952; Cass., Sez. III, 7.11.2006, n. 5003, in CED Cass., 235649; Cass., Sez. III, 6.4.2004, n. 23278, in CED Cass., 229421; Cass., Sez. III, 18.10.2001, n. 43303, in CED Cass., 220362.

[25]      Si veda, in tal senso, Cass., Sez. VI, 13.5.2015, n. 31309, in CED Cass., 264334, secondo cui ‹‹in tema di valutazione della prova testimoniale, l’ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell’imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle afflizioni subite, imponendo solo una maggiore prudenza nell’analisi delle dichiarazioni in seno al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice››.

[26]      V. Cass., Sez., III, 4.10.2007, n. 42984, in CED Cass., 238066, che ha affermato che ‹‹in tema di valutazione della prova testimoniale, ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del teste minorenne che sia vittima di reati sessuali, il ragionamento probatorio non può prescindere dalla necessità che tali dichiarazioni debbano riguardare cose e persone realmente esistenti rispetto alle quali sia verosimile, al di là di ogni ragionevole dubbio, per la specificità dei dettagli e dei racconti, che il minore possa aver avuto un impatto con un’esperienza da questi vissuta come inusitata, fastidiosa e sovente traumatica››.

[27]      V. Cass., Sez. III, 6.11.2014, n. 50636, inedita, secondo cui ‹‹la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore persona offesa di reati sessuali presuppone un esame della sua credibilità in senso onnicomprensivo, dovendo tenersi conto, a tal riguardo, dell’attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, della capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, delle condizioni emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno, della qualità e natura delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni››. Cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. III, 8.05.2013, n. 23065, inedita; Cass., Sez. III, 5.5.2010, n. 29612, in CED Cass., 247740; Cass., Sez. III, 26.9.2007, n. 39994, in CED Cass., 237952; Cass., Sez. III, 7.11.2006, n. 5003, in CED Cass., 235649; Cass., Sez. III, 6.4.2004, n. 23278, in CED Cass., 229421; Cass., Sez. III, 3.10.1997, n. 8962, in CED Cass., 208447.

[28]      Così Cass., Sez. III, 6.12.2012, n. 8057, in CED Cass., 254741.

[29]      In questi termini Cass., Sez. III, 17.10.2007, n. 4069, in CED Cass., 238543.

[30]      Infatti, come chiarito da Cass. Sez. III, 12.10.2007, n. 40542, in CED Cass., 238016, che aveva qualificato come mera circostanza fattuale, insindacabile in sede di legittimità, la deduzione difensiva che mirava a censurare la valutazione di attendibilità della persona offesa in base alla asserita implausibilità del resoconto testimoniale sulla base del capo di abbigliamento indossato, ovvero pantaloni “jeans” non sfilabili senza il consenso della vittima, ‹‹nell’ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell’esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive››.

[31]      Così Cass., Sez. III, 18.12.2006, n. 41282, in CED Cass., 235578.

[32]      Come osservato nella sentenza qui annotata, infatti, la novella non ha mutato la natura del giudizio di legittimità, al quale rimane estraneo il controllo sulla congruità della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass., S. V, 22.3.2006, n. 19855, in CED Cass., 234095).

[33]      Cfr. pronuncia in commento, nonché Cass., S.U., 31.5.2000, n. 12, in CED Cass., 216260, secondo cui il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla  stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché siano ipoteticamente sostituibili da altri.

Tags

Condividi su:

Articoli Correlati
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore