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Sulla ‘natura’ dei provvedimenti di ‘sospensione’ temporanea dello strumento telematico

Hanno esordito, con il nuovo anno, le novità del Processo Penale Telematico, con disposizioni che hanno esteso il deposito telematico a numerosi atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni.

Esaurito l’esame delle nuove regole e delle relative deroghe, è quasi contestualmente iniziato quello dei numerosi provvedimenti con i quali, accertati vari ‘malfunzionamenti‘, molti uffici giudiziari hanno sospeso i depositi telematici – solo per i soggetti interni – autorizzando la redazione e il deposito in forma analogica.

Sono sorti diversi interrogativi sulla natura ed efficacia di tali iniziative, riteniamo, pertanto, opportuno segnalare la recente decisione della Corte di Cassazione che si occupa di un provvedimento analogo, riconducendolo alla categoria degli ‘atti amministrativi’.

Di conseguenza, il Collegio ha ritenuto ‘abnorme’ il provvedimento del Gip con il quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di archiviazione depositata in forma analogica, in forza del provvedimento del Procuratore della Repubblica con il quale -accertato il malfunzionamento dell’applicativo – veniva disposto il deposito in modalità analogica.

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