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Pubblicata in G.U. la L. 23 novembre n. 178 in tema di tabulati telefonici

Il Parlamento ha convertito in legge il D.L. 30 settembre 2021, n. 132 in tema di modifica della disciplina relativa all’acquisizione dei tabulati telefonici e telematici nel processo penale, pubblicata il 29 novembre 2021 in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.284 del 29-11-2021.

Si segnalano le interpolazioni rispetto al testo originario.

Rilevanza ‹‹ai fini dell’accertamento del fatto››.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali che disciplina la conservazione di dati di traffico  (art. 132) viene integrato, al comma 3, dalla specificazione che ‹‹ove rilevanti per l’accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice››

Inutilizzabilità.

Viene espressamente prevista la inutilizzabilità dei dati acquisiti in violazione della nuova disciplina, integrando la previsione parziale della formulazione originaria.

Disciplina transitoria.

Colmando la lacuna del testo precedente, si prevede che i dati acquisiti in data precedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, possano essere utilizzati ‹‹solo unitamente ad altri elementi di prova›› ed esclusivamente per l’accertamento dei reati sulla base delle cornici edittali o della tipologia previsti dalla nuova disciplina

Trojan.

È stata introdotta, infine, una modifica anche alla disciplina dell’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivi elettronici portatili (c.d. trojan).

Si prevede che il decreto autorizzativo del giudice debba indicare (non già le ragioni, ma) le «specifiche ragioni» che rendono necessaria tale modalità intercettiva per lo svolgimento delle indagini.

Per agevolare la lettura di seguito il testo coordinato delle disposizioni introdotte.

 

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

 [Codice della privacy]

Articolo 132

Conservazione di dati di traffico per altre finalità

 

1.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.

[2. Già soppresso]

3.Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l’accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico mini-stero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.»;

3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.

3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all’articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.[1]

3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati».

[4. Già soppresso]

[4-bis. Già soppresso]

4-ter. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.

4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l’ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente, l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall’autorità. In caso di violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell’articolo 326 del codice penale.

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.

[5. abrogato dall’art. 9, comma 1, lett. c), D.L. 08.10.2021, n. 139 con decorrenza dal 09.10.2021.]

5-bis. È fatta salva la disciplina di cui all’articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.

 

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132

Articolo 1-bis.

I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.

Articolo 1-ter.

Al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 267 del codice di procedura penale, le parole: «indica le ragioni» sono sostituite dalle seguenti: «indica le specifiche ragioni».

 

Codice procedura penale

Articolo 267

Presupposti e forme del provvedimento

  1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le specifiche ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono.

 

[1] Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 30.09.2021, n. 132 con decorrenza dal 30.09.2021.

Sul tema:

La nuova disciplina dei tabulati: il commento “a caldo” del Prof. Filippi

 

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