Segnaliamo la questione relativa al termine per comparire in appello affrontata, in modo difforme, da diverse pronunce di legittimità.
Un primo indirizzo ritiene applicabile la disciplina dei termini di comparizione per il decreto di citazione in appello prevista dal d. lgs. 150/2020 (“Cartabia”) che individua in quaranta giorni, anziché venti, il nuovo termine di comparizione.
L’art. 601 c.p.p. è stato modificato dagli artt. 34, 35, e 41, della riforma, con l’estensione del termine a comparire da notificare almeno quaranta giorni prima dell’udienza. Secondo l’originaria previsione, disciplinata dalla disposizione transitoria di cui all’ art. 94 con una articolata formulazione, il termine di applicazione era il 31 dicembre 2022 (per il rinvio all’art. 16, comma 1, Dl 228/2021 entrato in vigore il 31 dicembre 2021)
Ad ulteriore complicazione del (confuso) quadro normativo deve valutarsi l’incidenza dell’art. 5-duodeces l. 199/2022 (in vigore dal 31 dicembre 2022) che fissa la data del deposito della impugnazione quale riferimento per la individuazione del rito applicabile, stabilendo l’applicabilità del ‘rito emergenziale’ fino al 30 giugno 2023.
La questione riguarda il momento processuale al quale fare riferimento per valutare l’applicabilità della nuova disciplina: se sia la data della sentenza impugnata, quella del deposito dell’impugnazione, ovvero la data di emissione del decreto di citazione in appello.
La prima soluzione, ritenendo irrilevante il disposto dell’art. 5-duodecies l. 199/2022, ritiene il nuovo termine a comparire in vigore dal 30 dicembre 2022 in applicazione dell’art. 6 d.l. 162/2022 (entrato in vigore il 31 dicembre 2022 convertito con modificazioni dalla l. 199/2022 in G.U. 30 dicembre 2022, n. 304)
Il secondo indirizzo ha risolto la questione ritenendo che in difetto di una specifica previsione, debba applicarsi il principio di diritto espresso dalle SS.UU. ‘Lista’ secondo il quale, in tema di impugnazioni vale il principio tempus regit actum con riferimento al momento della pronuncia della sentenza impugnata. Conseguentemente ha ritenuto che il termine a comparire fosse di venti giorni.
Il farraginoso percorso della disposizione transitoria prevista dall’art. 94, allo stato, è giunto alla proroga sino al 30 giugno 2024 ( art. 11, comma 7, d.l. 215/2023 ‘decreto milleproroghe 2023’ entrato in vigore il 31 dicembre 2023- convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 -in G.U. 28/02/2024, n. 49)
Consapevoli della scarsa efficacia dello sforzo di rendere chiara la ridda delle disposizioni, pubblichiamo le confliggenti decisioni sul punto.