Corte cost., ud. del 21 settembre 2021 (dep. 21 ottobre 2021), n. 197.
Diamo notizia del deposito della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato:
1) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;
2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ordin. penit., come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), della legge n. 94 del 2009, in riferimento all’art. 111 Cost.;
3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ordin. penit., come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), della legge n. 94 del 2009, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98.