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Una sentenza “a tutto campo”, che suscita molti interrogativi.

 

Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 21 febbraio 2020, n. 7030, Pezzullo Presidente – Borrelli Relatore – Tassone P.M. (diff.).

La sentenza in commento, ritenendo manifestamente infondato un ricorso basato su precedenti della medesima Corte di Cassazione, conferma l’aleatorietà del giudizio di ultima istanza.

The judgment in comment, declaring manifestly unfounded an appeal in cassation based on precedent case law, confirms the unpredictable judgment of the Supreme Court.

Il principio di autosufficienza del ricorso impone alla parte che formuli una censura di carattere processuale l’indicazione specifica della collocazione dell’atto su cui essa fondi e la verifica che esso faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità.

Il divieto di ricorso a fonti confidenziali, di cui all’art. 267 c.p.p., comma 1-bis, concerne soltanto il profilo della gravità indiziaria e non quello dell’assoluta indispensabilità della captazione.

L’omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell’interprete di lingua straniera che abbia proceduto all’ascolto, traduzione e trascrizione delle  conversazioni, non è causa di inutilizzabilità di tali operazioni.

La carenza di motivazione in ordine al ricorso ad impianti esterni a quelli in dotazione alla Procura non integra una inutilizzabilità patologica, rilevabile in sede di giudizio abbreviato.

 

SOMMARIO: 1. QUALI ATTI PUO’ VALUTARE LA CORTE IN SEDE DI SCRUTINIO DI UN ERROR IN PROCEDENDO ? – 2. IL PRIMO COMMA BIS DELL’ART. 267 REALIZZA UN’ETEROGENESI DEI FINI ? – 3. OMESSA INDICAZIONE DELL’INTERPRETE DELLA CAPTAZIONE: MERA IRREGOLARITA’ ? – 4. UN RITORNO ALL’IMPERSCRUTABILE NOZIONE DI MANIFESTA INFONDATEZZA. – 5. IL GIUDIZIO ABBREVIATO SANA IL DEFICIT DI MOTIVAZIONE DEL DECRETO CHE DISPONE IL RICORSO A IMPIANTI ESTERNI ? – 6. IL RICORSO FONDATO SU PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE PUO’ ESSERE TEMERARIO ?

 

  1. QUALI ATTI PUO’ VALUTARE LA CORTE IN SEDE DI SCRUTINIO DI UN ERROR IN PROCEDENDO ?

La pronuncia in epigrafe offre plurimi spunti di riflessione.

Nel caso di specie, i due imputati impugnavano la sentenza dei Giudici distrettuali che aveva confermato quella, resa in sede di giudizio abbreviato, con cui erano stati condannati per il reato di associazione a delinquere finalizzato a commettere furti in abitazione e, uno dei due prevenuti, anche, per diverse ipotesi di furti, tentati o consumati.

Diverse le censure, in parte sovrapponibili, interposte dai ricorrenti, che ivi si riporteranno per quanto di interesse.

Plurimi motivi di gravame invocavano violazioni di legge o vizi di motivazione in ordine all’utilizzabilità dei risultati delle captazioni. Al riguardo si adduceva che una delle utenze oggetto di intercettazione era stata individuata grazie ad una fonte confidenziale. Del pari gli imputati lamentavano la violazione dell’art. 271 c.p.p., poiché nei verbali di inizio delle operazioni di captazione non si dava atto dell’intervento di un interprete, e ciò benché le conversazioni si fossero svolte in lingua georgiana. Ancora, si rilevava il deficit motivazionale in ordine al ricorso ad impianti noleggiati da ditte private, anziché a quelli in uso alla Procura.

La Corte, nello scrutinio dei gravami, ha più volte rilevato la violazione del principio di autosufficienza dell’impugnazione, verificatasi perché gli atti necessari a vagliare la dedotta inutilizzabilità dei risultati delle captazioni non erano inseriti al fascicolo trasmesso alla Corte di cassazione dalla cancelleria del giudice a quo, né allegati ai ricorsi.

Orbene, l’asserto, benché non costituisca un unicum nel panorama giurisprudenziale[1], comporta un’evidente precisazione in ordine ai poteri di accesso del Giudice di legittimità, investito dello scrutinio di un error in procedendo, agli incartamenti processuali.

Al riguardo è d’uopo rammentare che, secondo la lezione del massimo consesso della Corte regolatrice, allorché sia dedotto un error in procedendo, ex art. 606 lett. c) c.p.p., <<la Corte di legittimità “è giudice anche del fatto” e, per risolvere la relativa questione, può – talora deve necessariamente – accedere all’esame dei relativi atti processuali>>[2]. Tuttavia, nella pronuncia resa dal massimo consesso della Corte non si rinviene alcuna limitazione del potere di accesso ai soli atti contenuti nel fascicolo trasmesso dal Giudice a quo[3].

Anzi, altra pronuncia delle Sezioni unite lascia presagire una soluzione esattamente opposta a quella contenuta nella sentenza in commento[4]. Infatti, in tale occasione i Supremi Giudici hanno affermato che l’onere di materiale produzione della risultanza, che si adduce a fondamento del vizio processuale, gravi sul ricorrente  <<in caso di atti non rinvenibili nel fascicolo processuale>>, precisando che tali sono quelli <<appartenenti ad altro procedimento o anche – qualora si proceda con le forme del dibattimento – al fascicolo del pubblico ministero>>. Con ciò lasciando chiaramente intendere che il fascicolo cui il Giudice di legittimità può accedere, per scrutinare il dedotto error in procedendo, è quello del Giudice di merito, senza limitazione di sorta.

A conferma della correttezza di tale esegesi, val la pena ricordare che in una pronuncia delle sezioni semplici si è riconosciuto che il Giudice distrettuale aveva fatto buon governo delle regole poste dalle citate Sezioni Unite, lì dove Egli aveva affermato che la parte che deduca vizi processuali è gravata dell’onere di produrre gli atti viziati soltanto ove gli stessi non siano rinvenibili <<nel fascicolo processuale>>[5]. Orbene, non può fondatamente dubitarsi che il fascicolo processuale cui accede la Corte di appello è l’intero fascicolo del dibattimento.

In ogni caso, anche a volere ritenere che l’arresto in commento non si discosti dalle pregresse Sezioni Unite, ma ne rappresenti una mera specificazione, v’è da rilevare che esso introduce ampi margini di aleatorietà, attesa la non del tutto perspicua normativa in ordine alla composizione dell’incartamento rimesso al Giudice ad quem.

Invero, la normazione secondaria che continua a regolare la materia[6] contiene sì una puntuale elencazione degli atti essenziali da trasmettere al Giudice dell’impugnazione[7], ma in ogni caso raccomanda pure, <<nel caso di fascicoli composti da più di due faldoni, di evitare la trasmissione degli atti sprovvisti di utilità ai fini della decisione del ricorso, al fine di contenere i costi di spedizione ed ovviare alle difficoltà di archiviazione della Corte…>>[8].

Come si vede, la concreta composizione del fascicolo, sulla cui scorta dovrebbero modularsi i poteri di allegazione delle parti e di ricerca del Giudice ad quem, non è prevedibile ex ante e appare peraltro conformata a prosaiche e contingenti necessità estranee al giudizio.

E del resto l’aleatorietà di tale composizione è apprezzabile proprio attraverso il confronto tra uno dei precedenti richiamati dalla sentenza in commento e la medesima. Infatti, dalla lettura della motivazione del precedente[9] si coglie che taluni decreti di proroga delle intercettazioni, puntualmente censurati nel ricorso, erano contenuti nel fascicolo trasmesso alla Corte, di talchè in quel caso si ritenne assolto l’onere di specificità delle doglianze proposte. Diversamente nella sentenza in epigrafe gli atti oggetto di censura non erano stati trasmessi e quindi, in mancanza di allegazione del ricorrente, i motivi di gravame sono stati ritenuti infondati.

Neppure a seguito della introduzione dell’art. 165 bis d.att. c.p.p., il fascicolo cui parametrare i poteri di accesso della Corte regolatrice ha trovato una puntuale disciplina. Invero, il legislatore si è limitato a elevare a norma di rango primario la previsione regolamentare, secondo cui la cancelleria del giudice a quo inserisce nell’incartamento destinato alla Suprema Corte, qualora non già contenuta tra gli atti trasmessi, <<copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice >>.

Né può ritenersi che la preventiva incertezza sulla composizione del fascicolo rimesso alla Suprema Corte sia irrilevante, nella misura in cui la pronuncia in commento subordini l’onere di allegazione degli atti al ricorso, alla previa verifica – a cura del ricorrente- del contenuto del fascicolo trasmesso dal giudice a quo. Infatti è evidente che il ricorrente può accertare il concreto contenuto dell’incartamento rimesso alla Corte, soltanto dopo che esso sia stato trasmesso[10]. Di talchè, gli atti censurati e non presenti nel predetto incartamento potrebbero essere depositati al Giudice ad quem, soltanto successivamente alla proposizione del ricorso e non con lo stesso, con modalità e tempistiche tutte da disciplinare.

In breve, risulta evidente che, attraverso la “precisazione” dei poteri di accesso del Giudice di legittimità, investito di una censura processuale, si impone in capo al ricorrente un onere di produzione, legislativamente non previsto[11], onde evitare il rischio di incorrere nella sanzione di inammissibilità del gravame.

 

  1. IL PRIMO COMMA BIS DELL’ART. 267 REALIZZA UN’ETEROGENESI DEI FINI ?

La sentenza in commento ha poi ritenuto aspecifica anche la censura con cui si lamentava l’avvio delle captazioni su un’utenza in uso ad uno degli imputati, grazie alle informazioni rese da fonte confidenziale.

Invero per la Corte le impugnazioni non chiarivano se le doglianze in ordine al ricorso alla fonte confidenziale attenessero al contributo di questa per la sussistenza dei gravi indizi di reato o piuttosto per la indispensabilità della captazione. Infatti, la censura avrebbe avuto rilievo soltanto nel primo caso, e ciò giacché, in forza del combinato disposto degli artt. 267, comma 1-bis, e 203 c.p.p., il divieto di utilizzazione delle fonti confidenziali attiene esclusivamente alla valutazione dei gravi indizi di reato.

Si tratta di un’affermazione contenuta anche in altre sentenze[12] e obiettivamente conforme alla lettera della legge.

Vi è tuttavia da chiedersi se l’interpretazione offerta dalla sentenza in epigrafe non realizzi una sorta di eterogenesi dei fini della legge 63 del 2001, che ha introdotto il comma 1 bis dell’art. 267.

Invero, l’intervento legislativo rappresentò una “reazione” a quelle incertezze rilevate in giurisprudenza in ordine alla possibilità di utilizzare le fonti anonime, quali fonte cognitive[13].

Infatti, la novella, ribadendo la sostanziale avversità del codice del 1988 rispetto alle fonti cognitive anonime[14], intervenne anzitutto sull’art. 203 c.p.p. per chiarire <<una volta per tutte, che l’inutilizzabilità delle informazioni confidenziali, opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento>>[15].

Sempre in questa ottica, la citata L. 63/2001 ha poi inciso su altre disposizioni del codice, inserendo un richiamo all’ art. 203, tanto nella disposizione di cui all’art. 267, in tema di intercettazioni, e nella correlata previsione ex art. 13 D.l. 152/91, quanto in quella di cui all’art. 273, che regola le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari, nonché nella previsione dell’art. 351 in tema di sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, attraverso un richiamo mediato dall’art. 361[16].

Pertanto, con specifico riguardo alla riforma dell’art. 267, v’è da dubitare che il legislatore abbia voluto, attraverso il riferimento esplicito ai soli gravi indizi di reato, consentire un eccezionale ricorso alla fonte confidenziale per vagliare gli altri requisiti della captazione, per come sostanzialmente ritiene la giurisprudenza in commento. Piuttosto ben può ritenersi che si sia trattato di un maldestro tentativo di rimarcare l’inutilizzabilità delle fonti anonime anche con riferimento ai presupposti per consentire la captazione[17].

 

  1. OMESSA INDICAZIONE DELL’INTERPRETE DELLA CAPTAZIONE: MERA IRREGOLARITA’ ?

La sentenza in commento ha poi ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza anche il motivo con cui si è dedotta l’omessa indicazione delle generalità dell’interprete nei verbali di inizio delle intercettazioni.

Al riguardo deve rammentarsi che, giusta la previsione dell’art. 268 comma I, la cui violazione è sanzionata a pena di inutilizzabilità, ex art. 271 c.p.p., delle comunicazioni intercettate è redatto apposito verbale.

Tale documento, a mente del successivo comma, contiene “anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate”, nonché, ex art. 89 d.att., anche, tra le altre cose, i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni, quarum l’interprete.

Orbene, l’indirizzo maggioritario[18], cui aderisce la sentenza in epigrafe, enfatizza la circostanza che il primo comma dell’art. 268, presidiato da sanzione di inutilizzabilità, <<si limita a prescrivere la verbalizzazione delle operazioni di registrazione>>[19], così rimanendo non sanzionata la violazione delle regole che dettano il contenuto di quella verbalizzazione.

Tuttavia giova osservare che l’art. 89 disp. att. indica esplicitamente i requisiti di cui deve essere munito il verbale di cui all’art. 268 comma primo[20]. Di talchè deve ritenersi che la violazione del combinato disposto degli artt. 268 I co. e 89 disp. att. sia sanzionata con l’inutilizzabilità dei risultati delle captazioni[21].

E del resto l’esegesi offerta dall’indirizzo maggioritario finisce per rimettere all’estensore dell’atto il contenuto di un verbale di operazioni che concretamente incidono su diritti costituzionalmente inviolabili.

 

  1. UN RITORNO ALL’ IMPERSCRUTABILE NOZIONE DI MANIFESTA INFONDATEZZA

Ma al di là di ciò, la declaratoria, in assenza di ogni giustificazione al riguardo, di manifesta infondatezza di un motivo di gravame, pacificamente suffragato da giurisprudenza, per quanto minoritaria, della medesima Corte[22], offre il destro per un’ ulteriore considerazione.

Pare invero che il silenzio serbato dalla sentenza in commento sulle ragioni della declaratoria di manifesta infondatezza, piuttosto che di mera infondatezza, rappresenti un arretramento rispetto a quelle recenti pronunce che, in ossequio al principio di certezza del diritto, avevano tentato di offrire un decalogo al fine di individuare un chiaro discrimen tra cause di infondatezza e manifesta infondatezza[23].

Le pronunce di cui trattasi, richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui la manifesta infondatezza del motivo sottende <<la proposizione di censure caratterizzate da evidenti errori di diritto …, il più delle volte contrastate da una giurisprudenza costante>>[24], avevano affermato che il gravame <<la cui definizione presupponga la risoluzione di un problema oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità non può considerarsi proposto per motivi manifestamente infondati e, come tale, non è inammissibile>>[25].

Per di più, non è ozioso rilevare che in diversi precedenti dell’orientamento maggioritario, cui aderisce la sentenza in commento, si è ritenuta la (mera) infondatezza del ricorso, con conseguente rigetto dell’impugnazione[26]. Anzi, in un caso, la pronuncia di mera infondatezza è intervenuta, appena due anni or sono, ad opera della medesima sezione, su ricorso del medesimo difensore e con riguardo all’impugnazione di una sentenza resa dalla medesima Corte di appello[27].

Ora è evidente che l’ immotivata soluzione prescelta dalla pronuncia in epigrafe rischi di far emergere quei rischi di opinabilità della scelta, già segnalati dalle Sezioni unite[28], che sembrano ritornare come un fiume carsico nel dibattito sul tema.

  1. IL GIUDIZIO ABBREVIATO SANA IL DEFICIT DI MOTIVAZIONE DEL DECRETO CHE DISPONE IL RICORSO A IMPIANTI ESTERNI ?

Anche il terzo motivo di ricorso, con cui si invocava la violazione dell’art. 268 III co., per difetto di motivazione in ordine all’impiego di impianti esterni alla Procura, è stato giudicato inammissibile. In questo caso i Giudici della nomofilachia, richiamando alcuni precedenti, hanno osservato che la dedotta inutilizzabilità non ha natura patologica e quindi non può essere rilevata in sede di giudizio abbreviato[29]. Effettivamente nella giurisprudenza della Corte regolatrice esiste <<un orientamento interpretativo secondo il quale, in tema di giudizio abbreviato, sono pienamente utilizzabili le intercettazioni eseguite con l’impiego di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica, benchè disposte con decreto privo di motivazione, atteso che tale carenza non integra un’ipotesi di inutilizzabilità patologica>>[30].

Nondimeno si tratta di un asserto tutt’altro che pacifico.

Invero, ancora una volta, si registra un diverso orientamento, anche all’interno della medesima quinta sezione penale della Corte[31], che, con recente arresto, ha considerato come la violazione de qua <<non possa che ascriversi alla categoria dell’inutilizzabilità patologica>>. E ciò giacché la denunciata carenza di motivazione involge <<direttamente la sfera protetta dall’art. 15 Cost.>>[32].

E del resto in suo risalente arresto il Giudice delle leggi aveva sottolineato che l’osservanza dell’art. 15 della Carta fondamentale non si risolve nella mera ricorrenza di una puntuale motivazione del decreto reso dall’autorità giudiziaria, implicando la norma costituzionale garanzie che <<attengono alla predisposizione anche materiale dei servizi tecnici necessari per le intercettazioni telefoniche>>[33].

Peraltro, l’arresto della quinta sezione ha ampiamento invocato a sostegno del proprio dictum una pronuncia delle Sezioni unite[34], chiamate a dirimere un contrasto sulla utilizzabilità, nel procedimento di prevenzione, delle captazioni acquisite con impianti esterni alla Procura, in assenza di apposita motivazione. Al riguardo val la pena rammentare che il punctum dolens riguardava proprio la circostanza se la motivazione in ordine al ricorso ad impianti esterni sia direttamente attuativa del precetto costituzionale, oppure attenga ad una mera modalità esecutiva dell’intercettazione, ultronea alla tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni.

Il massimo consesso della Corte ha condivisibilmente rilevato che anche le previsioni normative destinate a disciplinare <<le modalità esecutive delle operazioni di un mezzo destinato a “limitare” un diritto fondamentale>>, concretano “le garanzie stabilite dalla legge”, indispensabili, ex art. 15 Cost., per comprimere l’inviolabile diritto della persona alla libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione[35].

Rebus sic stantibus, ben può dubitarsi che la scelta del rito possa consentire l’uso di captazioni che hanno compresso, in violazione di legge, un diritto inviolabile della persona.   

  1. IL RICORSO FONDATO SU PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE PUO’ ESSERE TEMERARIO ?

Infine, merita osservarsi che all’esito del giudizio, la Corte, ritenendo profili di colpa in capo ai ricorrenti, li ha condannati alla sanzione massima prevista in caso di declaratoria di inammissibilità, applicando l’aumento di cui all’art. 616 c.p.p..

Ora, sebbene dalla lettura della sentenza del Giudice delle leggi  n. 186 del 2000, si coglie che la parte privata, il cui ricorso sia stato dichiarato inammissibile, può ritenersi esente da colpa soltanto in <<evenienze estreme>>[36], è altrettanto vero che la medesima Corte ha censurato l’art. 616 c.p.p., antea vigente, considerando incompatibile con il principio di eguaglianza una norma che tratti allo stesso modo la posizione di chi abbia proposto il ricorso per cassazione ragionevolmente fidando nella sua ammissibilità e quella del ricorrente “temerario”.

E’ dunque lecito ritenere che un ricorso sostenuto da precedenti della medesima Corte regolatrice, ben possa integrare un caso in cui non è ravvisabile alcuna colpa.

 

[1] In termini analoghi si veda Cass. Sez. V, 19.06.2018, n.42568, in www.cortedicassazione.it., Cass. Sez. II, 19.09.2013, n. 41142, in Rv. 257336, Cass. Sez. IV, 18.05.2005, n. 31391, in Rv. 231746, Cass. Sez. II, 20.03.2012, n.25315, in C.P. 2013, 11, 4088.

[2] Cfr. Cass. S.U., 31.10.2001, n.42792, in Giur. it. 2003, 1001.

[3] Si noti peraltro che le Sezioni unite hanno affermato tale principio proprio in occasione della verifica di eccezioni di inutilizzabilità dei risultati delle captazioni.

[4] Ci si riferisce segnatamente a Cass. S.U., 16.07.2009, n.39061, in C.P. 2010, 3, 887.

[5] Cass. Sez. VI, 20.11.2015, n.46070, in www.cortedicassazione.it.

[6] Sino all’intervento del D.lgs. n. 7 del 2018, che ha introdotto l’art. 165 bis d.att. c.p.p., la disciplina de qua si rinveniva esclusivamente nella normazione ministeriale.

[7] Per il giudizio di cognizione, a mente della circolare prot. DAG 90527U del 16.05.2016, consultabile nel sito ministeriale,  sono oggetto di trasmissione:

  1. atto di impugnazione;
  2. sentenza recante in calce, a cura della cancelleria, le attestazioni necessarie per la verifica di tempestività del ricorso;
  3. sentenza di primo grado e di appello;
  4. sentenza annullata dalla Corte di cassazione con rinvio;
  5. verbali del giudizio di primo grado e di appello, essenziali per la verifica delle eventuali sospensioni della prescrizione e per la consultazione delle ordinanze dibattimentali impugnate con la sentenza;
  6. nota contenente le imputazioni, ove queste non siano già riportate nell’epigrafe della sentenza;

atti specificamente richiamati e sui quali si fondano i motivi di ricorso, alla stregua dell’art. 606 lett. e) c.p.p.

[8] Cfr. circolare citata.

[9] Ci si riferisce segnatamente a Cass. Sez. IV, 18.05.2005 n. 31391, cit..

[10] Si rimanda al riguardo a quanto osservato da Beltrani, Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione dopo il d.lgs. 11/2018, in Il Penalista, 12 novembre 2018.

[11] Cfr. Beltrani, Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione dopo il d.lgs. 11/2018, cit., che ritiene <<assolutamente non condivisibile l’orientamento, pur estremamente diffuso, per il quale,

in asserita applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l’inutilizzabilità dei relativi risultati, sarebbe onere della parte, a pena di

aspecificità del motivo, non soltanto – come doveroso – indicare specificamente l’atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato, ma anche curare la produzione di esso>>.

[12] Cfr. Cass. Sez. II, 23.10.2015, n. 42763, in www.cortedicassazione.it.

[13] Cfr. Filippi, L’intercettazione di comunicazioni e il segreto di polizia, in Tonini, (a cura di), Giusto processo, Cedam editore, 2001, 394.

[14] Fa riferimento ad un <<atteggiamento legislativo sintomatico di una dichiarata e mal celata “diffidenza si-stematica” nei confronti di tutto ciò che possa qualificarsi come anonimo>> De Rosa, Le fonti anonime di conoscenza e il processo penale, in AP n., 1 2017. Al pericolo collegato ai potenziali spazi operativi dell’anonimo fa riferimento Kalb, Il documento nel sistema probatorio, Giappichelli, 2000, 113 ss..

[15] Cfr. Filippi, L’intercettazione di comunicazioni e il segreto di polizia, cit.

[16] Sulle ragioni che avevano reso necessario un nuovo coordinamento tra le due disposizioni che regolano rispettivamente l’assunzione delle informazioni innanzi alla p.g. ed al PM, dopo l’intervento della legge sulle indagini difensive, che aveva rotto, a cagione di un “infortunio legislativo”, la precedente simmetria, si veda Gaeta, Le modifiche alla disciplina delle informazioni assunte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria in Tonini, (a cura di), Giusto processo, Cedam editore, 2001, 432.

[17] Dubbi che la riforma del 2001 potesse avere effetti controproducenti si rinvengono in. Nobili , Giusto processo e indagini difensive: verso una nuova procedura ?  in Dir. Pen. proc. 2001, 7.

[18] Cfr. anche Cass. Sez. V, 19.01.2018, n. 15472, in www.cortedicassazione.it., nonché , ex aliis, Cass. Sez.  VI, 10.11.2017, in  Rv. 272151, Cass. Sez.VI, 23.03.2017, in  Rv. 270570.

[19] Cfr. Cass. Sez. V, 19.01.2018, n. 15472, cit.

[20] Così testualmente prevede la citata disposizione: “Il verbale delle operazioni previsto dall’articolo 268 comma 1 del codice contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalita’ di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonche’ i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni”.

[21] Cfr. Cass. Sez. III, 04.11.2015, n. 28216, in Diritto & Giustizia, fasc.31, 2016, pag. 63, con nota di Foti

[22] Cfr., oltre Cass. Sez. III, 04.11.2015, n. 28216,cit., anche Cass. Sez. III, 12.11.2013, n. 49331, in Rv. 257291. Altra decisione, segnatamente  Cass. Sez. I, 27.03.2008, n. 12954, in Rv. 240273, ravvisa nella fattispecie in oggetto non già una ragione di inutilizzabilità, ma una causa di nullità.

[23]  Ci si riferisce segnatamente a Cass. Sez. II, 19.12.2017, n. 9486, in Il Penalista con nota di Marandola, nonché Cass. Sez. II, 3.3 2017, n. 30627 in www.altalex.com, con nota di Marani.

[24] Cfr. S.U., 22.11.2000, n.32, in C.P. 2001, 2988 con nota di Ciavola. Anche la relazione al Codice previgente riteneva manifestamente inammissibili i motivi privi di <<qualsiasi base giuridica>>.

[25] Cass. Sez. II, 19.12.2017, n. 9486, cit.

[26] Tale conclusione si rinviene in Cass. Sez.  V, 19.01.2018, n.15472, cit., in Cass. Sez. VI, 23.03.2017, n.31285, in Rv. 270569, in Cass. Sez.  III, 19.01.2017, n.24305, in Rv. 269984.

[27] Ci si riferisce segnatamente a Cass. Sez. V, 19.01.2018, n.1547,cit.,che si segnala per una puntuale ricostruzione del dissidio giurisprudenziale in tema di conseguenze della mancata indicazione del nominativo dell’interprete che ha prestato il suo ufficio in relazione alla captazione..

[28] Cfr. S.U., 11.11.1994, n.21, in C.P. 1995, 1165, 3296 con nota di Marandola, le quali avevano rilevato che <<il discrimine tra manifesta infondatezza e (semplice) infondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile>>. Successivamente il rischio di imperscrutabilità dell’oscillazione tra infondatezza e manifesta infondatezza è stata diffusamente analizzato da Romeo, Tra Scilla e Cariddi il superstite lupo di mare, in DPC,16 giugno 2016, ove si osserva altresì che sia “una favola quella per cui esista in rerum natura –come pur si continua a  ripetere nelle sentenze –una  chiara,  precisa  e  ben  identificabile  linea  di  demarcazione  tra  motivi  infondati  e motivi “manifestamente infondati” del ricorso” e prima  Allegria di naufragi: dove va la Corte di cassazione? ibidem 12 ottobre 2015.

[29] Per un ampio excursus degli arresti giurisprudenziale configuratisi nel tempo, in ordine ai vitia deducibili in sede di giudizio abbreviato, si rinvia a Riccardi, Il restyling  del  giudizio  abbreviato  nella  riforma  del  processo penalenullità, inutilizzabilità e incompetenza per territorio, tra conferme e alcune contraddizioni, in www.giurisprudenzapenale.com.

[30] Il brano è escerto da Cass. Sez. V, 27.02.2019, n.25082. Il predetto principio risulta affermato da Cass., Sez. II, 24.02.2016, n. 10134, in Rv. 266195; Cass. Sez. I, 03.11.2015, n. 472, in Rv. 265853; Cass. Sez. II, 14.01.2014, n. 3606, in Rv. 258541.

[31] Ci si riferisce segnatamente a  Cass. Sez. V, 27.02.2019, n.25082, cit..

[32] Ibidem.

[33] Cfr. Corte cost. sentenza n. 34 del 1973.

[34] La pronuncia richiama diffusamente Cass., S.U., 25.03.2010, n.13426, in C.P. 2010, p. 3049, con nota di Beltrani.

[35]Cass., S.U., 25.03.2010, n.13426, cit..

[36] C. cost., 7.06.2000, n. 186, in www.cortecostituzionale.it.

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