Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, sentenza del 13 febbraio 2025, PP c. Italia, ricorso n. 64066/19
La sentenza segnalata ha ad oggetto l’inefficacia delle indagini e il mancato rispetto delle garanzie procedurali da parte dell’Italia in quanto le autorità non hanno agito con la tempestività e la diligenza richieste. Inoltre, ha ad oggetto la circostanza per cui, nello svolgimento delle indagini, le autorità nazionali non hanno tenuto conto del problema specifico della violenza domestica. Viene, dunque, invocata la lesione dell’art. 3 CEDU.
Secondo la Corte, gli Stati hanno l’obbligo positivo di istituire e di far rispettare efficacemente un sistema di repressione di tutte le forme di violenza domestica e di fornire sufficienti garanzie procedurali alle vittime, con particolare diligenza della gestione delle denunce, quando il caso è relativo a una violenza domestica.
In tali ipotesi, le autorità nazionali devono tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità, sia morale, fisica e/o materiale, della vittima e valutare la situazione di conseguenza, il più rapidamente possibile.
Tale circostanza non si è verificata nel caso di specie. Considerato il modo in cui le autorità hanno gestito le denunce di violenza domestica nei confronti della ricorrente – in particolare la loro omissione di condurre un’indagine e di garantire che l’autore fosse perseguito e punito senza indebito ritardo – la Corte ritiene che, nello svolgimento dell’indagine penale, le autorità nazionali non abbiano tenuto conto del problema specifico della violenza domestica e che, così facendo, non abbiano fornito una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente, con la conseguenza che l’autore del reato ha goduto di una totale impunità, grazie alla maturazione della prescrizione.
A parere della Corte, i reati relativi alla violenza domestica devono essere inclusi tra i reati più gravi per i quali è incompatibile con gli obblighi procedurali derivanti dall’art. 3 CEDU che le indagini su tali reati si concludano per prescrizione a causa dell’inattività delle autorità.
Spetta comunque allo Stato organizzare il proprio sistema giudiziario in modo tale da consentire ai propri tribunali di soddisfare i requisiti della Convenzione anche in ragione della particolare gravità dei reati di violenza domestica, maltrattamenti e violenza sessuale.
Infatti, per la Corte, è dovere dello Stato combattere il sentimento di impunità di cui gli aggressori possono credere di godere e preservare la fiducia e il sostegno dei cittadini nello Stato di diritto, in modo da impedire qualsiasi apparenza di tolleranza o collusione da parte delle autorità rispetto agli atti di violenza.
Normativa di riferimento
Art. 3 CEDU
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