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Vivat Libertas!

Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, privato dei suoi diritti o dei suoi possedimenti, messo fuori legge, esiliato o altrimenti rimosso dalla sua posizione, né noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo a ciò altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del territorio.”

Interpretato alla lettera, ovvero non attribuendogli “altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” (art. 12 nostre preleggi), il famoso articolo 39 della Magna Charta Libertatum riveste un’attualità sconcertante.

E parliamo di una norma emanata, rectius concessa, nell’oscurità di secoli tenebrosi, giacché siamo nell’anno del Signore 1215, quando Re Giovanni Plantageneto, più conosciuto come “John Lackland” (Giovanni Senzaterra), viene costretto dai suoi baroni e dal popolo di Londra a porre sostanzialmente fine alla sua monarchia assoluta.

Curioso, ma neanche troppo: le grandi conquiste della civiltà giuridica, scolpite in norme che divengono storiche, costituiscono quasi sempre la reazione cristallizzata in legge a pratiche liberticide.

Esempi? Per restare in materia di habeas corpus, o inviolabilità personale che dir si voglia, sebbene si tenda a far risalire la nascita di questo istituto proprio alla Magna Charta di Re Giovanni, i primi albori si hanno già a Roma sul finire dell’età repubblicana con la Lex de capite civis romani di Caio Gracco (122 a.C.), reazione allo strapotere esercitato dai magistrati espressione del ceto ottimate e che costerà la vita al giovane tribuno, per giungere attraverso i secoli all’articolo 13 della nostra Costituzione Repubblicana.

Tornando al 1215, per la precisione al 15 giugno di quell’anno (cade dunque oggi l’ottocentoseiesimo anniversario), Giovanni Senzaterra è in grande, grandissima difficoltà.

Non solo è “Senzaterra”, dato che ha perduto tutti i suoi possedimenti di famiglia in Francia, ma ha tutti i baroni e gran parte del popolo d’Inghilterra contro perché, dopo averli tartassati a suon di tasse (il famigerato “scutagium”) proprio per finanziare la riconquista dei possedimenti oltremanica, è stato sonoramente sconfitto dal re francese.

I baroni, molti dei quali sono anche creditori personali del sovrano, arrivano in armi fino al Londra, Re Giovanni si terrorizza e chiede all’Arcivescovo di Canterbury, Stephen Langton, di elaborare un documento che venga incontro alle richieste dei rivoltosi, note come gli “articoli dei ribelli”.

L’Arcivescovo riesce nella missione, elaborando quella che diverrà per sempre la Magna Charta Libertatum, anche se il suo nome nell’immaginario collettivo resterà per sempre legato a quello di Re Giovanni.

Un documento, successivamente ritirato e riemesso in innumerevoli versioni, davvero stupefacente per il carattere decisamente innovativo di molte sue disposizioni, non solo la celeberrima sancita dall’art. 39 e riportata all’inizio di questo breve commento.

Tra le altre, di natura garantista e processuale, meritano di essere ricordate:

Per una piccola trasgressione un uomo libero non potrà essere multato che con la dovuta proporzione; similmente dovrà essere per una trasgressione grave, senza però arrivar mai a privare completamente colui dei mezzi di sussistenza” (art. 20);

Nessuno sceriffo, ufficiale reale od altri prenderà cavalli o carri ad alcun uomo libero, se non con il consenso dello stesso” (art. 30);

Nulla sarà pagato od accettato per un mandato di inchiesta per omicidio o ferimento, esso sarà invece emesso gratuitamente e non sarà mai negato” (art. 36);

Nessun balivo potrà portare in giudizio un uomo col solo sostegno della propria affermazione, senza produrre dei testimoni attendibili che ne provino la veridicità” (art. 38);

Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, privato dei suoi diritti o dei suoi possedimenti, messo fuori legge, esiliato o altrimenti rimosso dalla sua posizione, né noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo a ciò altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del territorio” (art. 39);

Noi non venderemo, né differiremo, né rifiuteremo ad alcuno il diritto o la giustizia” (art. 40).

Infine, visto il tema trattato mi si consenta l’uso dell’espressione in inglese last but not the least, proprio non posso omettere di riportare quanto prescritto dall’articolo 45:

Noi nomineremo giudici, conestabili, sceriffi od ufficiali di altro genere solo coloro che conoscano la legge del reame e siano intenzionati a rispettarla”.

Vivat Magna Charta Libertatum! Vivat Libertas!

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