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Anche per il processo “da remoto” sollevati i primi dubbi di legittimità costituzionale

 

Pubblichiamo l’ordinanza del 21 maggio 2020 con la quale il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, ha dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 comma 1 lett. d) del Decreto Legge 20 aprile 2020, n. 28 nella parte in cui ha stabilito, in aperto contrasto con la Legge di conversione del D.L. n. 18/2020, che la modalità ordinaria di partecipazione all’udienza penale fosse quella ‘‘in presenza”.

Seguirà commento più approfondito.

Trib. Spoleto, ord. 21 maggio 2020

 

 

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