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Anche per il processo “da remoto” sollevati i primi dubbi di legittimità costituzionale
Pubblichiamo l’ordinanza del 21 maggio 2020 con la quale il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, ha dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 comma 1 lett. d) del Decreto Legge 20 aprile 2020, n. 28 nella parte in cui ha stabilito, in aperto contrasto con la Legge di conversione del D.L. n. 18/2020, che la modalità ordinaria di partecipazione all’udienza penale fosse quella ‘‘in presenza”.
Seguirà commento più approfondito.
Trib. Spoleto, ord. 21 maggio 2020
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La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.
La Consulta sull’obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato.
La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.