Prorogata all’11 maggio la sospensione dei termini ed il rinvio delle udienze civili e penali
Con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, tra le altre disposizioni, sono state prorogate alcune previsioni che interessano da vicino i penalisti.
Segnaliamo, in particolare l’art. 36 che:
- proroga all’11 maggio 2020 il termine, originariamente fissato al 15 aprile 2020 dall’art. 83, co. 1 e 2 del decreto legge n.18/2020 per il rinvio d’ufficio delle udienze fissate dal 9 marzo in poi.
- proroga all’11 maggio, altresì, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. La proroga si riferisce anche alla sospensione del termine di prescrizione del reato e i termini di durata massima delle misure cautelari ex artt. 304 e 308 c.p.p. (mentre si conferma l’esclusione dei procedimenti penali per i quali i termini ex art. 304 c.p.p scadano nei sei mesi successivi alla data dell’11 maggio 2020.
Riportiamo qui di seguito il testo dell’art. 36 per facilità di lettura:
1. Il termine del 15 aprile previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.
Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’art. 54 c. 3 dello stesso codice.
4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell’art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020.
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