I tempi del giudizio di rinvio in materia cautelare secondo l’interpretazione delle Sezioni unite
Cass., sez. un., 16 luglio 2020, informazione provvisoria
Le Sezioni unite sono intervenute a comporre il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità sull’interpretazione dell’art. 311, comma 5-bis, c.p.p.
Dall’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza si apprende che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale: «nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento di riesame si svolge seguendo le stesse cadenze temporali e con le stesse sanzioni processuali previste dall’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., con inizio di decorrenza dei relativi termini dal momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale».
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